Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.12.2015 C-6437/2015

1. Dezember 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,635 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 23 settembre 2015)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-6437/2015

Sentenza d e l 1 ° dicembre 2015 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michela Bürki Moreni e Michael Peterli, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 23 settembre 2015).

C-6437/2015 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 23 settembre 2015, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità presentata il 3 aprile 2014 da A._______, cittadino portoghese residente in Italia, nato il (…). Detta autorità ha precisato che dagli atti risulta che l'interessato (affetto segnatamente da sindrome da immunodeficienza acquisita, stato ansioso depressivo, cardiopatia ischemica, esiti di infarto miocardico, angioplastica coronarica e stent dell'arteria discendente anteriore, diabete tipo II, aterosclerosi carotidea, lombosciatalgie con ernia discale L4-L5, esiti di polmonite ed esiti di epatite B; v. i rapporti del gennaio, aprile e settembre 2015 dei dott. B._______ e C._______ [doc. 73, 78 e 83]) presenta un'incapacità al lavoro del 20% nella precedente attività di facchino ai piani presso un albergo, grado d'invalidità insufficiente per beneficiare del diritto ad una rendita d'invalidità svizzera (doc. 84). 2. Il 7 ottobre 2015, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 23 settembre 2015 mediante il quale ha chiesto d'annullare la decisione impugnata. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto non gli consentono di lavorare. Ha esibito documenti da ottobre 2014 ad ottobre 2015 (doc. TAF 1). 3. Nella risposta al ricorso del 9 novembre 2015 (doc. TAF 6), l'UAIE ha proposto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 2 novembre 2015. Secondo quest'ultima, è indicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente a nuove visite mediche ed assumere agli atti un rapporto sulle malattie infettive, un rapporto cardiaco e un rapporto psichico nonché richiedere una descrizione dettagliata dell'attività svolta quale facchino ai piani presso un albergo (doc. TAF 6). 4. 4.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

C-6437/2015 Pagina 3 4.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 4.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 5. 5.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 OAI (RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 5.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 6. 6.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 2 novembre 2015 è giustificata dalla necessità di procedere infine all'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un esame sulle malattie infettive, un esame sullo stato di salute cardiaco ed un esame sullo stato di salute psichico. Sono altresì state chieste delle indicazioni sull'attività svolta dall'insorgente quale facchino ai piani presso un albergo. 6.2 Peraltro, e in siffatte circostanze (assenza totale di accertamento su questioni mediche rilevanti in relazione già solo all'evento cardiaco del febbraio 2015 [v. doc. 76]), nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'i-

C-6437/2015 Pagina 4 struttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 6.3 Ritenuto che l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione presentata dal ricorrente, proposta che questo Tribunale accoglie, non era necessario accordare all'insorgente la facoltà di esprimersi riguardo ai citati atti prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). Per conseguenza, la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 9 novembre 2015, la richiesta di valutazione medica del 27 ottobre 2015 ed il rapporto del Servizio medico dell'UAIE del 2 novembre 2015 sono trasmessi al ricorrente unitamente alla presente sentenza. 6.4 Nel caso concreto non era altresì necessario dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale federale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 23 settembre 2015 l'autorità inferiore ha considerato che il ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile durante un anno senza notevole interruzione, perlomeno fino alla data della decisione impugnata (che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale nel caso di specie), ed ha respinto la domanda del medesimo volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità svizzera. 6.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 7. 7.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della

C-6437/2015 Pagina 5 dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 7.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-6437/2015 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 23 settembre 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento; allegate: copie della risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 9 novembre 2015, della richiesta di valutazione medica del 27 ottobre 2015 e del rapporto del Servizio medico dell'UAIE del 2 novembre 2015) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-6437/2015 — Bundesverwaltungsgericht 01.12.2015 C-6437/2015 — Swissrulings