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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2026 C-6890/2025

29. Januar 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,810 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Revisione della rendita | assicurazione invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione dell'11 luglio 2025)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte III C-6890/2025

Sentenza d e l 2 9 gennaio 2026 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein, Caroline Bissegger, cancelliere Oliver Engel.

Parti

A._______, (Italia), rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, rendita limitata nel tempo (decisione dell'11 luglio 2025).

C-6890/2025 Pagina 2 Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: assicurato, interessato, ricorrente o insorgente), cittadino italiano, nato il (…) 1975, celibe, con figli, ha lavorato in Svizzera, con alcune interruzioni, da aprile 1998 a fine febbraio 2021, da ultimo presso B._______ Sagl di (…) in qualità di pizzaiolo al 75%, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 17 e segg. dell’incarto dell’autorità inferiore [di seguito incarto UAIE]). A.b Il 15 luglio 2020 l’assicurato è stato vittima di un incidente della circolazione stradale mentre viaggiava in bicicletta. Egli è caduto dopo aver urtato il bordo di un marciapiede con la ruota anteriore, procurandosi una lussazione scapolo-omerale della spalla destra, delle infrazioni costali all’emicostato destro, una contusione del ginocchio e della spalla a sinistra. A seguito di tale infortunio è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro e non ha più ripreso la sua precedente attività (doc. UAIE 20 e segg., in particolare doc. UAIE 107 e segg. e 137). A.c Il 14 ottobre 2020 l’assicurato è stato operato dal dott. C._______ del D._______ per una rottura di grosse dimensioni della cuffia rotatoria della spalla sinistra (doc. UAIE 25). B. B.a Il 10 febbraio 2021 l'assicurato ha formulato all’UAIE una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. UAIE 1 a 12). B.b L’amministrazione ha quindi avviato l’istruttoria ed ha acquisito agli atti l’incarto dell’assicuratore infortuni (doc. UAIE 10, 27 e 33 e segg.). B.c Il 19 maggio 2022, l’assicurato si è sottoposto ad un intervento di decompressione sotto-acromiale in presenza di conflitto, riparazione di una rottura di grosse dimensioni coinvolgente il sovra-spinoso e il sotto-spinoso della spalla destra (doc. UAIE 132). B.d Con decisione del 12 febbraio 2024, in qualità di assicuratore contro gli infortuni E._______ SA (in seguito assicuratore infortuni) ha rilevato che la precedente attività di pizzaiolo non era più esigibile dal punto di vista medico, ma che a decorrere dal 1° agosto 2023 l’assicurato era

C-6890/2025 Pagina 3 nuovamente abile a riprendere un’attività adeguata al 50%. Essa ha concluso che dal confronto dei redditi risultava un discapito del 30%, che dava diritto ad una rendita d’invalidità LAINF di pari grado. Ha altresì riconosciuto un danno all’integrità del 25% con conseguente diritto a indennità per menomazione dell’integrità pari a CHF 37'050.- (doc. UAIE 138). B.e Con rapporto finale del Servizio medico regionale (SMR) del 23 febbraio 2024, la dott.ssa F._______, specialista in medicina interna generale, ha in sostanza confermato le diagnosi, i limiti funzionali e i periodi di incapacità lavorativa ritenuti dall’assicuratore infortuni (doc. UAIE 57). B.f Dall’inchiesta economica del 14 novembre 2024 è risultato un grado di invalidità nullo nelle mansioni consuete (doc. UAIE 74). B.g Con progetto di decisione del 27 marzo 2025, l'amministrazione ha rilevato che dalla documentazione medico-specialistica acquisita all’incarto risultavano, nella sua professione abituale, un’incapacità lavorativa totale e definitiva a decorrere dal 15 luglio 2020, mentre in attività adeguate vi è stata una totale inabilità dal 15 luglio 2020 al 31 luglio 2023, seguita da una capacità lavorativa del 50%. Quale casalingo ha invece accertato un’inabilità del 30% dal 15 luglio 2020 al 31 luglio 2023 e dello 0% a decorrere dal 1° agosto 2023. Essa ha pertanto prospettato il riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità intera dal 1° agosto 2021 (ossia un anno dopo l’incidente del 15 luglio 2020, durante il quale egli era totalmente incapace al lavoro senza interruzioni, nonché sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni del 10 febbraio 2021) al 31 ottobre 2023 (ossia tre mesi dopo la visita medica del 20 luglio 2023 con cui il dott. G._______ ha attestato uno stato di salute stabile con una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate; doc. UAIE 82 e segg.). B.h Con osservazioni del 13 maggio 2025, l’interessato ha chiesto il riesame cautelativo del progetto di decisione ed il riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore a 40 – 50% anche successivamente al 31 ottobre 2023 (doc. UAIE 89). B.i Con scritto del 16 maggio 2025, l’UAI-H._______ ha accordato all’interessato un termine fino al 2 giugno 2025 per comunicare se confermava le proprie osservazioni cautelative e se del caso intendeva completarle, rispettivamente corredarle con i mezzi di prova del caso (doc. UAIE 94). B.j Con messaggio di posta elettronica del 16 maggio 2025, l’Ambulatorio di Ortopedia e traumatologia del D._______ di (…) ha trasmesso all’UAI-

C-6890/2025 Pagina 4 H._______ la lettera di consultazione ambulatoriale del 15 maggio 2025 (doc. UAIE 93). B.k Con risposta SMR del 18 giugno 2025, la dott.ssa F._______ ha rilevato che dopo le operazioni ad ambedue le spalle il decorso è stato lento ed ha portato nel complesso ad un parziale recupero funzionale. Motivo per cui il paziente poteva essere considerato abile al 50% in attività adeguate e che la documentazione medica trasmessa non era suscettibile di modificare il rapporto finale del 23 febbraio 2024 (doc. UAIE 96). B.l Con decisioni dell’11 luglio 2025, l’UAIE ha quindi confermato il progetto di decisione del 27 marzo 2025 e confermato il diritto dell’interessato a percepire una rendita d’invalidità intera dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2023 con le corrispondenti rendite per i figli I._______ e L._______ (doc. UAIE 99). C. C.a Il 9 settembre 2025, l’interessato ha inoltrato ricorso cautelativo contro la summenzionata decisione di concessione di una rendita limitata nel tempo a suo favore (dal 1° agosto 2021 al 31 ottobre 2023), riservandosi la possibilità di annullare il ricorso, rispettivamente di completarlo, una volta in possesso della documentazione dell’UAIE e della valutazione del SMR relativa alle sue osservazioni al progetto di decisione del 13 marzo 2025 (doc. TAF 1). C.b Con scritto del 2 ottobre 2025, il ricorrente ha confermato e completato il ricorso del 9 settembre 2025, chiedendone l’accoglimento, nonché l’annullamento della decisione impugnata nella misura in cui nega il diritto di percepire una rendita d’invalidità non inferiore al 50% anche posteriormente al 1° novembre 2023. A sostegno delle proprie conclusioni, ha prodotto ulteriore documentazione medica, di cui si dirà in dettaglio, se necessario, nei considerandi in diritto. L’insorgente ha altresì formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali (doc. TAF 2). C.c Con risposta di causa del 6 novembre 2025, l’autorità inferiore, rinviando al preavviso dell’UAI-H._______ del 29 ottobre 2025, nonché all’annotazione SMR del 28 ottobre 2025, ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda ai necessari approfondimenti medici,

C-6890/2025 Pagina 5 segnatamente ad una valutazione peritale in ambito reumatologico (doc. TAF 7). C.d Con presa di posizione del 5 dicembre 2025, il ricorrente ha indicato di condividere la proposta di rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici da parte dell’UAIE (doc. TAF 10). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE). 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA e art. 48 cpv. 1 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 60 LPGA e art. 50 cpv. 1 PA) e rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI (RS 831.201), l’UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all’integrazione.

C-6890/2025 Pagina 6 2.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 3. 3.1 Quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 131 V 164; 131 V 120; 125 V 143; sentenza del TAFC-3367/2023 del 23 aprile 2025 consid. 5.2.3). Peraltro, e secondo costante giurisprudenza, assegnando retroattivamente una rendita d’invalidità degressiva e/o limitata nel tempo, l’autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere, in caso di contestazione, oggetto della lite e dell’impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è contestato (DTF 131 V 164; 125 V 143; sentenza del TAFC-3065/2022 del 10 marzo 2025 consid. 4.1). 3.2 Nel caso in esame, occorre verificare se prima della pronuncia della decisione impugnata, l’UAIE, rispettivamente l’UAI-H._______, competente ad istruire il caso giusta l’art. 40 cpv. 2 OAI, avrebbe dovuto procedere ad ulteriori misure istruttorie, segnatamente ordinare ulteriori accertamenti specialistici in ambito medico, per potersi determinare con cognizione di causa ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante valido nel diritto delle assicurazioni sociali, sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente. 3.3 A tal proposito, va in particolare esaminato se la proposta dell’UAIE d’ammissione del ricorso con annullamento della decisione impugnata e rinvio della causa all’amministrazione per procedere ad ulteriori approfondimenti medici sia condivisibile, corrispondendo alla normativa in vigore (risposta del 6 novembre 2025 [doc. TAF 7]). 3.4 Per i motivi che saranno esposti di seguito, questo Tribunale condivide la proposta dell’UAIE, alla quale il ricorrente ha peraltro aderito (doc. TAF 10), d’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’amministrazione affinché l’UAI-H._______ completi l’istruttoria con ulteriori accertamenti medici per determinare se il ricorrente ha diritto ad una rendita anche successivamente al 31 ottobre 2023. Da questo profilo, l’autorità inferiore non ha infatti correttamente acclarato lo stato di salute

C-6890/2025 Pagina 7 dell’interessato prima dell’emanazione della decisione qui impugnata, imponendosi pertanto una perizia pluridisciplinare. 3.5 In primo luogo, si rileva che il dott. M._______ – come correttamente rilevato dal medico SMR – nella sua relazione del 30 settembre 2025 (doc. TAF 2) ha fatto riferimento ad una risonanza magnetica alla colonna lombare del 31 maggio 2023 da cui risulterebbe una protrusione erniaria di circa 5 mm discale L4-L5 paramediana sinistra, che condiziona compressione sulla radice omolaterale L5 in fase di attraversamento e piccolo angioma del soma di L4. Motivo per cui il citato medico ha concluso che l’assicurato è portatore di ernia discale L4-L5 con compressione sulla radice nervosa e secondaria sciatalgia sinistra, in soggetto con deficit di forza agli arti inferiori. Trattandosi di un’affezione suscettibile di influire sulla capacità lavorativa che non è mai stata valutata né dagli specialisti incaricati dall’assicuratore infortuni, né da parte dell’UAI-H._______, già solo per questo motivo il ricorso deve essere accolto con rinvio degli atti all’UAIE per permettere all’autorità inferiore di completare l’istruttoria su tale punto. 3.6 Inoltre, con lettera ambulatoriale del 15 maggio 2025 (doc. UAIE 93) – peraltro trasmessa dal D._______ all’UAI-H._______ il giorno seguente – i dott.i N._______ e C._______, specialisti in ortopedia e traumatologia del D._______, all’esame obiettivo hanno riscontrato un peggioramento della spalla sinistra con importante dolore ed ipostenia, segnalando che sarebbe opportuno poter procedere con artro-risonanza magnetica della spalla sinistra mirata alla valutazione dello stato dei tendini della cuffia dei rotatori. Pertanto, pur avendo i medici nella medesima valutazione di principio confermato un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate ad esclusione di tutti i gesti ripetitivi e sotto sforzo con gli arti distanti dal tronco e oltre l’altezza dell’orizzonte, il peggioramento constatato – intervenuto ampiamente prima dell’emissione della decisone impugnata – andava approfondito perlomeno con gli ulteriori esami specialisti suggeriti dagli specialisti curanti, che non sono stati eseguiti. Di conseguenza, anche sotto questo profilo la situazione valetudinaria del ricorrente impone ulteriori approfondimenti specialistici, segnatamente un aggiornamento dal profilo ortopedico e reumatologico. 3.7 Infine, occorre rilevare che alcuni medici che hanno visitato il ricorrente hanno diagnosticato problematiche endocrinologiche (ipotiroidismo) e di sovrappeso/obesità. Pertanto, l’autorità inferiore viene invitata a valutare la necessità – anche sulla base degli esiti degli ulteriori accertamenti – di includere nella perizia pluridisciplinare un consulto in endocrinologia oltre

C-6890/2025 Pagina 8 che approfondimenti legati all’obesità (sentenza del TF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 consid. 5). 3.8 Alla luce di quanto precede, risulta che nel caso concreto, prima della pronuncia della decisione impugnata lo stato di salute del ricorrente non è stato sufficientemente acclarato tramite i necessari accertamenti specialistici. Va pertanto accolta la proposta dell’autorità inferiore di rinvio degli atti all’amministrazione alfine di un più approfondito, e aggiornato accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo medico, in particolare in relazione alla determinazione di un’incapacità lavorativa che eventualmente giustifichi la concessione di una rendita anche successivamente al 31 ottobre 2023. Il completamento dell’istruttoria implica segnatamente una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, ortopedico / reumatologico e neurologico, riservati eventuali ulteriori accertamenti che dovessero risultare necessari in considerazione dell’evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente, con verifica dell’incidenza delle diverse patologie e del loro possibile effetto congiunto sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente così come dell’evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa. 4. 4.1 In caso di annullamento della decisione impugnata, il Tribunale amministrativo federale può sostituirsi all'autorità inferiore e statuire direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuova decisione. In particolare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti per statuire (cfr., fra le tante, la sentenza del TAF C-2866/2022 del 30 gennaio 2025 consid. 10.1 con rinvii). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedentemente indicati. 4.2 L’incarto va pertanto trasmesso all’autorità inferiore affinché completi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Il ricorrente verrà in particolare sottoposto ai menzionati accertamenti pluridisciplinari, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo del suo stato di salute dovesse ancora rendere necessario. La perizia dovrà essere effettuata in Svizzera (cfr. sentenza del TAF C-4041/2021 del 2 marzo 2023 consid. 14.1 con rinvii). Incomberà peraltro all’UAIE emettere una nuova decisione in tempi ragionevoli. Sulla base degli accertamenti ancora da esperire, l’amministrazione dovrà determinarsi sullo stato di salute del ricorrente nel periodo determinante a partire da novembre 2023 fino alla data della nuova

C-6890/2025 Pagina 9 decisione nonché sulla sua incidenza sulla residua capacità lavorativa e sulla sua evoluzione nel tempo. 4.3 Peraltro, stanti le premesse, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza dei citati accertamenti complementari non era, né è, possibile determinarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimiglianza preponderante, sullo stato di salute del ricorrente e sull’incidenza delle affezioni di cui soffre sulla residua capacità lavorativa. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal profilo delle garanzie procedurali (in particolare quello della doppia istanza con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto un accertamento peritale in ambiti che non sono stati sufficientemente chiariti nella procedura di prima istanza, ma che lo avrebbero dovuto essere prima dell’emanazione della decisione litigiosa, gli elementi per dovere agire in tal senso essendo già presenti agli atti di causa (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 [cfr., in particolare, il consid. 3 del presente giudizio]). Peraltro, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS 273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non siano sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'amministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un siffatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari accertamenti fattuali (sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; cfr. pure sentenza del TAF C- 1621/2020 consid. 9.3). 4.4 Occorre peraltro rilevare che – a seguito di un’approfondita valutazione della documentazione medica all’incarto, ed in particolare alla luce dei concludenti accertamenti ortopedici effettuati dall’assicuratore infortuni – questo Tribunale rileva come nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore a seguito del rinvio degli atti di causa non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente

C-6890/2025 Pagina 10 (cfr. sulla questione DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini, nell'ambito della nuova procedura dinnanzi all'autorità inferiore, la rendita intera accordata al ricorrente dal 1° agosto 2021 al 30 ottobre 2023 e riconducibile alle conseguenze dell’incidente del 15 luglio 2023 ed alle sue sequele ha da ritenersi siccome già acquisita, non essendo stata contestata dalle parti e non risultando elementi che possano mettere in dubbio le ripercussioni sulla capacità lavorativa del menzionato infortunio riconosciute dall’autorità inferiore per quel periodo. A seguito della presente sentenza, resta pertanto controversa solo la questione se gli ulteriori accertamenti sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa del ricorrente ancora da esperire giustificano, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, l'attribuzione di una rendita anche posteriormente al 30 ottobre 2023 (cfr. al riguardo, sentenze del TAF C-5080/2017 del 16 novembre 2018 consid. 11.5, C-1316/2014 del 13 marzo 2018 consid. 12.3 e C- 2736/2014 dell'8 dicembre 2017 consid. 14.3). 5. 5.1 Visto l'esito del ricorso (il ricorrente è da considerarsi vincente in causa), non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è pertanto divenuta priva di oggetto (sulla questione, fra le tante, la sentenza del TAF C-2866/2025 del 30 gennaio 2025 consid. 11.4 con rinvio). 5.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L’ammontare di quest’ultime, in assenza di una nota dettagliata, è fissato d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in CHF 1’000.- tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (cfr. sulla questione del diritto a ripetibili da parte del Patronato, le sentenze del TF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 4.3 e I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 3 nonché, fra le tante, la sentenza del TAF C-4019/2019 del 24 novembre 2020 consid. 11.2 con rinvii). L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.

C-6890/2025 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto nel senso che la decisione impugnata dell’11 luglio 2023 è annullata – nella misura in cui è stato soppresso successivamente al 30 ottobre 2023 il diritto del ricorrente alla rendita intera a cui ha diritto dal 1° agosto 2021 – e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché proceda al completamento dell’istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali, è divenuta priva d’oggetto. 4. L'UAIE rifonderà al ricorrente CHF 1'000.- a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all’UFAS.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Oliver Engel

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-6890/2025 Pagina 12 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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