Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 02.09.2009 C-5952/2007

2. September 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,267 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Rendite | AVS

Volltext

Corte II I C-5952/2007/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 settembre 2009 Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici. A._______, patrocinato dall'avvocato Arnaldo Bolla, piazza Cioccaro 8, casella postale 5270, 6901 Lugano, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. AVS. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-5952/2007 Fatti: A. A._______, cittadino svizzero nato il (...), coniugato e padre di due figli, residente in (...), ha compilato, il 27 gennaio 1993, presso il Consolato generale svizzero a (...), la dichiarazione di adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (AVS/AI), la quale è stata confermata dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) il 21 maggio successivo (doc. 1 a 3). B. Il 20 maggio 2006 l'assicurato ha formulato alla CSC una domanda di rendita di vecchiaia (doc. 12 a 20). Dopo avere esperito le delucidazioni necessarie riguardo, in particolare, al periodo contributivo dell'assicurato, la CSC ha emanato una decisione, il 20 febbraio 2007, con la quale ha riconosciuto a quest'ultimo il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia, a partire dal 1° marzo 2007, di Fr. 514.- mensili, sulla base di una durata di contribuzione di diciannove anni e due mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 17'238.- e della scala delle rendite 19 (doc. 20 a 38). C. Contro questa decisione, per il tramite dell'avvocato Bolla, l'assicurato ha formulato opposizione, rilevando sostanzialmente che la CSC non ha tenuto conto dei contributi all'AVS da lui versati nel 1961 e nel 1962, quando era studente presso il (...) ((...); doc. 39 a 86). A questo proposito, l'assicurato ha prodotto un'attestazione dell'(...) del 29 marzo 2007, dalla quale si evince che egli è stato iscritto a questo istituto tecnico dal semestre invernale del 1961/62 al semestre estivo del 1967, versando Fr. 15.- per ogni anno d'iscrizione (doc. 51). Sulla base di questo documento e delle indicazioni della "..." (...) del canton (...), la CSC ha costituito per l'assicurato un conto individuale complementare, il 19 maggio 2007, facente stato di un reddito di Fr. 300.- per ogni anno dal 1961 al 1966 (doc. 56). In un secondo tempo, il 24 maggio 2007, la CSC ha fatto notare alla (...) che l'obbligo di versare dei contributi all'AVS/AI da parte dell'assicurato era sorto solamente nel 1963, ossia a partire dal suo ventunesimo anno d'età (doc. 57). Dopo essersi consultata con l'(...), Pagina 2

C-5952/2007 la (...) ha comunicato alla CSC, il 12 luglio 2007, che i contributi per il 1961 e il 1962 erano stati iscritti per errore nel conto individuale dell'assicurato, e quest'ultima ha proceduto alla conseguente rettifica dei dati contributivi (doc. 86 a 89). D. Il 6 agosto 2007 la CSC ha quindi emanato una decisione su opposizione, in sostituzione della decisione del 20 febbraio 2007, con la quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita d'invalidità di Fr. 581.- al mese, fondandosi su una durata contributiva di ventidue anni e due mesi, un reddito annuo medio determinante di Fr. 15'912.- e la scala delle rendite 22 (doc. 87 a 100). E. Contro questa decisione su opposizione, per il tramite del suo avvocato, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 6 settembre 2007, chiedendo, in sostanza, di eseguire un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia sulla base dei contributi che egli avrebbe pagato anche negli anni 1961 e 1962. Il ricorrente ha pure chiesto di procedere all'interrogatorio dei due impiegati dell'(...), rispettivamente della (...), che hanno, il primo, confermato il versamento dei contributi nei due anni in questione (29 marzo 2007), e, il secondo, negato che ciò sia successo (12 luglio 2007). Il ricorrente ha inoltre prodotto una serie di documenti già agli atti. La CSC ha risposto il 23 ottobre 2007, proponendo di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Il ricorrente ha replicato il 29 novembre 2007, ribadendo che il versamento dei contributi nel 1961 e 1962 costituisce un fatto incontestabile, confermato dalla (...). Dopo la replica non sono più intervenuti scambi di allegati tra le parti. Pagina 3

C-5952/2007 Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. Il ricorrente contesta la durata del periodo di contribuzione all'AVS ritenuta dalla CSC, rimproverando a quest'ultima di non avere considerato gli anni 1961 e 1962. Pagina 4

C-5952/2007 3. 3.1 Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. In concreto, è pacifico che il ricorrente ha pagato i contributi necessari, a titolo obbligatorio, quando era domiciliato in Svizzera, e, a titolo facoltativo, quando risiedeva in (...), essendosi affiliato all'AVS/AI facoltativa a partire dal 1° febbraio 1993 (doc. 1 e 2). 3.2 Secondo l'art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto venti anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. 3.3 L'art. 29ter cpv. 1 LAVS stipula che il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età. 3.4 Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 3.5 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 3.6 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia apportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i contributi all'AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico Pagina 5

C-5952/2007 esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, compresi gli anni caduti in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459). 3.7 La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 265 consid. 3d). 4. 4.1 In concreto, il ricorrente afferma di avere pagato dei contributi all'AVS nel 1961 e nel 1962, per un totale di Fr. 30.-, e chiede che tali anni di contribuzione siano presi in considerazione nel calcolo della rendita di vecchiaia. 4.2 In fase d'opposizione, il ricorrente ha prodotto un'attestazione dell'(...) (doc. 51), secondo la quale egli avrebbe versato dei contributi all'AVS di Fr. 15.- nel 1961, rispettivamente nel 1962. Sulla base di questa attestazione e delle indicazioni della (...), la CSC ha stabilito un conto individuale complementare per il ricorrente, facente stato di un reddito di Fr. 300.- per ogni anno dal 1961 al 1966 (doc. 57). Su richiesta della CSC, la (...) ha poi eseguito una nuova indagine presso l'(...) riguardo al periodo contributivo del ricorrente, dalla quale è risultato che "dem Versicherten die Jahre 1961 und 1962 irrtümlich bestätigt worden sind. Der Versicherte hat wirklich erst ab 1963 Beiträge an die AHV bezahlt" (doc. 86), per cui la CSC ha proceduto ad una rettifica dei dati erroneamente iscritti nel conto individuale (doc. 89). 4.3 Ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, nel suo tenore attuale, per gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i venti anni. Il tenore di questo articolo corrisponde a quello della LAVS in vigore nel 1960, 1961 e 1962. Pagina 6

C-5952/2007 4.4 Ora, dall'incarto si evince che il ricorrente ha compiuto venti anni il 1° febbraio 1962 e che, durante il 1961 e il 1962, era iscritto come studente all'(...) e non esercitava alcuna attività lucrativa. Ne discende che, per legge, l'obbligo contributivo del ricorrente quale persona senza attività lucrativa è iniziato il 1° gennaio 1963. 4.5 Secondo l'art. 52b OAVS, quando la durata di contribuzione è incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei venti anni sono computati ai fini di colmare lacune contributive successive. In concreto, anche se il ricorrente avesse effettivamente versato i contributi relativi agli anni 1961 e 1962, essi non possono essere considerati quali "anni di gioventù" in virtù della citata disposizione, poiché non si riferiscono a periodi durante i quali il ricorrente ha esercitato un'attività lucrativa. 5. Visto quanto precede, a ragione la CSC non ha tenuto conto degli anni 1961 e 1962 per il calcolo della durata contributiva. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. Il ricorso può essere evaso da un giudice unico, in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS. 6. Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano alla ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad Pagina 7

C-5952/2007 un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per ripetibili. 4. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario); - autorità inferiore (n. di rif. ...); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 8

C-5952/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 9

C-5952/2007 — Bundesverwaltungsgericht 02.09.2009 C-5952/2007 — Swissrulings