Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte III C-694/2011
Sentenza d e l 3 luglio 2012 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Vito Valenti, Beat Weber, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, decisione del 4 gennaio 2011.
C-694/2011 Pagina 2
Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il …, celibe, ha lavorato in Svizzera come carpentiere saldatore dal 1970 al 1982 e dal 1988 al 1993, versando i relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 114). Il 27 marzo 2006, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) una domanda di rendita d'invalidità svizzera (doc. 24), la cui istruzione ha permesso di raccogliere, tra gli altri, i documenti seguenti: - un certificato ospedaliero italiano del 19 gennaio 1995 (doc. 1), facente stato dell'asportazione per via interlaminare di un'ernia del quarto disco lombare a sinistra, - un referto di tomografia computerizzata del rachide, del 17 giungo 2002 (doc. 3), rivelante in particolare un diffuso quadro artrosico somatico con interessamento anche foraminale e diffusi segni di discopatia in corrispondenza dei dischi da C4 a T1, - un referto radiologico della colonna cervicale, del 28 giugno 2002 (doc. 4), in cui è specialmente evidenziata una discopatia degenerativa da C3 a C7, - due referti radiologici del ginocchio destro, del 7 e 10 gennaio 2003 (doc. 5 e 6), in cui sono descritti particolarmente dei segni gonartrosici, - un referto radiologico del ginocchio sinistro, del 24 gennaio 2003 (doc. 7), riferente, tra l'altro, che il tendine rotuleo è d'aspetto normale e che il menisco presenta una disomogeneità, - un referto radiologico della spalla destra, del 21 ottobre 2003 (doc. 8), facente stato in particolare di segni di tendinosi di cuffia con risparmio del sottospinato e piccolo rotondo, - un referto radiologico dell'addome completo, del 21 febbraio 2005 (doc. 9), da cui risulta uno stato generale normale,
C-694/2011 Pagina 3 - un referto di risonanza magnetica delle ginocchia, del 14 aprile 2005 (doc. 10), nel quale sono riportate diverse anomalie, - un referto di risonanza magnetica del rachide cervicale, del 17 giugno 2005 (doc. 11), in cui è osservato specialmente che il segnale dei dischi intersomatici presenta una riduzione degenerativa, - un rapporto neurochirurgico relativo ad un soggiorno ospedaliero in Italia (doc. 12), protrattosi dal 31 agosto al 9 settembre 2005 e dovuto ad una discopatia con osteofitosi C5/6 e C6/7 e protrusione discale paramediana destra, nel quale è riferito che l'assicurato era stato sottoposto, il 6 giugno 2005, ad un intervento chirurgico di asportazione di osteofiti a barra C5/6 e C6/7 e di una piccola ernia paramediana destra C5/6, nonché d'artrodesi intersomatica C5/6 e C6/7 con Cage Comesa 15-6, il decorso postoperatorio essendosi rivelato regolare, - un referto d'ecocolordoppler venoso degli arti inferiori, del 27 settembre 2005 (doc. 13), concludente alla presenza di varici della vena grande safena (VGS) sinistra, - un referto radiologico del rachide cervicale, del 9 novembre 2005 (doc. 14), - un certificato ortopedico del 23 novembre 2005 (doc. 15), dal quale si evince che l'assicurato soffre di gonalgia bilaterale di carattere degenerativo, - un referto radiologico del torace, del 25 gennaio 2006 (doc. 17), in cui è affermato che non sussistono alterazioni focali o diffuse in atto a carico del parenchima polmonare, - una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.sa B._______, medico dell'INPS, del 12 giugno 2006 (doc. 18), dalla quale risulta, nel quadro di un rachide dolente alla digitopressione in regione cervicale con spiccata contrattura antalgica dei muscoli paravertebrali, nonché movimenti (forza e tono muscolare) e andatura normali, la diagnosi di esiti da asportazione di un'ernia discale in L4, di osteofiti a barra C5/6 e C6/7 e di una piccola ernia paramediana destra C5/6, da artrodesi intersomatica C5/6 e C6/7 con Cage e da meniscectomia del ginocchio destro, oltre che d'ipoacusia percettiva bilaterale (udito sociale conservato). Nella perizia è pure riferito che le condizioni dell'assicurato sono migliorate e che egli è in grado di svolgere regolarmente sia attività leggere a lui confacenti,
C-694/2011 Pagina 4 senza controindicazioni, sia il suo ultimo lavoro, il grado d'invalidità essendo cionondimeno valutato, secondo il diritto italiano, al 75%, - un questionario all'attenzione dell'INPS, del 16 gennaio 2006 (doc. 29), dal quale traspare che l'assicurato percepiva a quell'epoca, come carpentiere dipendente, un salario mensile lordo di EUR 2'175.99, - una decisione della competente commissione medica italiana per l'accertamento degli stati d'invalidità civile, del 6 dicembre 2005 (doc. 30), la quale attesta che l'assicurato è riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai due terzi, ossia dell'80%, - un certificato del datore di lavoro italiano dell'assicurato, del 18 ottobre 2006 (doc. 31), in cui sono elencati i periodi di malattia di quest'ultimo dal 2001 al 2006, - i questionari per l'assicurato e per il datore di lavoro, del 9 e 23 ottobre 2006 (doc. 32 e 33), dai quali risulta che l'assicurato ha cominciato a lavorare come saldatore carpentiere presso il suo ultimo datore di lavoro italiano il 26 giugno 2000, otto ore al giorno per quaranta ore settimanali, percependo nel 2006 un salario di EUR 12.968 all'ora, 2'178.- al mese e 28'314.- all'anno. Peraltro, al punto 12 del primo questionario, l'assicurato ha precisato di "dover continuare a svolgere l'attività di lavoro dipendente, nonostante le patologie in corso e le precarie condizioni di salute, in quanto è l'unica forma di reddito e di sostentamento che [mi] permette di condurre un'esistenza dignitosa", - un referto di risonanza magnetica della colonna cervicale, del 13 marzo 2006 (doc. 59), in cui sono rilevati, tra l'altro, degli esiti chirurgici da discectomia in corrispondenza di C5/6 e C6/7 e delle alterazioni spondilosiche marginali con discopatia C3/4 e C4/5, - un referto di risonanza magnetica lombare del 20 marzo 2006 (doc. 60), in cui è specialmente evidenziato un aspetto inizialmente degenerato degli ultimi tre spazi discali lombari con presenza a livello di L3/4 di un "bulging disc" circonferenziale determinante un minimo impegno di entrambi i forami di coniugazione ed obliterazione del grasso epidurale, - un referto d'ecotomografia osteoarticolare della spalla e del braccio destri, del 12 maggio 2006 (doc. 61), facente stato in particolare di altera-
C-694/2011 Pagina 5 zioni ecostrutturali della parete della cuffia rotatoria con riduzione di spessore senza chiari segni di trauma lacerativo totale o parziale, - un referto di risonanza magnetica della colonna dorsale, del 16 maggio 2006 (doc. 62), rivelante in generale la conservazione dell'allineamento metamerico. B. L'UAIE ha sottoposto la documentazione raccolta alla valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott. C._______, il quale, mediante rapporto finale del 19 febbraio 2007 (doc. 64), ha posto la diagnosi di esiti da impianto di una Cage Comesa tramite ACIF (Anterior Cervical Interbody Fusion) a livello di C5/7 e da operazione di un'ernia discale in zona C5/6 nel 2005, di periartrite scapoloomerale (PSH/Périarthrite scapulo-humérale) destra, di gonalgie bilaterali con condropatia e meniscopatia, di sindrome del tunnel carpale destro e sindrome radicolare cervicale C8/D1, nonché di disturbi degenerativi diffusi dell'intero rachide. Il medico dell'UAIE ha formulato, a decorrere dal 1° settembre 2005, un'incapacità lavorativa del 25% nell'attività abituale e dello 0% in occupazioni confacenti, quali sorvegliante di parcheggi, venditore di biglietti, cassiere o telefonista, a tempo pieno, in posizione seduta o con la possibilità di alternarla, occasionalmente implicanti il trasporto di carichi dai 7 ai 10 kg al massimo, senza la necessità di eseguire lavori pesanti e con spostamenti a piedi limitati e su terreno pianeggiante. Mediante scritto del 27 febbraio 2007 (doc. 65), l'UAIE ha chiesto delle informazioni supplementari al datore di lavoro, il quale ha risposto il 23 marzo 2007 (doc. 66), specificando che l'assicurato era sempre alle sue dipendenze in qualità di carpentiere saldatore, e ciò dal 26 giugno 2000, con un tempo di lavoro pari a otto ore giornaliere per cinque giorni alla settimana ed una paga lorda di EUR 13.17 all'ora, 2'277.97 al mese e 29'613.67 all'anno. L'UAIE ha quindi nuovamente sollecitato il dott. C._______ il 23 aprile 2007 (doc. 68), affinché precisasse la questione dell'incapacità lavorativa relativa all'attività di carpentiere saldatore. Il medico dell'UAIE ha risposto il 24 maggio 2007 (doc. 69), rilevando che la detta incapacità, contrariamente al suo avviso del 19 febbraio 2007, non era del 25, ma del 75%, ed ha aggiunto che il fatto che l'assicurato continuasse ad esercitare la professione di carpentiere saldatore in misura superiore al 25% era controindicato.
C-694/2011 Pagina 6 C. Il 2 luglio 2007 l'UAIE ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità (doc. 71). Come reddito ipotetico da valido per il 2006, viste le indicazioni del datore di lavoro, l'amministrazione ha ritenuto un valore di EUR 2'359.50, e, come reddito da invalido, secondo i dati dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) per il 2005, in attività quali cassiere, addetto alla ricezione in alberghi, telefonista o manovale nell'editoria, ha considerato un valore medio di EUR 1'313.74, ridotto del 15% in funzione delle circostanze personali dell'assicurato, ossia EUR 1'116.68, ed indicizzato al 2006, vale a dire EUR 1'154.07. Effettuando il raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ottenuto una perdita di guadagno del 51.09%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 51%. Il 10 luglio 2007 l'UAIE ha quindi approntato un progetto di decisione (doc. 72), con il quale ha prospettato all'assicurato il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto 2006, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni. L'assicurato non essendosi manifestato, l'UAIE ha emanato la corrispondente decisione il 24 settembre 2007 (doc. 74), la quale è cresciuta in giudicato senza essere stata impugnata. D. Con scritto del 7 gennaio 2010 (doc. 79), l'UAIE ha dato avvio alla revisione d'ufficio della rendita, richiedendo all'INPS, come indicato dal proprio servizio medico, nella persona del dott. E._______, il 28 dicembre 2009 (doc. 78), un rapporto medico sullo stato di salute attuale dell'assicurato ed un esame ortopedico. Nel corso della procedura di revisione l'UAIE ha ottenuto, tra gli altri, i documenti seguenti: - il questionario per la revisione della rendita, del 22 gennaio 2010 (doc. 87), in cui è confermato che l'assicurato lavorava sempre come saldatore carpentiere in Italia e al quale sono stati allegati, in particolare, i dati statistici sulle ore lavorative e di assenza durante il periodo da gennaio 2006 a dicembre 2009 (doc. 82 a 86), - due referti di risonanza magnetica delle spalle, rispettivamente delle ginocchia, del 31 gennaio 2007 (doc. 90 e 91), - due referti d'ecotomografia del polso destro, rispettivamente sinistro, del 2 e 23 maggio 2007 (doc. 92 e 93),
C-694/2011 Pagina 7 - un referto di risonanza magnetica del rachide lombosacrale, del 10 marzo 2009 (doc. 96), - un rapporto medico del 22 aprile 2009 (doc. 97), in cui sono confermati i fenomeni degenerativi affliggenti il rachide lombosacrale con una forma di "claudicatio spinalis", crisi di sciatalgia bilaterale ed una significativa limitazione delle attività funzionali, - un referto d'ecotomografia osteoarticolare delle spalle, del 22 luglio 2009 (doc. 98), indicante delle alterazioni ecostrutturali della parete delle cuffie rotatorie, - una perizia medica particolareggiata E 213 del dott. D._______, medico dell'INPS, del 17 marzo 2010 (doc. 99), dalla quale si evince, nell'ambito di una colonna vertebrale rigida, scoliotica e con Lasègue positivo a destra, una severa impotenza antalgica dei movimenti forzati di spalle, polsi e ginocchia, nonché movimenti (forza e tono muscolare) rigidi e un'andatura caratterizzata da claudicazione a destra, la diagnosi di poliartrosi ad eziopatogenesi mista (traumatica, professionale e primaria), associata ad un'ernia discale L4/5 recidivante, ad esiti di artrodesi C5/7, ad una lacerazione parziale delle cuffie rotatorie e dei menischi interni e ad una sindrome del tunnel carpale bilaterale. Nella perizia è pure riportato che le condizioni dell'assicurato sono rimaste stazionarie e che egli è in grado di svolgere regolarmente attività leggere a lui confacenti, essendo controindicati l'umidità, il fumo, gas e vapori, frequenti flessioni e il trasporto o il sollevamento di pesi, il freddo, rumori, il lavoro notturno e il rischio di cadute, attività che devono peraltro implicare la possibilità di beneficiare di pause supplementari, senza ritmi particolarmente stressanti, e di potere alternare la deambulazione, la stazione eretta e la posizione seduta. Il medico dell'INPS ha inoltre precisato che la professione di carpentiere (saldatore) meccanico non è più esigibile e che le occupazioni confacenti possono essere esercitate solamente nella misura di quattro o cinque ore giornaliere, il grado d'invalidità essendo valutato, secondo il diritto italiano, al 75%, e ciò a decorrere dal 1° ottobre 2005, senza che le condizioni di salute siano suscettibili di migliorare. E. L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione ottenuta all'apprezzamento del dott. E._______, il quale, mediante presa di posizione del 9 luglio 2010 (doc. 103 e 103.1), ha innanzitutto osservato che non sussistono nuovi elementi diagnostici, che lo stato di salute non è stabilizzato e che i limiti funzionali, tenuto conto dei diffusi disturbi degenerativi del ra-
C-694/2011 Pagina 8 chide, delle spalle e delle ginocchia, sono, rispetto a quanto segnalato a suo tempo dal dott. C._______, chiaramente aumentati a decorrere dal 17 marzo 2010, data della perizia particolareggiata E 213 del dott. D._______ ("Die damit verbundenen Einschränkungen haben eindeutig zugenommen"), ciò che giustifica l'adattamento del grado dell'incapacità lavorativa dal 75 al 90% per l'attività abituale, rispettivamente dallo 0 al 20% in occupazioni confacenti. Il 10 agosto 2010 l'UAIE ha eseguito il calcolo del grado d'invalidità (doc. 104). Riferendosi ai dati dell'ILO, l'amministrazione ha considerato, come reddito ipotetico da valido per il 2006, un valore di EUR 2'359.50, indicizzato al 2008, ossia EUR 2'505.54, e, come reddito da invalido in attività quali cassiere, addetto alla ricezione in alberghi, telefonista o venditore all'ingrosso e al dettaglio, un valore medio di EUR 1'415.37 nel 2008, ridotto del 20% in funzione delle circostanze personali dell'assicurato e nella misura dell'80%, ossia EUR 905.84. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAIE ha ricavato una perdita di guadagno del 63.85%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 64%. Ciononostante, visto che l'assicurato continuava ad esercitare la professione di carpentiere saldatore, malgrado le controindicazioni mediche esposte dai dottori C._______ e E._______, l'UAIE ha chiesto al datore di lavoro, mediante scritto del 19 agosto 2010 (doc. 105 e 106), al quale ha allegato l'usuale questionario, di precisare il tipo e gli eventuali limiti delle mansioni attribuite, come pure se erano accordate pause supplementari, se il salario constava di una parte sociale e se corrispondeva o meno al lavoro effettivamente fornito. F. Il datore di lavoro ha compilato l'apposito questionario il 30 settembre 2010 (doc. 107), dal quale risulta che l'assicurato ha esercitato la sua attività a tempo completo dal 26 giugno 2000 fino al 4 aprile 2008, che non ha dovuto assumere mansioni più leggere e che il suo ultimo salario ammontava, sulla base di otto ore lavorative al giorno per quaranta ore settimanali, a EUR 15.49 all'ora, 2'680.22 al mese e 32'162.61 all'anno. Allegati al questionario, il datore di lavoro ha trasmesso dei dati, coprenti il periodo dal giugno 2000 al settembre 2010, relativi alle assenze per malattia dell'assicurato. Il 13 ottobre 2010 l'UAIE ha messo a punto un progetto di decisione (doc. 109), con il quale ha ventilato all'assicurato la soppressione della sua rendita d'invalidità, rendendolo contemporaneamente attento alla possibi-
C-694/2011 Pagina 9 lità di presentare eventuali osservazioni entro un termine di trenta giorni, e ciò per il motivo che "l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute è esigibile ed esercitata a tempo pieno e permette di realizzare più del 60% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità". L'assicurato non avendo presentato osservazioni in merito, l'UAIE ha emanato, il 4 gennaio 2011, la corrispondente decisione di soppressione della rendita a decorrere dal 1° marzo 2011. G. Contro questa decisione, rappresentato dal Patronato INAS, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 25 gennaio 2011, chiedendo, previa messa a sua disposizione degli atti all'incarto, che la stessa sia annullata e che gli sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità anche oltre il 28 febbraio 2011. Il ricorrente fa in particolare valere che ha potuto mantenere il suo lavoro abituale in un'officina meccanica che si occupa di predisporre furgoni, automezzi ed autoarticolati, sia pure con un cambiamento delle mansioni, molto più leggere di prima e senza la necessità di assumere posture o sollevare pesi incompatibili con le limitazioni funzionali dovute ai suoi problemi di salute, grazie al collocamento obbligatorio di cui ha beneficiato in virtù della Legge italiana n. 104, del 5 febbraio 1992 (Legge 104/92), legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, della quale ha allegato una copia. L'UAIE ha risposto al ricorso il 28 marzo 2011, chiedendone il rigetto con la conferma della decisione avversata, per il motivo in sostanza che il ricorrente eserciterebbe un'attività confacente al suo stato di salute senza subire una perdita di guadagno pensionabile, considerato che egli ha svolto la sua attività lavorativa abituale fino al 4 aprile 2008 senza dovere assumere compiti più leggeri e che si trova in cassa integrazione guadagni dal 21 settembre 2009. Il ricorrente ha replicato il 29 aprile 2011, precisando che il salario da lui percepito a decorrere dal 4 aprile 2008 non coincide più al suo reale rendimento, ma che comprende una parte di salario sociale garantito dalla sua condizione d'invalidità e dalla Legge 104/92, la quale stipula specialmente che al lavoratore invalido deve essere corrisposta la medesima paga spettante ad un lavoratore senza limiti di salute, ed ha quindi ribadito le proprie conclusioni.
C-694/2011 Pagina 10 Con breve duplica del 10 maggio 2011, l'UAIE ha confermato il proprio punto di vista riguardo all'esito da riservare al ricorso. H. Mediante decisione incidentale del 13 maggio 2011, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo pagamento è stato effettuato il 18 maggio 2011. Con scritto del 23 dicembre 2011, il ricorrente ha esibito nuova documentazione medica, datante dei mesi di marzo, aprile e luglio 2011, relativa al rachide, ai polsi, alle spalle e alle ginocchia, dalla quale si evince in particolare un'incapacità lavorativa completa per l'attività di carpentiere saldatore e la conseguente necessità per l'interessato di cessare l'esercizio di tale professione. Il ricorrente ha inoltre precisato che ha lavorato per un massimo di tre mesi nel corso del 2011, le interruzioni principali essendo dovute a lunghi periodi di malattia, e che il suo datore di lavoro ha cessato l'attività nel settembre 2011. Il dott. E._______ si è pronunciato sui detti documenti il 14 febbraio 2012, confermando le conclusioni contenute nella sua presa di posizione del 9 luglio 2010. L'UAIE ha quindi inoltrato una breve triplica il 29 febbraio 2012, nella quale ha reiterato le proprie conclusioni relative al rigetto del ricorso e alla conferma della decisione impugnata. Mediante ordinanza del 5 marzo 2012, questo Tribunale ha trasmesso copie della triplica e dell'ultimo rapporto del dott. E._______, per conoscenza ed eventuale presa di posizione, al ricorrente, il quale non si è però più manifestato.
Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
C-694/2011 Pagina 11 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
C-694/2011 Pagina 12 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). Questi testi sono applicabili al caso concreto nella loro versione in vigore per la Svizzera fino al 31 marzo 2012. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
C-694/2011 Pagina 13 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5 a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2008, si applicano quindi in concreto, visto che la revisione d'ufficio è stata avviata nel mese di gennaio 2010. Deve essere ancora precisato che non sono invece applicabili le norme della 6 a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603). 4. 4.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 4.2 Con l'entrata in vigore della quarta revisione della LAI il 1° gennaio 2004, la graduazione delle rendite in funzione del grado d'invalidità è mutata. Così, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha ora diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%. In seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
C-694/2011 Pagina 14 A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. 4.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 4.4 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. 5. Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 4 gennaio 2011, con la quale l'UAIE gli ha soppresso la mezza rendita d'invalidità che percepiva dal 1° agosto 2006, e ciò a decorrere dal 1° marzo 2011.
C-694/2011 Pagina 15 6. 6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 OAI, la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità. 6.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). L'aumento della rendita avviene al più presto, se l'assicurato ha chiesto la revisione, a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (art. 88 bis cpv. 1 lett. a e b). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lett. a). 6.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a). Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una revisione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e
C-694/2011 Pagina 16 390 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della revisione non deve giustificare un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: SCHAFFHAUSER/SCHLAURI, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, pag. 15). 7. Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108). In concreto, la decisione iniziale è stata pronunciata il 24 settembre 2007, mentre la decisione di revisione qui impugnata è stata emanata il 4 gennaio 2011, per cui, seguendo la giurisprudenza, il periodo di riferimento per giudicare se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, tale da giustificare la soppressione della rendita, come disposto dall'UAIE, è quello tra il 24 settembre 2007 ed il 4 gennaio 2011. 8. Come già anticipato al consid. 3, il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del
C-694/2011 Pagina 17 rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 pag. 109). 9. Dalla documentazione medica all'incarto e, in particolare, dalle perizie pluridisciplinari E 213 della dott.ssa B._______ e del dott. D._______, medici dell'INPS, del 12 giugno 2006, rispettivamente del 17 marzo 2010 (doc. 18 e 99), dal rapporto finale del dott. C._______, medico dell'UAIE, del 19 febbraio 2007 (doc. 64), e dalla sua annotazione del 24 maggio 2007 (doc. 69), nonché dalla presa di posizione del dott. E._______, medico dell'UAIE, del 9 luglio 2010 (doc. 103), emerge la diagnosi generale di poliartrosi ad eziopatogenesi mista (traumatica, professionale e primaria), associata ad un'ernia discale L4/5 recidivante, ad esiti di artrodesi C5/7, ad una lacerazione parziale delle cuffie rotatorie e dei menischi interni e ad una sindrome del tunnel carpale bilaterale. Questa diagnosi è univoca agli atti e non è contestata dal ricorrente, dimodoché il collegio giudicante non può che adottarla. 10. Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il dott. E._______ ha constatato, nella sua presa di posizione del 9 luglio 2010, che i limiti funzionali, tenuto conto dei diffusi disturbi degenerativi del rachide, delle spalle e delle ginocchia, sono, rispetto a quanto segnalato a suo tempo dal dott. C._______, chiaramente aumentati a decorrere dal 17 marzo 2010, data della perizia particolareggiata E 213 del dott. D._______ ("Die damit verbundenen Einschränkungen haben eindeutig zugenommen"), ciò che giustifica l'adattamento del grado dell'incapacità lavorativa dal 75 al 90% per l'attività abituale, rispettivamente dallo 0 al 20% per occupazioni adeguate. 11. 11.1 Come già esposto al consid. 4.4, secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido), è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
C-694/2011 Pagina 18 11.2 Secondo la giurisprudenza, per determinare il reddito ipotetico da valido, di regola ci si fonda sull'ultimo reddito conseguito prima dell'insorgenza del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1). Se il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità non è quantificabile in maniera attendibile, si fa riferimento a valori empirici o statistici. Per determinare il reddito da invalido, fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che, cumulativamente, il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa). 11.3 In concreto, sulla base della valutazione medica, incontestata agli atti, l'UAIE ha effettuato il calcolo, di cui si dirà, se del caso, in seguito, della perdita di guadagno in applicazione del metodo di raffronto dei redditi, ricavando un valore del 63.85%, corrispondente ad un grado d'invalidità del 64%, il quale dà diritto di principio a tre quarti di rendita. Ciononostante, dopo essersi informato presso il datore di lavoro che il ricorrente continuava a svolgere la sua attività abituale, apparentemente senza assumere mansioni più leggere, l'UAIE ha soppresso la mezza rendita a decorrere dal 1° marzo 2011, emanando la decisione qui impugnata, e ciò per il motivo che "l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute è esigibile ed esercitata a tempo pieno e permette di realizzare più del 60% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità". 11.4 Il collegio giudicante non può condividere questo modo di valutare la situazione. Innanzitutto, le risposte del datore di lavoro alle domande, postegli dall'UAIE il 19 agosto 2010 (doc. 106) e tendenti a chiarire il tipo e gli eventuali limiti delle mansioni attribuite al ricorrente in qualità di carpentiere saldatore, l'eventuale esecuzione di pause supplementari, l'eventuale presenza di una componente sociale nel salario versato e l'adeguazione o meno dello stesso al lavoro effettivamente fornito, non sono convincenti. Infatti, il datore di lavoro si è limitato a riferire, nel questionario del 30 settembre 2010 (doc. 107), da un lato, che l'attività di carpentiere saldatore è di natura medio pesante e che il ricorrente ha lavorato in tale qualità fino al 4 aprile 2008, data a partire dalla quale ha cominciato a beneficiare dello statuto di invalido civile secondo la Legge 104/92, e, dall'altro lato, in modo peraltro telegrafico, che egli non ha do-
C-694/2011 Pagina 19 vuto assumere lavori più leggeri e che non ha subito alcuna diminuzione di guadagno. Ciò detto, visto lo stato di salute del ricorrente, caratterizzato da una poliartrosi generalizzata interessante le spalle, il rachide e le ginocchia, e considerato il fatto che i limiti funzionali sono chiaramente aumentati, come stabilito dal dott. E._______, a decorrere dal 17 marzo 2010, appare poco credibile che egli abbia continuato ad esercitare l'attività di carpentiere saldatore, tanto più come invalido civile ai sensi della Legge 104/92, senza che sia stato operato un adattamento delle sue mansioni e senza che da ciò ne sia derivata una perdita di guadagno, compensata dalla verosimile componente sociale del salario versatogli in virtù della sua invalidità civile. A quest'ultimo proposito importa rilevare che la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, sostituita dal Tribunale amministrativo federale a partire dal 1° gennaio 2007, aveva statuito, in una decisione del 10 dicembre 1997 (SVR – RECHTSPRECHUNG 10/2002, IV Nr. 28), che il solo fatto che nel questionario allestito dal datore di lavoro venga attestato che il salario versato corrisponde alle prestazioni del salariato, non è lecito desumere, in modo generale, che la rimunerazione non comprenda un salario sociale, l'esperienza mostrando infatti che sovente i responsabili di ditte non si rendono conto dei criteri da osservare nell'ambito della risposta a questa questione. Ora, il ricorrente ha chiaramente indicato, nella sua impugnativa, di avere potuto mantenere il posto di lavoro grazie all'assunzione di mansioni molto più leggere compatibili con le limitazioni funzionali dovute ai suoi problemi di salute, e ciò in virtù dello statuto di invalido civile nel quadro delle misure d'assistenza e d'integrazione previste dalla Legge 104/92. Ne discende che è necessario procedere, come verrà dettagliato al considerando che segue, ad un complemento dell'istruzione economica del caso per determinare, principalmente, la presenza di un'eventuale componente sociale e, nell'affermativa, della sua ampiezza, nel salario percepito dal ricorrente fino all'emanazione della decisione impugnata, tenendo pure conto del fatto che il datore di lavoro ha definitivamente cessato la sua attività nel settembre 2011. 12. Di conseguenza, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione avversata annullata e la causa rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA. Secondo quest'ultima disposizione, l'autorità di ricorso decide la cau-
C-694/2011 Pagina 20 sa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Benché questa norma permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considera che è necessario delucidare la questione della perdita di guadagno in attività confacenti (DTF 137 V 210, consid. 4.4.1.4). L'UAIE dovrà quindi esigere dall'ex datore di lavoro o dallo stesso ricorrente, se del caso per il tramite dell'INPS, che descrivano chiaramente il tipo e i limiti delle mansioni di carpentiere saldatore eseguite dall'interessato come invalido civile ai sensi della Legge 104/96 in relazione con altre possibili leggi pertinenti (Legge del 2 aprile 1968, n. 482, citata all'art. 19 della Legge 104/96), che indichino l'eventuale concessione di pause supplementari come pure che precisino se e, nell'affermativa, in che misura il corrispondente salario constava di una parte sociale. L'UAIE sottoporrà di seguito l'intero incarto al proprio servizio medico, il quale si pronuncerà sulla capacità lavorativa, dettagliando e giustificando le proprie conclusioni. Dopo che il servizio medico avrà espresso il suo parere in questo senso, l'UAIE effettuerà, se del caso, un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della giurisprudenza federale in materia (DTF 126 V 75), ed emanerà quindi una nuova decisione impugnabile. 13. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali e il relativo anticipo di Fr. 400.-, versato il 18 maggio 2011, è restituito al ricorrente. Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
C-694/2011 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 4 gennaio 2011 è annullata. 2. L'incarto è rinviato all'UAIE, affinché proceda ai sensi del considerando 11 e 12. 3. Non si prelevano spese processuali e l'anticipo di Fr. 400.-, versato il 18 maggio 2011, è restituito al ricorrente. 4. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.-, a carico dell'UAIE. 5. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani
Dario Quirici
C-694/2011 Pagina 22 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: