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Bundesverwaltungsgericht 20.03.2012 C-6049/2011

20. März 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,112 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 29 settembre 2011

Volltext

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Corte III C-6049/2011

Sentenza d e l 2 0 marzo 2012 Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, patrocinato dall'avv. Graziano Di Natale, Viale dei Giardini 3, IT-87027 Paola, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità, decisione del 29 settembre 2011.

C-6049/2011 Pagina 2

Ritenuto in fatto che: mediante decisione del 29 settembre 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato al cittadino italiano A._______, nato il , che la sua domanda del 30 maggio 2008 volta al riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 51); con il gravame depositato il 28 ottobre 2011, A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Di Natale, chiede il riconoscimento del diritto ad una prestazione AI a decorrere dal 30 maggio 2008; produce, a suffragio delle sue conclusioni, alcuni atti di ordine medico/assicurativo; lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza dell'8 novembre 2011, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla documentazione esibita; ricevuta l'impugnativa, l'UAIE ha sottoposto gli atti al proprio servizio medico (Dott.ssa Sereni Keller) che ha ritenuto necessario una nuova valutazione del grado d'invalidità con accertamenti medici supplementari in diverse discipline (rapporto del 2 febbraio 2012, doc. 53); l'autorità inferiore, nella sua risposta di causa del 9 febbraio 2012, ha pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo ai nuovi accertamenti sanitari in neurologia, reumatologia, pneumologia (spirometria) e psichiatria come proposto dal suo servizio medico; mediante ordinanza del 14 febbraio 2012, copia della risposta dell'autorità inferiore e della relazione della Dott.ssa Sereni Keller sono state inviate alla parte ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle osservazioni entro 20 giorni; la parte ricorrente ha risposto con scritto dell'8 marzo 2012, senza pronunciarsi espressamente sul contenuto delle osservazioni dell'amministrazione, ma inviando ulteriore documentazione sanitaria;

C-6049/2011 Pagina 3 e considerando in diritto che: in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione: un'istruttoria complementare appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente appare carente in più punti dal punto di vista dell'indagine sanitaria (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______; in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dalla Dott.ssa Sereni Keller, ossia con investigazioni supplementari in neurologia, psichiatria, reumatologia e pneumologia (spirometria); certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'in-

C-6049/2011 Pagina 4 carto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4); visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore; il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 29 settembre 2011, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'000 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

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Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizionidi cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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