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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2019 C-6414/2018

24. April 2019·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,034 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione invaliditâ, diritto alla rendita (decisione del 4 ottobre 2018)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-6414/2018

Sentenza d e l 2 4 aprile 2019 Composizione

Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Michael Peterli, Viktoria Helfenstein, cancelliere Luca Rossi.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

assicurazione invalidità, diritto alla rendita (decisione del 4 ottobre 2018).

C-6414/2018 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (…) 1959, domiciliato in provincia di B._______, da dicembre 1988 ha lavorato in Svizzera come frontaliere in qualità di panettiere, solvendo regolari contributi all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (doc. 1, 3 e 18-19 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero, detto in seguito UAIE). B. B.a In data 18 ottobre 2017, A._______ ha formulato all’Ufficio AI del Canton C._______ (UAI-C._______) una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell’assicurazione svizzera per l’invalidità (doc. 3), in ragione del danno alla salute consecutivo al carcinoma al polmone sinistro diagnosticato nel mese di aprile 2016 e a causa del quale è stata prescritta un’inabilità lavorativa totale dal 28 luglio 2017 (doc. 18-19). B.b In esito all’istruttoria – dalla quale è emerso che dal 22 gennaio 2018 era esigibile una ripresa dell’attività abituale al 50% (doc 31) e dal 23 maggio 2018 al 100% (doc. 33) – con progetto di decisione del 27 agosto 2014 l’UAI-C._______ ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato, non avendo riscontrato un’incapacità al lavoro media sufficiente nel corso di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 let. b LAI (RS 831.20) ed avendo appurato che dal 23 maggio 2018, nonostante il danno alla salute, egli aveva ripreso ad esercitare in misura completa l’attività abituale di panettiere (doc. 35). B.c Non essendo giunte osservazioni da parte dell’interessato, con decisione del 4 ottobre 2018, l’UAIE ha confermato il progetto e negato al ricorrente il diritto a una rendita d’invalidità e a dei provvedimenti professionali (doc. 39). C. C.a Contro la decisione dell’UAIE il 12 novembre 2018 A._______ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (doc. TAF 1), poi completato come richiestogli (doc. TAF 3) con il memoriale trasmesso il 23 novembre 2018 (doc. TAF 5). Nel proprio gravame, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, in ragione di un accertamento errato dello stato di salute – come dimostrato dal certificato del dr. D._______, specialista in medicina interna e medicina del lavoro, attestante un grado d’inabilità lavorativa nella professione abituale del 50% dal

C-6414/2018 Pagina 3 23 settembre 2018 – e il contestuale riconoscimento di una mezza rendita d’invalidità (doc. TAF 5). C.b Con decisione incidentale del 29 novembre 2018 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo di fr. 800.-, corrispondente alle presunte spese processuali (doc. TAF 6), saldato il 28 dicembre 2018 (doc. TAF 9, 10). C.c Con risposta del 26 febbraio 2019 l’autorità inferiore, aderendo al preavviso dell’UAI-C._______ del 25 febbraio 2018, ha fatto proprie le conclusioni esposte dal SMR il 14 gennaio 2019, proponendo al Tribunale adito, di accogliere il ricorso e retrocedere gli atti all'amministrazione al fine di completare l’istruttoria dal punto di vista medico ed economico, prima di emettere una nuova decisione sull’eventuale diritto a una rendita d’invalidità (doc. TAF 12). C.d Nonostante gliene fosse stata concessa la possibilità (con ordinanza del 28 febbraio 2019 [doc. TAF 13], notificata il 26 marzo 2019 [doc. TAF 14]), nel termine assegnato l’insorgente non ha preso posizione riguardo alla proposta dell’UAIE.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 1.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.

C-6414/2018 Pagina 4 1.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA) ed essendo state regolarmente pagate l’anticipo delle spese giudiziarie (art. 63 cpv. 4 PA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 2.2 Giusta l'art. 49 lett. b PA l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è motivo di ricorso. 3. 3.1 Nel caso di specie oggetto del contendere, prima della risposta di causa, era la liceità del mancato riconoscimento, da parte dell’UAIE, del diritto a una mezza rendita di invalidità in ragione del peggioramento dello stato di salute riscontrato a decorrere dal 23 settembre 2018. 3.2 Con risposta del 26 febbraio 2019 (doc. TAF 12), l'autorità inferiore ha proposto l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa per completare l'istruttoria sia dal punto di vista medico che economico. A fronte della nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente, il dr. E._______, medico generico, ha ritenuto infatti opportuno procedere a una rivalutazione medica del caso da parte del SMR. 3.3 3.3.1 La proposta dell’autorità inferiore, a cui il ricorrente non si è opposto, è senz’altro giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti per l'assicurazione invalidità con riferimento allo stato di salute del ricorrente e ai fini di verificare la sua capacità di lavoro residua, segnatamente le condizioni di cui all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, se del caso, qualora il SMR lo ritenesse opportuno, anche mediante l’esperimento di una perizia bi/pluridisciplinare (medicina interna, oncologia e psichiatria, si confronti doc. TAF 1), conformemente ai principi della più

C-6414/2018 Pagina 5 recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 210), in particolare in materia di malattie psichiatriche (DTF 143 V 409, 143 V 418, 141 V 281, 140 V 8). 3.3.2 Il certificato medico esibito in sede di ricorso del dr. D._______ (datato 25 ottobre 2018), pur essendo redatto posteriormente alla decisione impugnata, attesta un’incapacità lavorativa del 50% decorrente dal 23 settembre 2018, quindi precedente alla pronuncia del provvedimento amministrativo. Tale documento unitamente alle considerazioni esposte dal medico aziendale nel gravame del 12 novembre 2018 (“la ragione principale per la quale il signor A._______ ha accettato di rientrare al lavoro è legata prioritariamente al timore di vedersi licenziato”, “fossi stato il medico curante non avrei accettato che riprendesse l’attività lavorativa al 100%”), che dovranno essere attentamente esaminate dal SMR, ha quindi palesato una lacuna nell’istruttoria eseguita prima dell’emissione della suddetta decisione, in particolare la mancata considerazione rispettivamente l’approfondimento della rilevanza delle conseguenze della malattia tumorale sullo stato di salute fisico e psichico dell’assicurato oltre che sulla contestuale capacità lavorativa. Tale lacuna, come detto sopra, è stata messa in evidenza dal medico fiduciario dell’amministrazione e va pertanto colmata nel senso indicato da quest’ultimo (cfr. rapporto SMR allegati al doc. TAF 12). 3.4 In siffatte circostanze, neppure la giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 137 V 210 (segnatamente consid. 4.4.1.4; DTF 139 V 99 consid. 1) si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria, tramite l’esperimento di ulteriori accertamenti medici ed economici nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR. Un’istruttoria completa è infatti assente in concreto e pertanto senza accertamenti complementari in tal senso, non risulta possibile determinarsi con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull'esistenza, o meno, delle condizioni per il riconoscimento di una prestazione assicurativa della LAI. 4. Da quanto esposto discende che il ricorso dev’essere parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata, fondandosi su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti, va annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. L'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'amministrazione, che disporrà con l'Ufficio competente e l'assicurato gli accertamenti

C-6414/2018 Pagina 6 medici necessari, ordinando se del caso un’indagine peritale nelle specializzazioni mediche indicate al consid. 3.3.1, nel rispetto del diritto di essere sentito e, alla luce delle nuove risultanze – e dopo aver eventualmente esperito un’indagine economica completa – l'amministrazione AI si pronuncerà nuovamente sul diritto dell'assicurato ad essere ammesso al beneficio di una rendita di invalidità. 5. 5.1 Visto l'esito della procedura non vengono prelevate spese processuali (art. 63 PA). 5.2 L’importo di fr. 800.- versato fra il 28 dicembre 2018 (doc. TAF 9, 10) a titolo di anticipo delle presunte spese processuali, verrà restituito al ricorrente al momento della crescita in giudicato della sentenza. 5.3 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente delle indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto poiché il ricorrente, che non è rappresentato da un legale, non ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 4 ottobre 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di A._______ ad una rendita di invalidità. 2. 2.1 Non si prelevano spese processuali.

C-6414/2018 Pagina 7 2.2 L'importo di fr. 800.- versato a titolo di anticipo delle spese processuali, verrà ritornato al ricorrente al momento della crescita in giudicato del presente provvedimento. 3. Non vengono attribuite indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)

La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Luca Rossi

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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