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Corte III C-6222/2011
Sentenza d e l 2 4 agosto 2012 Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Michael Peterli, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, rappresentata dal Patronato CLAAI, Piazza Carmine 17, IT-81016 Piedimonte Matese (CE), ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 13 aprile 2011.
C-6222/2011 Pagina 2
Ritenuto in fatto che: mediante decisione del 13 aprile 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) in esito a procedura di revisione, ha comunicato alla cittadina italiana A._______, nata il , che la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in corso sarebbe stata soppressa a partire dal 1° giugno 2011 (doc. 32); il 4 maggio 2011, l'insorgente ha depositato un'opposizione presso il Comitato provinciale INPS di Caserta contro la decisione del 13 aprile 2011 (doc. TAF n. 4); con il gravame depositato il 24 ottobre 2011 presso lo scrivente Tribunale, regolarizzato il 1° dicembre 2011, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato CLAAI, ha chiesto il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI; lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza dell'8 dicembre 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio consulente medico (Dott. Berrut) che, nel suo rapporto del 19 marzo 2012, ha affermato che la documentazione esibita non apportava novità dal punto di vista sanitario e valetudinario (doc. 46); nella sua risposta di causa del 26 marzo 2012, l'UAIE ha quindi proposto la reiezione del ricorso; in sede di replica (9 maggio 2012), la parte ricorrente, riconfermando le sue conclusioni ricorsuali, ha prodotto nuova e più dettagliata documentazione sanitaria (certificato del 4 maggio 2012 del Dott. Cesare e rapporto del 9 maggio 2012 del Dott. Domenico); ricevuta la replica, l'UAIE ha risottoposto gli atti al Dott. Berrut; nella sua relazione del 14 giugno 2012, il medico dell'autorità inferiore, alla luce delle recente documentazione esibita, ha proposto di far eseguire nuovi accertamenti sanitari con particolare riferimento ad un'indagine neurologica approfondita;
C-6222/2011 Pagina 3 nella sua duplica del 25 giugno 2012, l'autorità inferiore ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo ai nuovi accertamenti sanitari in neurologia da effettuarsi se del caso in Svizzera; mediante ordinanza del 4 luglio 2012 (notificata il 2 agosto 2012; cfr. doc. TAF 16), copia della duplica dell'autorità inferiore e della relazione del Dott. Berrut sono state inviate alla parte ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni entro 10 giorni; la parte ricorrente ha risposto con scritto dell'8 agosto 2012, manifestando la sua adesione alla proposta contenuta nella duplica dell'autorità inferiore;
e considerando in diritto che: in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso, depositato il 4 maggio 2011 direttamente presso l'istituto di sicurezza sociale italiano, è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;
C-6222/2011 Pagina 4 sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in neurologia appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente appare carente (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dal Dott. Berrut, ossia con investigazioni supplementari in neurologia; certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 700 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 13 aprile 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali.
C-6222/2011 Pagina 5 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 700 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; allegato : scritto dell'8 agosto 2012 ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: