Corte II I C-6357/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 giugno 2010 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Vito Valenti, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 26 agosto 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-6357/2009 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1970 e dal 1972 al 1987 nel settore metallurgico, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 6). Dopo il rimpatrio, ha ancora lavorato durante gli anni 1992 e 1993 come risulta dall'attestato concernente la carriera assicurativa in Italia (doc. 1, 2, e 5). B. In data 28 novembre 2008, A._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 5). Il richiedente è stato visitato il 7 gennaio 2009 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Casarano, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "cardiopatia ischemica da coronaropatia ostruttiva multivasale trattata con triplice by-pass aortocoronarico, diabete mellito non insulinodipendente con retinopatia diabetica trattata con laser, spondiloartrosi a moderata incidenza funzionale, bronchite cronica semplice" ed ha posto un tasso d'invalidità dell'80% in qualsiasi attività (doc. 30). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente: - un ecocolordoppler venoso ed arterioso arti inferiori del 15 aprile 2005 ed un breve referto d'esame angiologico (poco leggibile) del 21 maggio 2005 (doc. 12, 13); - un referto radiologico della colonna in toto del 6 febbraio 2008 (doc. 16) ed i risultati di esami ematochimici del 28 gennaio 2008 (doc. 17); - una coronarografia selettiva del 7 marzo 2008 attestante una malattia coronarica ateromasica ostruttiva multivasale (doc. 18); - i risultati di una fluoroangiografia del 6 marzo 2008 (doc. 19); - la cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 6 al 18 marzo 2008 per intervento di rivascolarizzazione miocardica dapprima, by- Pagina 2
C-6357/2009 pass aortocoronarico poi (12 marzo 2008) e ciclo di riabilitazione cardiologica (doc. 20-23); - un referto radiologico del torace del 29 marzo 2008 (doc. 25); - i risultati di un esame ecocardiografico del 17 giugno 2008 (doc. 26); - i risultati di un esame elettrocardiografico del 24 luglio 2008 (doc. 27); - esami ematochimici del 29 agosto e 29 dicembre 2008 (doc. 28, 29). C. Nella relazione del 2 giugno 2009, il Dott. Milnersic, sanitario del Servizio medico regionale (SMR) "Rhône" dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che l'assicurato non presenterebbe alcuna invalidità di livello pensionabile (doc. 32). L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico e il 4 giugno 2009 ha inviato ad A._______ un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni assicurative (doc. 33). Questi non ha preso posizione in merito. Mediante decisione del 26 agosto 2009, l'UAIE ha respinto la domanda di prestazioni assicurative (doc. 34). D. Con il ricorso depositato il 5 ottobre 2009, A._______, rappresentato dagli avvocati .B.______ & P.______ di Lecce, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. Domanda, in via subordinata, l'allestimento di una perizia medica. Nulla produce a suffragio delle sue conclusioni. Con decisione incidentale del 13 ottobre 2009, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali, come pure a produrre una procura in favore dei suddetti rappresentanti ed infine a volersi eventualmente pronunciare in merito ad una presunta tardività dell'impugnativa. L'anticipo richiesto è stato Pagina 3
C-6357/2009 regolarmente versato il 30 ottobre (Fr. 294.-) ed il 23 dicembre 2009 (Fr. 7.-). Non è invece stata prodotta la procura in favore dei legali surriferiti per cui la procedura è continuata direttamente in contatto con l'insorgente. In merito alla presunta tardività è stato accertato che il provvedimento impugnato è stato ricevuto da A._______ il 7 settembre 2009 (doc. 37- 39). E. Nel merito, l'amministrazione, nella risposta di causa del 23 febbraio 2010, ha proposto la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Copia della risposta al ricorso e di altra documentazione di rilievo (parere del Dott. Milnersic) sono stati inviati all'interessato, il quale è stato invitato a voler replicare entro 30 giorni. L'interessato non ha esercitato il suo diritto di replica. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 Pagina 4
C-6357/2009 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il ricorrente ha versato un anticipo di Fr. 301.-, che copre le presunte spese processuali. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle Pagina 5
C-6357/2009 condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 4. 4.1 Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 consid. 1.2). 4.2 Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrativo federale si estende fino al 26 agosto 2009, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V citata). 5. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36 LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessato adempie la Pagina 6
C-6357/2009 condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 6. 6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede. 6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al Pagina 7
C-6357/2009 guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile. 7. L'interessato non ha più lavorato dopo il rimpatrio se si esclude un breve periodo nel 1992 e 1993. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le Pagina 8
C-6357/2009 affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 8. Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di "cardiopatia ischemica da coronaropatia ostruttiva multivasale trattata con triplice by-pass aortocoronarico, diabete mellito non insulino dipendente con retinopatia diabetica trattata con laser, spondiloartrosi a moderata incidenza funzionale, bronchite cronica semplice” (cfr. perizia medica particolareggiata, E 213, del 7 gennaio 2009, doc. 30). 9. 9.1 Non concordi sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle menzionate affezioni. In effetti, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità dell'80% in qualsiasi attività, mentre il sanitario dell'UAIE (Dott. Milnersic) nega il requisito dell'invalidità (doc. 30, 32). 9.2 Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata adeguatamente svolta dal punto di vista medico. La documentazione riguardante la principale patologia che affligge A._______, ossia quella cardiaca, è infatti del tutto insufficiente. Dopo un intervento chirurgico di tale importanza sarebbe stato necessario fare esibire un complesso di prove cardiologiche complete ed esaurienti di recente esecuzione. Questi esami consistono, segnatamente, in un elettrocardiogramma sotto sforzo (ergometria), un ecocardiogramma, un elettrocardiogramma normale, eventualmente un esame Holter ed una dettagliata relazione d'esame cardiologico. In realtà, ad atti esiste unicamente un rapporto d'esame ecocardiografico manoscritto mal interpretabile del 17 giugno 2008 ed una scheda relativa a un presunto elettrocardiogramma del 24 luglio successivo (doc. 26, 27). Peraltro, questa relazione d'esame elettrocardiografico attesta ancora una cardiopatia ischemica, il che, se corrispondesse al vero, escluderebbe buona parte delle possibilità di lavoro per l'interessato. 9.3 Difficilmente condivisibile appare poi il succinto commento del medico dell'UAIE, il quale conferma che l'interessato soffre di una cardiopatia ischemica, limitandosi a precisare che non si tratta di una Pagina 9
C-6357/2009 malattia di lunga durata e che la funzione sistolica sarebbe in buono stato senza angor residuo. Pur senza poterlo definire inattendibile, non può essere affermato che detto referto del medico dell'UAIE fornisca, sotto ogni aspetto, un'opinione chiara e sufficientemente motivata sulle condizioni di salute del ricorrente, avente il necessario valore probante richiesto per vagliare la vertenza (DTF 125 V 352, consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c e riferimenti). Il parere del medico dell'UAIE non può essere inoltre seguito nella misura in cui ammette una capacità lavorativa completa senza precisare in quale ambito. Peraltro, appare poco verosimile che una persona di quasi 60 anni operata con triplice by-pass aortocoronarico possa riprendere attività pesanti o stressanti, come quella, per esempio, esercitata da ultimo in Svizzera (metallurgia). 9.4 Ove il parere del medico dell'UAIE diverge nettamente dagli altri giudizi (nella specie quello del sanitario INPS), e non può essere fondato su documentazione oggettiva avente la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova investigazione medica. Infatti, è compito del medico porre un giudizio sullo stato di salute ed indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace di lavoro (art. 49 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]). Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità esisterebbe. 10. 10.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere. Pagina 10
C-6357/2009 10.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo da marzo 2008 (data di intervento chirurgico cardiologico) fino alla data dell'impugnata decisione (26 agosto 2009). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in cardiologia e medicina interna con tutti quegli esami oggettivi che il caso richiede. Sarà inoltre fatto allestire un nuovo E 213. L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra il marzo 2008 e il 26 agosto 2009, data della decisione impugnata, nonché in merito all'attività professionale che il ricorrente avrebbe potuto espletare nel periodo suddetto. L'amministrazione verificherà in particolare se dopo il 1992/1993 l'interessato non ha ripreso un'attività lucrativa. Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi, tenendo conto dell'eventuale attività lucrativa svolta dopo il 1992/1993. 11. 11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e l'anticipo spese versato dal ricorrente di Fr. 301.- gli viene retrocesso. 11.2 Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili, i rappresentanti iniziali (avv. Barsi & Papadia) non essendo stati confermati con procura. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 26 agosto 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero Pagina 11
C-6357/2009 (UAIE) perché proceda ai sensi del considerando 10.2 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo per le spese processuali versato dal ricorrente di Fr. 301.- gli è restituito. 3. Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. AI ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 12