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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2009 C-6269/2008

28. Januar 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·780 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° l...

Volltext

Corte II I C-6269/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 gennaio 2009 Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° luglio 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6269/2008 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 1° luglio 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato l'8 novembre 2007. 2. Il 29 settembre 2008, l'interessato ha inoltrato dinanzi all'UAIE, via telefax, un ricorso contro la menzionata decisione mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita AI. Il 30 settembre 2008, l'UAIE ha trasmesso il citato ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) per competenza. 3. 3.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) pronunciate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. 3.2 In particolare, le decisioni dell'UAIE sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 4. 4.1 Ritenuto che sul ricorso inoltrato via telefax il 29 settembre 2008 appaiono le firme del ricorrente e del suo rappresentante, ma che le stesse non sono manoscritte in originale, il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 4 dicembre 2008 (che ha fatto seguito ad una del 21 ottobre 2008), ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso entro il 5 gennaio 2009, mediante l'inoltro dello stesso munito delle firme manoscritte in originale (art. 52 cpv. 2 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (art. 52 cpv. 3 PA). Questo Tribunale ha altresì segnalato che, in assenza dell'atto di ricorso munito delle firme manoscritte in originale rispettivamente di una procura valida, le Pagina 2

C-6269/2008 ulteriori comunicazioni sarebbero state inviate unicamente al ricorrente. La decisione incidentale del 4 dicembre 2008 è stata spedita al ricorrente (a cui è stata notificata il 10 dicembre 2008; cfr. risultanze processuali) ed al rappresentante dell'insorgente (il quale non ha ritirato l'invio raccomandato contenente la decisione incidentale medesima; cfr. risultanze processuali). 4.2 Nella citata decisione incidentale del 4 dicembre 2008, il Tribunale amministrativo federale ha pure invitato il ricorrente a versare, sempre entro il 5 gennaio 2009, un anticipo di fr. 300.-- (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 5. Il termine assegnato al ricorrente per regolarizzare il gravame nonché per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito d'impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 3

C-6269/2008 (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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