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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2008 C-6434/2008

4. Dezember 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·666 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 s...

Volltext

Corte II I C-6434/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 4 dicembre 2008 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 settembre 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6434/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 15 settembre 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 30 novembre 2005. 2. Con scritto ricevuto dal Tribunale amministrativo federale (TAF) il 13 ottobre 2008, l'interessato ha interposto ricorso contro la summenzionata decisione dell'UAIE. 3. 3.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. 3.2 In particolare, le decisioni dell'UAIE sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 4. 4.1 Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 24 ottobre 2008 (notificata il 30 ottobre 2008; cfr. risultanze processuali), ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso, nel senso dell'indicazione dei motivi e delle conclusioni (art. 52 cpv. 2 PA), nel termine di 14 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione della menzionata decisione incidentale, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). 4.2 Questo Tribunale ha pure invitato il ricorrente a versare, nel medesimo termine di 14 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del succitato provvedimento incidentale del 24 ottobre Pagina 2

C-6434/2008 2008, un anticipo di fr. 300.-- (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 5. Il termine assegnato al ricorrente per regolarizzare il gravame nonché per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 3

C-6434/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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