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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2020 C-6566/2019

6. März 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,107 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Periodo del contributo minimo | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita; Il TF non è entrato nel merito del ricorso.

Volltext

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Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 24.06.2020 (9C_404/2020)

Corte III C-6566/2019

Sentenza d e l 6 marzo 2020 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, (Italia), ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di rendita (decisione su opposizione del 16 settembre 2019).

C-6566/2019 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 16 settembre 2019, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha respinto l’opposizione del 3 settembre 2019 e confermato la propria decisione del 16 luglio 2019 mediante la quale ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia presentata dall’interessato. Detta autorità ha segnalato che, secondo l’art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS, le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera sono assicurate alla LAVS. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un’attività lucrativa; se non esercitano un’attività lucrativa, l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura sino alla fine del mese in cui le donne compiono i 64 anni, gli uomini i 65 anni. Inoltre, in virtù dell’art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS, non sono tenuti a pagare i contributi gli adolescenti che esercitano un’attività lucrativa fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono i 17 anni. L’interessato ha compiuto 18 anni il 2 gennaio 1972, di modo che, anche nell’eventualità in cui avesse lavorato fino al compimento della maggiore età, il suo datore di lavoro non sarebbe stato tenuto a pagare i contributi per l’anno 1971. Nella citata decisione su opposizione, l’autorità inferiore ha peraltro pure indicato che ai sensi dell’art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato. Ha per conseguenza considerato che l’interessato non adempiva il requisito minimo di un periodo contributivo di un anno (art. 29 cpv. 1 LAVS) per poter pretendere una rendita di vecchiaia svizzera. 2. Con la e-mail inoltrata dinanzi alla CSC il 26 novembre 2019, l’interessato ha chiesto di “rispondere al mio ricorso AVS fatto e spedito tramite lettera assicurata il 07.08.2019”, segnalando che “voglio evitare di importunare il Tribunale Federale Svizzero” e precisando che ha lavorato “per circa 2 anni o più (…) nelle città di (…) e (…) con regolari contratti stagionali con grandi ditte” e versato “contributi assicurativi che venivano sottratti nelle buste paga” (doc. TAF 1), e-mail che è poi stata trasmessa dalla CSC al Tribunale amministrativo federale con scritto datato 9 dicembre 2019 e con l’indicazione “Per dovere d’ufficio vi trasmettiamo in allegato la corrispondenza elettronica del 26.11.2019 a noi indirizzata da parte

C-6566/2019 Pagina 3 dell’assicurato indicato a margine a seguito della nostra decisione su opposizione del 16.09.2019, che pure si compiega alla presente unitamente all’avviso di ricevimento”(della Posta svizzera [doc. TAF 2]). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione. 4. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA. 5. Il Tribunale amministrativo federale, con provvedimento del 13 dicembre 2019, ha invitato il ricorrente, da un lato, ad indicare se la e-mail del 26 novembre 2019 doveva essere intesa quale ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 16 settembre 2019 e, in caso affermativo, a regolarizzare il ricorso del 26 novembre 2019, mediante l’inoltro del menzionato atto munito della propria firma manoscritta in originale, nonché, dall’altro, a dimostrare la tempestività dell’inoltro del ricorso il 26 novembre 2019 (secondo l’avviso di ricevimento della Posta svizzera, il plico raccomandato contenente la decisione su opposizione della CSC del 16 settembre 2019 è stato notificato al B._______ di […; quale rappresentante del ricorrente] il 17 settembre 2019), e ciò entro il termine di 5 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo. Questo Tribunale ha segnalato che, in caso di decorso infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso del 26 novembre 2019 siccome inammissibile (per l’assenza di firma manoscritta o della dimostrazione della tempestività del ricorso) ed ha altresì trasmesso all’insorgente una copia dello scritto della CSC del 9 dicembre 2019, unitamente ad una copia del menzionato avviso di ricevimento della Posta svizzera (doc. TAF 3).

C-6566/2019 Pagina 4 6. Con e-mail inoltrata dinanzi alla CSC il 28 dicembre 2019, il ricorrente ha allegato – per quanto qui di rilievo – che “il ricorso l’ho fatto per via raccomandata con tutto quello che avevo in possesso il 7 agosto 2019”, e segnalato che “se vi serve la mia firma originale inviatemi i fogli da firmare”. Ha poi pure chiesto che “fine faranno i miei 11 mesi di contributi lavorativi e versati che si trovano nella cassa pensione svizzera”, e-mail che è poi stata trasmessa al Tribunale amministrativo federale dalla CSC il 22 gennaio 2020 (doc. TAF 5). 7. 7.1. A prescindere dal fatto che il ricorrente neppure si è determinato con la necessaria chiarezza sul fatto che la sua e-mail del 26 novembre costituiva o meno un ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 16 settembre 2019, giova rilevare che giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata. 7.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAVS, se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA). 7.3. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv. 1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 7.4. 7.4.1. Nel provvedimento del 13 dicembre 2019, questo Tribunale ha indicato al ricorrente – in virtù della documentazione presentata dall’autorità inferiore – che il plico raccomandato contenente la decisione su opposizione della CSC del 16 settembre 2019 è stato notificato al B._______ di (…; quale suo rappresentante) il 17 settembre 2019 (cfr. l’avviso di ricevimento della Posta svizzera [doc. TAF 2]), notifica e data di notifica che l’insorgente non ha peraltro contestato in questa sede (cfr. e-mail del 26 novembre e del 28 dicembre 2019 [doc. TAF 1 e 5]).

C-6566/2019 Pagina 5 7.4.2. Da quanto esposto, discende che, ritenuto che il termine di 30 giorni per inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione della CSC del 16 settembre 2019, notificata il 17 settembre 2019, ha iniziato a decorrere il 18 settembre 2019 ed è scaduto il 17 ottobre 2019 (art. 60 cpv. 1 LPGA in combinazione con l’art. 38 cpv. 1 LPGA), la e-mail del 26 novembre 2019, intesa quale ricorso contro la succitata decisione su opposizione della CSC, lo è stata tardivamente. Pertanto, e da questo profilo, il ricorso del 26 novembre 2019 è inammissibile (art. 23 PA). 7.4.3. Nulla muta, a questa conclusione, l’allegazione del ricorrente, secondo cui “il ricorso l’ho fatto per via raccomandata con tutto quello che avevo in possesso il 7 agosto 2019”, ritenuto che siffatta allegazione non è suscettibile di dimostrare la tempestività dell’inoltro, il 26 novembre 2019, del ricorso contro la decisione su opposizione del 16 settembre 2019, dal momento che quest’ultima è stata resa successivamente all’evocato ricorso del 7 agosto 2019. Peraltro – fermo restando che non appare essere pervenuto al Tribunale amministrativo federale alcun ricorso dell’interessato del 7 agosto 2019 – il ricorrente non ha indicato o allegato dinanzi al TAF alcun’altra decisione della CSC suscettibile di ricorso diretto, ossia senza previa opposizione, dinanzi al TAF (né peraltro ciò è stato fatto dalla CSC). 7.5. Ritenuto che il ricorso in esame – depositato tardivamente – è inammissibile, non occorre esaminare oltre la questione dell’eventuale inammissibilità del ricorso per l’assenza della firma manoscritta in originale del ricorrente sull’atto ricorsuale del 26 novembre 2019 e non sono altresì date le condizioni per un esame delle censure di merito sollevate dal ricorrente con riferimento alla decisione su opposizione del 16 settembre 2019. 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Peraltro, le e-mail dell’interessato del 26 novembre e 28 dicembre 2019 sono ritrasmesse alla CSC per competenza, segnatamente per quanto attiene alla sua richiesta concernente la sorte dei contributi che avrebbe versato all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera (“… che fine faranno i miei 11 mesi di contributi lavorati e versati che si trovano nella cassa pensione svizzera” [e-mail del 28 dicembre 2019 {doc. TAF 5}]).

C-6566/2019 Pagina 6 10. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Stanti le circostanze del caso concreto, non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6566/2019 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso del 26 novembre 2019 contro la decisione su opposizione della CSC del 16 settembre 2019 è inammissibile. 2. Le e-mail del 26 novembre e 28 dicembre 2019 sono ritrasmesse alla CSC per competenza ai sensi del considerando 9 del presente giudizio. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegati: menzionati) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-6566/2019 Pagina 8 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

C-6566/2019 — Bundesverwaltungsgericht 06.03.2020 C-6566/2019 — Swissrulings