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Corte III C-6301/2011
Sentenza dell ' 11 ottobre 2012 Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Franziska Schneider, Michael Peterli, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A:_______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 2 novembre 2011.
C-6301/2011 Pagina 2
Ritenuto in fatto che: mediante decisione del 2 novembre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso in seguito a revisione, a fare stato dalla fine del mese susseguente la notifica della stessa decisione, la rendita intera d'invalidità di cui era beneficiario il cittadino italiano A._______, nato il …, il 18 novembre 2011 l'assicurato, rappresentato dal Patronato INAS, ha depositato, dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), un ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo, chiedendo il mantenimento del suo diritto ad una rendita intera, a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una valutazione medica del dott. Enrico, chirurgo specialista in ortopedia, del 18 ottobre 2011, il Tribunale, con ordinanza del 22 novembre 2011, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito al ricorso e alla documentazione esibita, il 23 gennaio 2012, il Patronato INAS ha ancora trasmesso una relazione medica del dott. B.______, chirurgo specialista in medicina del lavoro, redatta il 28 dicembre 2011, ed un certificato della dott.ssa C.______, psichiatra, del 10 ottobre 2011, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI-TI) ha sottoposto gli atti al Servizio Medico Regionale (SMR, dott. D._______ e dott.ssa E._______), il quale, nel suo rapporto del 9 febbraio 2012, ha rilevato che la nuova documentazione medica esibita non modificava le conclusioni mediche precedenti, nelle rispettive risposte del 6 e 19 marzo 2012, l'UAI-TI e l' UAIE hanno quindi proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata, con replica del 28 aprile 2012, il Patronato INAS rende noto che il ricorrente ha firmato un contratto di lavoro, dal 1° febbraio 2012, quale collaboratore domestico/autista per un massimo di 25 ore settimanali, e chiede pertanto che il miglioramento dello stato di salute venga ritenuto solo a partire dal maggio 2012; allega inoltre una nuova certificazione medica della dott.ssa C._______, del 23 aprile 2012,
C-6301/2011 Pagina 3 nella sua duplica del 29 maggio 2012, l'UAI-TI, dopo aver risottoposto l'incarto al SMR (rapporto del 22 maggio 2012), si è espresso in via principale per l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti, considerata la necessità di esperire una nuova perizia psichiatrica, nella sua risposta formale del 20 giugno 2012, l'UAIE ha tuttavia proposto la reiezione del ricorso, mediante ordinanza del 29 giugno 2012, copia del preavviso e della risposta delle rispettive autorità inferiori, nonché della relazione del SMR, sono state inviate al ricorrente, con scritto del 20 luglio 2012, il Patronato INAS, dopo aver rilevato la discordanza tra le posizioni dei due Uffici AI competenti, non si oppone alla retrocessione degli atti per l'effettuazione di ulteriori indagini mediche, con risposta completare del 17 agosto, rispettivamente del 27 settembre 2012, gli Uffici AI competenti propongono l'ammissione parziale del ricorso per complemento d'istruttoria, e considerato in diritto che: in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate innanzi a questo Tribunale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto, il ricorso, depositato il 18 novembre 2011, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
C-6301/2011 Pagina 4 il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAI-TI e dall'UAIE, incompleta dal punto di vista medico, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), al modo di procedere proposto dall'amministrazione è dunque opportuno prestare adesione, considerato che un complemento d'istruttoria dal punto di vista psichiatrico appare indispensabile alla luce della documentazione esibita in sede di replica (certificato della dott.ssa C._______ del 23 aprile 2012), in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore, in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal SMR, ossia con investigazioni complementari di natura psichiatrica, se l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata, in concreto, se si considerano le lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e la documentazione esibita, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore,
C-6301/2011 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 23 aprile 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si percepiscono spese di procedura. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione: – al rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: