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Bundesverwaltungsgericht 18.08.2009 C-6180/2007

18. August 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,641 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (AI) | Assicurazione-invalidità (decisione del 29 agosto ...

Volltext

Corte II I C-6180/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 agosto 2009 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Michael Peterli e Elena Avenati-Carpani, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato da Patronato INCA, Ufficio legale, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 29 agosto 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-6180/2007 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in Svizzera dal 1970 al 2001, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 7). Rientrato in Italia, ha svolto attività lucrativa come operaio nel settore agricolo, da ultimo (giugno 2005) presso la B._______. Il 31 dicembre 2005, ha interrotto il lavoro per ragioni di salute (doc. 13 e 14). Il 21 marzo 2006, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 3). B. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la seguente documentazione: • una scheda di dimissione ospedaliera del 25 aprile 2005 concernente il ricovero dal 19 al 25 aprile 2005 per episodi ricorrenti di aritmia da fibrillazione atriale (F.A.) parossistica ed ernia iatale anamnestica; • un referto di elettrocardiogramma del 29 agosto 2005 attestante segnatamente aritmia da fibrillazione atriale e bassi voltaggi nelle periferiche (doc. 16); • un referto di elettrocardiogramma del 23 settembre 2005, nel quale è evidenziato il responso segnatamente di aritmia in fibrillazione atriale (doc. 17); • una cartella clinica concernente il ricovero dal 19 al 24 dicembre 2005 per fibrillazione atriale persistente, cardiomiopatia dilatativa, scompenso cardiaco ed insufficienza mitralica moderata (doc. 18); • il formulario per la certificazione dei redditi per l'anno 2005 (doc. 12); • un referto di esame cardiologico del 4 maggio 2006 (doc. 19); Pagina 2

C-6180/2007 • una cartella clinica concernente il ricovero dal 20 al 23 agosto 2006 per cardiomiopatia dilatativa, ipertensione arteriosa ed obesità, unitamente ai referti di coronarografia, ventricolografia, aortografia ed ecocardiografia (doc. 20); • il rapporto del 25 ottobre 2006 concernente la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale italiana effettuata il 14 settembre 2006, attestante cardiomiopatia dilatativa con depressione di pompa (FE 45%) ed ipertensione arteriosa. L'interessato è stato considerato in grado di svolgere regolari lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro quale operaio a tempo pieno (30% dell'orario giornaliero) né un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno (30% dell'orario giornaliero). È stato segnalato che l'assicurato è considerato invalido al 70% conformemente alle disposizioni di legge del Paese di residenza nella precedente attività (doc. 21); • un certificato medico (di data illegibile), giusta il quale il paziente è affetto da scompenso cardiaco con cardiomiopatia dilatativa (doc. 22); • il questionario per l'assicurato (di data illeggibile) (doc. 14); • il questionario per il datore di lavoro dell'11 gennaio 2007 (ultimo datore di lavoro in Svizzera) (doc. 10); • il questionario per il datore di lavoro del 12 febbraio 2007 (ultimo datore di lavoro in Italia) (doc. 13). C. Nel suo rapporto del 13 maggio 2007, il dott. C._______, medico dell'UAIE, ha esposto la diagnosi di cardiomiopatia dilatativa frazione di eiezione ventricolare (FE) 45%, fibrillazione atriale ed ipertensione. Ha rilevato che l'assicurato presenta una FE del 45% incompatibile con lo svolgimento di attività pesanti, mentre l'esercizio di attività leggere adeguate è esigibile da un punto di vista medico. Ha quindi fissato un'incapacità al lavoro dell'interessato nella precedente attività del 50% a partire dall'aprile 2005 e del 70% a far tempo dal 19 dicembre 2005, ma l'ha considerato abile al 100% in un'attività adeguata alle sue condizioni (attività a tempo pieno, seduta o semisedentaria, con sollevamento di pesi non superiore a 10 kg occasionalmente, ad esclusione di un lavoro pesante), quale portinaio/ Pagina 3

C-6180/2007 custode d'immobili, sorvegliante di posteggio/museo, magazziniere, addetto a piccole consegne con veicolo, venditore di biglietti, addetto alla distribuzione della posta interna/fattorino, a decorrere dall'aprile del 2005 (doc. 24). D. Il 14 giugno 2007, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di Euro 1'239.00, conseguibile in Italia nel 2005 come operaio nel settore agricolo (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2005), e l'ha contrapposto ad un salario da invalido per le attività di sostituzione proposte dal dott. C._______ di Euro 1'250.51 (cfr. statistiche edite dall'Ufficio internazionale del lavoro, Ginevra 2005). Quest'ultimo importo è stato ridotto del 15% (1'250.51 – 187.58 = 1'062.93), per tenere conto delle particolarità personali e professionali dell'interessato. Perciò, l'UAIE ha confrontato un reddito da valido di Euro 1'239.00 ad uno teorico da invalido di Euro 1'062.93. Il calcolo della perdita di guadagno è stato indicato come segue: [(1'239.00 – 1'062.93) x 100] : 1'239.00 = 24,83 % (recte: 14,21 % ; doc. 25). E. Il 20 giugno 2007, l'autorità inferiore ha comunicato all'interessato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta ed ha concesso a quest'ultimo la facoltà di formulare delle obiezioni per iscritto (progetto di decisione; doc. 26). F. Il 14 agosto 2007, l'interessato ha segnalato di rinunciare a formulare delle obiezioni per iscritto al progetto di decisione del 20 giugno 2007 (doc. 27). G. Il 29 agosto 2007, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurato non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno né un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In particolare, ha precisato che l'esercizio di un'attività lucrativa più leggera confacente allo stato di salute dell'assicurato medesimo (quale ad esempio portinaio, custode, sorvegliante di parcheggi/musei, addetto a piccole consegne con veicolo, bigliettaio, addetto alla distribuzione Pagina 4

C-6180/2007 della posta interna) è da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 28). H. Il 14 settembre 2007, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 29 agosto 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità a far tempo da marzo del 2005. Ha segnalato che le patologie di cui soffre, fra cui scompenso cardiaco da miocardiopatia dilatativa con riduzione della funzione sistolica, aritmia da fibrillazione striale cronica con astenia e dispnea classe NYHA II-III, non gli consentono di svolgere a tempo pieno un'attività lavorativa leggera confacente allo stato di salute. Ha esibito un certificato medico del 30 agosto 2007 del dott. D._______ (doc. TAF 1). I. I.a Nel suo rapporto del 24 gennaio 2008, il dott. C._______ ha rilevato che il rapporto medico dell'agosto 2007, da un lato, non comporta alcun nuovo elemento clinico e, dall'altro, non menziona alcun peggioramento delle condizioni di salute. Pertanto, ha confermato la precedente presa di posizione secondo cui, da un lato, l'esercizio di attività pesanti non sarebbe più stato esigibile dall'assicurato (a causa della facile affaticabilità e della dispnea da sforzo) e, dall'altro lato, un'attività leggera avrebbe potuto essere esercitata a tempo pieno (doc. 30). I.b Nella risposta al ricorso del 13 febbraio 2008, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. In virtù dei rapporti medici del maggio 2007 e gennaio 2008, il servizio medico dell'UAIE ha constatato che l'assicurato non avrebbe più potuto svolgere regolarmente attività pesanti, fra cui, il precedente lavoro di bracciante agricolo. Detto servizio ha tuttavia considerato il medesimo abile al 100% in un'attività sostitutiva adeguata alle sue condizioni (lavoro con possibilità di alternare la posizione), quale ad esempio sorvegliante di parcheggi/musei, portinaio/custode, magazziniere od incaricato della gestione dello stock, addetto alle consegne con veicolo, bigliettaio, addetto alla distribuzione della posta in un ufficio. Sempre secondo detto servizio medico, la documentazione prodotta in sede ricorsuale non contiene elementi clinici nuovi tali da modificare la valutazione riguardo alla capacità lavorativa dell'insorgente. L'autorità inferiore ha Pagina 5

C-6180/2007 altresì rilevato che l'interessato, nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un grado d'invalidità del 25%, che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Infine, ha precisato che ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (doc. TAF 7). J. Nella replica del 16 aprile 2008, il ricorrente si è riconfermato, in virtù della documentazione agli atti, nelle proprie argomentazioni di fatto e di diritto di cui al ricorso del 14 settembre 2007 (doc. TAF 11). K. Con decisione incidentale del 18 aprile 2008 (notificata il 21 aprile 2008; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, nel termine di 40 giorni dalla notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo è stato versato il 16 maggio 2008 (doc. TAF 12, 13 e 15). L. Con scritto del 15 maggio 2009, l'insorgente ha chiesto informazioni circa lo stato della procedura promossa dinanzi a questo Tribunale (doc. TAF 16). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti). 1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le Pagina 6

C-6180/2007 decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE. 1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.4 Il ricorso – presentato tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri. 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni Pagina 7

C-6180/2007 contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. 3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. 3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007. 3.3 Il ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 21 marzo 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 21 marzo 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 20 giugno 2007, data della Pagina 8

C-6180/2007 decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). 4. Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: • essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI); • aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1 LAI). Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 5. 5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). 5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita Pagina 9

C-6180/2007 intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti). 5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002). La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21 consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid. 4a). 5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 6. 6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per Pagina 10

C-6180/2007 il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta (metodo straordinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V 135). Peraltro, l'invalidità degli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa e per il resto sono dediti allo svolgimento delle proprie mansioni va computata secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA) per la parte di attività lucrativa, mentre in merito all'impedimento a svolgere le mansioni consuete l'invalidità deve essere valutata sulla base di un confronto delle attività – da attuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97) – conformemente all'art. 27 OAI. In tal caso occorre determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa e quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado d'invalidità globale in funzione dell'impedimento nei due ambiti in questione (metodo misto; cfr. DTF 125 V 148 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 9C_35/2007 del 4 aprile 2008 consid. 2, I 503/04 del 13 settembre 2006 consid. 2, nonché in particolare I 382/04 del 18 ottobre 2005 consid. 2 e I 540/02 del 12 maggio 2004 consid. 2). 6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di Pagina 11

C-6180/2007 una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. 6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c). 7. 7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a). Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28). 7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. 8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese Pagina 12

C-6180/2007 giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). 8.1 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 8.2 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). 8.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista Pagina 13

C-6180/2007 medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3). 9. 9.1 Dopo il rimpatrio, il ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, da giugno del 2005 è stato alle dipendenze della B._______, come bracciante agricolo, in ragione di 30 ore settimanali. L'interessato ha lavorato senza particolari restrizioni da imputare a motivi di salute fino al 27 dicembre 2005. Ha interrotto il lavoro il 31 dicembre 2005 per ragioni di salute (doc. 13). 9.2 9.2.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che l'insorgente soffre segnatamente di cardiomiopatia dilatativa FE 45%, fibrillazione atriale ed ipertensione. 9.2.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare (o anche solo di peggiorare). Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno. 10. 10.1 La decisione del 29 agosto 2007 dell'autorità inferiore è basata sulle conclusioni mediche tratte nei rapporti del dott. C._______ del 13 maggio 2007 e del 24 gennaio 2008 sulla base della documentazione versata agli atti di causa. 10.1.1 Il dott. C._______ ha osservato, da un lato, che dalla documentazione economica risulta che l'assicurato non ha interrotto il lavoro in Svizzera per motivi medici. Dall'altro, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti, che quest'ultimo soffre di una leggera insufficienza cardiaca con lieve insufficienza mitralica e Pagina 14

C-6180/2007 conservata irrorazione sanguigna delle coronarie. Ha osservato che il medesimo è in cura per fibrillazione atriale. Ha pure evidenziato che dal formulario E 213 del 14 settembre 2006 non appare che l'interessato soffra di patologie agli altri apparati ed organi. In conclusione, il dott. C._______ ha considerato che l'insorgente presenta una frazione di eiezione del ventricolo sinistro del 45% incompatibile con lo svolgimento di attività pesanti a causa della facile affaticabilità e della dispnea da sforzo. In virtù delle risultanze cliniche oggettive, l'esercizio di un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute del ricorrente (segnatamente di un lavoro leggero, a tempo pieno, che consenta un cambiamento della posizione e non comporti un sollevamento di pesi superiore ai 10 kg) è esigibile da un punto di vista medico a partire da aprile del 2005. Ha indicato quali attività sostitutive adeguate al caso in esame segnatamente quella di portinaio, custode d'immobili, sorvegliante di posteggio o museo, magazziniere, addetto a piccole consegne con veicolo, venditore di biglietti, addetto alla distribuzione della posta interna o fattorino (doc. 24 e 30). 10.1.2 Nella perizia medica particolareggiata E 213 del 14 settembre 2006 (doc. 21) l'insorgente è invece stato ritenuto incapace di svolgere sia il suo precedente lavoro che un lavoro sostitutivo adeguato nella misura del 70%. 10.1.3 Questo Tribunale rileva che non vi è motivo di scostarsi dalla valutazione del caso effettuata dall'UAIE e basata sui rapporti del suo servizio medico (v. consid. 10.1.1 della sentenza), non essendo stati presentati argomenti o prove suscettibili di far sorgere dubbi riguardo all'apprezzamento effettuato. In particolare, non è condivisibile la valutazione di cui alla perizia particolareggiata E 213 (v. consid. 10.1.2 del presente giudizio), non essendo la stessa corroborata da riscontri oggettivi né nella citata perizia né in altri documenti medici agli atti, segnatamente da indicazioni precise, affidabili ed oggettivabili sull'esistenza di limitazioni funzionali suscettibili di incidere negativamente sulla capacità lavorativa del ricorrente a tal punto da giustificare un'invalidità secondo il diritto svizzero. In sede di ricorso, l'insorgente ha certo sottolineato che le affezioni di cui soffre non gli consentono di esercitare un'attività confacente allo stato di salute a tempo pieno e giustificano un'invalidità almeno del 50% (egli stesso sembra pertanto discostarsi dalla valutazione di cui alla perizia particolareggiata E 213), ma non ha prodotto nuova documentazione, Pagina 15

C-6180/2007 segnatamente nella replica del 16 aprile 2008, suscettibile di dimostrare la sussistenza della pretesa invalidità. Per quanto attiene in particolare al certificato medico del 30 agosto 2007 del dott. D._______, esibito con il ricorso, giova osservare che nella misura in cui si riferisce alle note diagnosi, non apporta alcun nuovo elemento decisivo per la valutazione economico-giuridica del tasso d'invalidità dell'insorgente. Detto certificato, peraltro estremamente generico, non comporta alcuna motivazione né con riferimento alle ragioni di una specifica inabilità lavorativa, né sul relativo grado e neppure sul momento a partire dal quale si debba eventualmente ritenere una siffatta inabilità. Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97 consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a). 10.2 Sulla scorta della documentazione medica e delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene pertanto che il ricorrente non avrebbe più potuto svolgere il lavoro di bracciante agricolo nella misura indicata dal dott. C._______ nel suo rapporto del 13 maggio 2007 in quanto controindicato rispetto alle patologie descritte. A lui sarebbero comunque state proponibili al 100%, a partire da maggio 2005 (dopo la dimissione ospedaliera del 25 aprile 2005) e foss'anche con brevi parentesi durante le degenze ospedaliere del mese di dicembre 2005 e del mese d'agosto del 2006, attività sostitutive, quali quelle di portinaio, custode d'immobili, sorvegliante di posteggio o museo, magazziniere, addetto a piccole consegne con veicolo, venditore di biglietti, addetto alla distribuzione della posta interna o fattorino. 11. Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato dall'autorità inferiore. 11.1 L'UAIE ha considerato quale reddito da valido quello conseguibile in Italia nel 2005 come operaio agricolo, ossia Euro 1'239.00 mensili, ed ha ritenuto quale reddito da invalido, quello ottenibile in attività di tipo leggero, ossia Euro 1'250.51 mensili, secondo le basi di calcolo di cui al documento n. 25, trasmesso Pagina 16

C-6180/2007 all'insorgente mediante il provvedimento di questo Tribunale del 20 febbraio 2008 (doc. TAF 8) e rimasto da questo profilo incontestato. L'UAIE ha poi operato una riduzione del 15%, la quale appare ammissibile alla luce della giurisprudenza di cui a DTF 126 V 75. Ne risulta un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 1'062.93. Dal confronto fra il reddito da valido di Euro 1'239.00 e quello da invalido di Euro 1'062.93 consegue la determinazione di un grado d'invalidità del 14,21% (e non del 24,83% come erroneamente indicato dall'autorità inferiore) che esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Peraltro, anche applicando la riduzione massima consentita del 25%, il grado d'invalidità raggiungerebbe solo il 24,30% insufficiente a fondare il diritto ad una rendita. 11.2 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 16 maggio 2008. 12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 17

C-6180/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 16 maggio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 18

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