Corte II I C-5444/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 6 aprile 2009 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione facoltativa. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-5444/2007 Fatti: A. A._______, cittadino svizzero, nato il (...) e residente in Italia, ha aderito all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri all'estero (AVS/AI) con dichiarazione del 3 marzo 2001 all'Ambasciata di Svizzera in Italia a Roma, confermata dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC) il 18 maggio 2001, e ciò a decorrere dal 1° aprile 2001. B. Con decisione del 20 ottobre 2006, notificata all'assicurato mediante lettera semplice per il tramite del Consolato generale di Svizzera a Milano (CG), la CSC ha fissato i contributi AVS/AI relativi al periodo dal 2004 al 2007. A questa decisione ha fatto seguito un sollecito di pagamento, per lettera semplice, il 31 ottobre 2006, quindi una diffida raccomandata il 25 gennaio 2007. L'assicurato ha avvertito, il 5 febbraio 2007, il CG di avere ricevuto un sollecito, ma senza l'ammontare dei contributi. A seguito di ciò, la decisione del 20 ottobre 2006 è stata nuovamente notificata all'assicurato, per telefax, il 6 e l'8 febbraio 2007. Il 13 febbraio 2007 la madre dell'assicurato ha contestato, via telefax, l'ammontare del guadagno ritenuto nella decisione per il calcolo dei contributi. Il 2 marzo 2007 l'assicurato ha interposto opposizione contro la decisione, adducendo lo stesso motivo avanzato dalla madre. Pronunciandosi su questa opposizione con decisione del 7 marzo 2007, la CSC l'ha dichiarata tardiva e, di conseguenza, irricevibile, poiché intervenuta dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione del 20 ottobre 2006. C. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 19 marzo 2007, argomentando, in sostanza, che non avrebbe ricevuto la decisione del 20 ottobre 2006, ma solo un sollecito al pagamento dei contributi. Pagina 2
C-5444/2007 Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), ed è pertanto ricevibile. 2. Con la LPGA è stata introdotta una procedura d'opposizione. L'art. 52 Pagina 3
C-5444/2007 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali; le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici; la procedura d'opposizione è gratuita; di regola non sono accordate ripetibili. Se non è inoltrata alcuna opposizione contro una decisione dell'amministrazione, quest'ultima passa in giudicato (art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA). Il giudice delle assicurazioni sociali non può quindi esaminare le decisioni che non hanno fatto l'oggetto di un'opposizione tempestiva (UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurigo, 2003, art. 52, n. 16). 3. I termini stabiliti dalla legge sono perentori e non possono essere prorogati (art. 40 LPGA). Se il termine è computato in giorni o in mesi, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38 cpv. 1 e 3 LPGA). I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono durante le ferie giudiziarie (art. 38 cpv. 4 LPGA). Le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). 4. 4.1 In concreto, il ricorrente ha fatto opposizione, il 2 marzo 2007, contro la decisione del 20 ottobre 2006. La CSC non è entrata nel merito dell'opposizione, per il motivo che essa sarebbe intervenuta dopo il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione, e che quest'ultima sarebbe perciò esecutiva (art. 52 cpv. 1 e 54 cpv. 1 lett. a LPGA). Nella presente procedura, il ricorrente pretende di essere venuto a conoscenza della decisione del 20 ottobre 2006 soltanto dopo che la stessa gli è stata notificata per telefax, una prima volta il 6 febbraio 2007, e una seconda volta due giorni dopo questa data. Per questo Pagina 4
C-5444/2007 motivo, egli considera che la sua opposizione è tempestiva e che la CSC non è, a torto, entrata nel merito dell'opposizione. 4.2 Secondo la giurisprudenza, incombe all'autorità provare che una decisione è stata regolarmente notificata e quando la notificazione è intervenuta. Se la notificazione di una decisione per lettera semplice o se la data della notificazione sono contestate, bisogna fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario della decisione (DTF 124 V 400). Spetta così alla CSC provare che la decisione del 20 ottobre 2006 è stata regolarmente notificata al ricorrente, e quando lo è stata. Ora, considerato che la CSC, per il tramite del CG, ha notificato la decisione per lettera semplice, e non per lettera raccomandata, non è possibile provare se la notificazione è avvenuta e quando. Quindi, conformemente agli atti, bisogna considerare che la decisione del 20 ottobre 2006 è stata notificata al ricorrente solo il 6 o l'8 febbrario 2007, per cui l'opposizione del 2 marzo 2007 è tempestiva e la CSC non è, a torto, entrata nel merito dell'opposizione. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione su opposizione annullata. L'incarto è trasmesso alla CSC, affinché emani una nuova decisione su opposizione. Pagina 5
C-5444/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 7 marzo 2007 è annullata. 2. Gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione, affinché emani una nuova decisione su opposizione. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Comunicazione: - al ricorrente (tramite il Consolato generale di Svizzera a Milano); - all'autorità inferiore (...); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 6
C-5444/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 7