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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2008 C-5953/2007

10. Juni 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,182 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Volltext

Corte II I C-5953/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 giugno 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Michael Peterli, Stefan Mesmer, cancelliera Paola Carcano. A_______, patrocinata dall'avvocato Elisabetta Tizzoni, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, in esito ad una procedura di revisione, con decisione del 12 luglio 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato ad A._______, cittadina italiana nata il _______, che la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° agosto 1997 sarebbe stata sostituita con una mezza rendita a decorrere dal 1° settembre 2007, che, con gravame del 6 settembre 2007, A._______, regolarmente rappresentata dall'avvocato Elisabetta Tizzoni, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle proprie conclusioni produce svariata documentazione medica relativa al periodo 2006 e 2007, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. T._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 29 gennaio 2008, è giunto alla conclusione che la nuova documentazione prodotta non porta elementi clinici nuovi tali da modificare le precedenti prese di posizione, che, l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 febbraio 2008, propone quindi la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si riferirà, per quanto occorra, qui di seguito, che, dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, l'avv. Elisabetta Tizzoni, con replica del 26 marzo 2008, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso producendo nel contempo un rapporto medico del 22 ottobre 2007 del Dott. F._______, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. O._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 1° maggio 2008, ha posto in evidenza la necessità di completare l'istruttoria, in particolare assumendo agli atti una perizia bidisciplinare da esperire a Berna, Pagina 2

che l'amministrazione, nella sua duplica del 16 maggio 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza, in data 21 maggio e 3 giugno 2008, la duplica dell'amministrazione e la relazione medica del 1° maggio 2008 del Dott. O._______, che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), Pagina 3

che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. O._______ nel suo rapporto del 1° maggio 2008 tramite l'acquisizione agli atti di una perizia bidisciplinare da effettuare possibilmente presso il Servizio di accertamento medico dell'assicurazione per l'invalidità (SAM) di Bellinzona, che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame, vista la memoria di ricorso e di replica, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 1'200.-- franchi a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (art. 1-3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RU 2008 2209]). Pagina 4

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 12 luglio 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 1'200.-- franchi, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (atto giudiziario), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Pagina 5

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6

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