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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2009 C-5984/2007

19. August 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·921 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | AVS

Volltext

Corte II I C-5984/2007/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 agosto 2009 Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. AVS. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-5984/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che A._______, cittadino italiano nato il (...), il quale ha lavorato in Svizzera dal 1961 al 1984, percepisce una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° luglio 2007, attribuitagli dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) con decisione del 25 giugno 2007, sulla base di un periodo contributivo all'AVS di venti tre anni, della scala delle rendite 24 e di un reddito annuo medio di Fr. 46'410.- (doc. 56 a 65), che l'assicurato ha chiesto dei chiarimenti alla CSC il 2 luglio 2007, riguardo, da un lato, alla durata del suo periodo di contribuzione e, dall'altro lato, alla sua previdenza professionale o "2° pilastro" (doc. 73), che la CSC, dopo avere spiegato all'assicurato, il 4 luglio 2007, di non essere competente in materia di previdenza professionale ed avergli chiarito i criteri per determinare il periodo contributivo (doc. 75), ha esperito un'inchiesta complementare sui soggiorni dell'assicurato in Svizzera presso l'Ufficio della popolazione del canton X._______, a seguito della quale ha emanato una decisione su opposizione il 13 agosto 2007, rilevando essenzialmente che il periodo di contribuzione di venti tre anni risulta essere corretto (doc. 77 a 89), che l'assicurato ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale amministrativo federale il 6 settembre 2009, precisando tuttavia di non avere nulla da obiettare rispetto alla rendita di vecchiaia AVS, dopo le spiegazioni della CSC del 4 luglio 2007, ma di esigere sostanzialmente che questo Tribunale intervenga per permettergli di ottenere la rendita di vecchiaia relativa al suo "2° pilastro", che la CSC ha risposto il 27 settembre 2007, chiedendo di non entrare nel merito del ricorso, che, nell'ambito della giurisdizione amministrativa, possono essere esaminati e giudicati, di principio, solamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa competente si è pronunciata in modo vincolante mediante decisione, la quale determina quindi l'oggetto impugnabile ("Anfechtungsgegenstand"), e che, nel caso in cui il ricorso non porti sull'oggetto impugnabile, esso è, normalmente, privo d'oggetto, per cui, mancando un presupposto processuale Pagina 2

C-5984/2007 ("Sachurteilsvoraussetzung"), il giudice adito non è abilitato ad entrare nel merito del litigio e deve perciò dichiarare il ricorso inammissibile (DTF 125 V 413), che, in concreto, l'oggetto impugnabile è costituito dalla decisione su opposizione della CSC, del 13 agosto 2007 (doc. 89), che ha confermato la decisione del 25 giugno 2007 (doc. 65), la quale ha attribuito al ricorrente una rendita di vecchiaia dal 1° luglio 2007, sulla base di un periodo contributivo all'AVS di venti tre anni, della scala delle rendite 24 e di un reddito annuo medio di Fr. 46'410.-, che il ricorrente non contesta nessun punto del contenuto della decisione impugnata, come da lui stesso ammesso nel ricorso, che, stando così le cose, questo Tribunale deve constatare che il ricorso non porta sull'oggetto della decisione impugnata, che, di conseguenza, questo Tribunale non può entrare nel merito del ricorso e deve quindi pronunciarne l'inammissibilità, che, secondo l'art. 85bis cpv. 2 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), la procedura è gratuita per le parti, a meno che la parte procedente abbia agito in modo temerario o sconsiderato, che, in concreto, non si prelevano spese processuali, che, in conformità con l'art. 64 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili), che, visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili, che, per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 3

C-5984/2007

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione: - al ricorrente (Raccomandata/AR); - all'autorità inferiore (n. di rif. ...; Raccomandata); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 4

C-5984/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: > Pagina 5

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