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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2012 C-6675/2011

23. April 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,395 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Revisione della rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 4 novembre 2011

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-6675/2011

Sentenza d e l 2 3 aprile 2012 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Madeleine Hirsig-Vouilloz, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 4 novembre 2011).

C-6675/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 6 luglio 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato l'(…), coniugato, con due figli (doc. A 1-1) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° agosto 2006 al 31 gennaio 2009, unitamente alle rendite completive in favore dei figli (doc. A 39-2; v. anche doc. A 28-1 e 37-1). È stato stabilito, in virtù del rapporto del 28 novembre 2008 del dott. B._______, del Servizio medico dell'AI (SMR; doc. A 17-1; in cui è altresì fatto riferimento al rapporto di visita medica del 16 ottobre 2008 della C._______), che l'interessato era affetto segnatamente da (esiti di) una rottura transmurale del sovraspinato della spalla sinistra post-traumatica e (esiti di) tre interventi chirurgici e che lo stesso presentava un'inabilità al lavoro totale dal 29 agosto 2005 al 16 ottobre 2008, ma una capacità al lavoro del 100% in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute a decorrere dal 1° gennaio 2009, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 25% (v. doc. A 19-1 e 26-1). 2. Il 14 aprile 2010, l'UAIE ha riassegnato all'interessato una rendita intera d'invalidità, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (doc. A 69-1; v. anche doc. A 54-1 e 59-1; è fatto riferimento all'art. 29 bis dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201; ricaduta dello stato d'inabilità relativa all'infortunio subito il 26 agosto 2005]). In particolare, è stato considerato, sulla base della documentazione medica assunta agli atti (doc. A 47-1 e 48-1) come pure del rapporto del 23 febbraio 2010 della dott.ssa D._______, del SMR (doc. A 52-1), che l'interessato era affetto da una recidiva di rottura della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra e che lo stesso presentava un'inabilità al lavoro totale a decorrere dal 20 gennaio 2010 (data del ricovero per intervento di sutura funzionale). 3. 3.1. Nel mese di giugno del 2010, l'autorità inferiore ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. A 70-1; v. anche doc. A 59-1). 3.2. Nei rapporti del 9 settembre 2010 e del 10 febbraio e 25 maggio 2011 (doc. A 71-1, 73-1 e 78-1), la dott.ssa D._______ ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti (doc. A 61-1, 67-1, 75-2, 76-1 a 76- 8, 82-1, 85-2, 89-1 e doc. B 100-1 e 107-1 [v. anche doc. B 120-1]), che

C-6675/2011 Pagina 3 l'interessato soffre di affezioni connesse con l'infortunio alla spalla sinistra. Ha quindi ritenuto un'incapacità lavorativa del 100% da gennaio del 2010 per sei mesi. 4. Il 4 novembre 2011, l'autorità inferiore, dopo avere constatato che in virtù dei documenti ricevuti l'esercizio della precedente attività di muratore è proponibile in misura ridotta e l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute è da considerare esigibile a far tempo da luglio del 2010, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 17%, ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° gennaio 2012 (v. doc. A 97-3), la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1 [doc. A 97-1]). 5. Il 23 novembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 4 novembre 2011 mediante il quale ha chiesto "la rivalutazione" di detta decisione dal momento che le patologie di cui è affetto nonché la terapia farmacologica che assume ed i trattamenti a cui si sottopone non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, neppure una leggera confacente allo stato di salute. Ha esibito segnatamente i rapporti ortopedici del 20 maggio 2003 e 4 novembre 2011, un rapporto neurologico del 9 novembre 2011, un certificato medico dell'11 novembre 2011, i referti radiologici del 13 maggio, 21 luglio e 6 ottobre 2011 ed una prescrizione per i trattamenti da ottobre a novembre 2011 (doc. TAF 1). 6. 6.1. Con decisione incidentale del 19 dicembre 2011 (notificata il 22 dicembre 2011; doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 19 gennaio 2012, un anticipo di fr. 400.-- a copertura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 3). 6.2. Con atto del 16 gennaio 2012 (inoltrato dinanzi al Tribunale federale, che è poi stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale per competenza), l'interessato ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali. Ha fatto valere d'essere indigente. Ha prodotto l'attestazione della rendita

C-6675/2011 Pagina 4 d'invalidità della C._______ dell'8 novembre 2011 ed una relazione psichiatrica del 13 gennaio 2012 (doc. TAF 5; v. anche doc. TAF 4). 6.3. Il 16 febbraio 2012, il medesimo ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 9). 7. Nella risposta al ricorso del 13 marzo 2012 (doc. TAF 10), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone E._______ (Ufficio AI) del 27 febbraio 2012 (conclusione principale; doc. TAF 4), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio medico regionale (SMR) del 15 febbraio 2012. Secondo quest'ultima, è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una perizia psichiatrica e ad una perizia reumatologica. 8. Il 3 aprile 2012, il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale, via telefax, un rapporto medico del 1° marzo 2012 ed un certificato medico del 14 marzo 2012 (doc. TAF 11). 9. 9.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 9.2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-6675/2011 Pagina 5 9.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 10. 10.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 10.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 11. 11.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 27 febbraio 2012 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame sullo stato di salute psichico e con un esame sullo stato di salute reumatologico (i medici del SMR avendo rilevato, nella presa di posizione del 15 febbraio 2012 [doc. TAF 10], che la documentazione medica, esibita in sede di ricorso, evidenzia la "presenza di possibili patologie extrainfortunistiche, patologie documentate da ottobre 2011 [problematica meniscale] e da dicembre 2011 [problematica psichiatrica]"). 11.2. Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dai medici SMR consultati, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza

C-6675/2011 Pagina 6 preponderante sull'esistenza delle condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata. Nulla mutano, a questa conclusione, neanche i documenti medici prodotti dal ricorrente il 3 aprile 2012 (doc. TAF 11), ritenuto altresì che l'insorgente stesso ha concluso al rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore e che la stessa provvederà ad includere nell'esame dei fatti di causa anche i citati documenti, peraltro di data posteriore alla decisione impugnata. 11.3. Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione presentata dall'insorgente, proposta che è accolta in questa sede, la risposta al ricorso del 13 marzo 2012, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 27 febbraio 2012 e l'annotazione dei medici SMR del 15 febbraio 2012 sono trasmesse al ricorrente unitamente alla presente sentenza. In effetti, e date le richiamate circostanze, non era necessario accordare al ricorrente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 11.4. Nel caso concreto non era altresì necessario dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 4 novembre 2011 l'autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° gennaio 2012, la rendita intera d'invalidità versata fino ad allora. 11.5. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 12. 12.1. Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso del-

C-6675/2011 Pagina 7 la dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 12.2. Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6675/2011 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione impugnata del 4 novembre 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie della risposta al ricorso del 13 marzo 2012, della presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 27 febbraio 2012 e dell'annotazione dei medici SMR del 15 febbraio 2012) – autorità inferiore (n. di rif. ; allegate: copie del rapporto medico del 1° marzo 2012 e del certificato medico del 14 marzo 2012) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-6675/2011 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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