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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2015 C-5368/2013

22. Mai 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,083 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Rendite | Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 14 agosto 2013)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-5368/2013

Sentenza d e l 2 2 maggio 2015 Composizione

Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Markus Metz, Franziska Schneider, Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______,

ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti, ammontare della rendita (decisione su opposizione del 14 agosto 2013).

C-5368/2013 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1966 al 1981, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI, doc. 33, documenti allegati al doc. TAF 1). In data 17 agosto 2012, il nominato ha presentato alla CSC, tramite la sede INPS di C._______, una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (doc. 5, 6). B. Dopo aver riunito i conti individuali di spettanza dell'assicurato ed aver proceduto al calcolo della prestazione (doc. 8), la CSC, con decisione del 27 febbraio 2013, ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria di vecchiaia a decorrere dal 1° febbraio 2013 (doc. 11). L'importo di tale prestazione, fr. 376.- mensili, è stato calcolato in base ad un periodo contributivo di 11 anni e 10 mesi, una scala rendite 11 ed un reddito annuo medio determinante di fr. 29'484.- (doc. 8 e allegato alla decisione, pag.3). C. Con lettera impostata il 20 marzo 2013, l'assicurato ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo, facendo valere che l'importo pensionistico erogato è inferiore a quello di suoi amici che, oltretutto, avrebbero lavorato per un periodo più breve e con un reddito annuo medio inferiore al suo. Egli ha chiesto inoltre spiegazioni circa i redditi iscritti nei conti individuali e sul metodo di rivalorizzazione dei contributi (doc. 13). Ricevuta l'opposizione, la CSC ha invitato l'interessato a fornire documentazione in merito alla sua attività in Svizzera ed indicazioni circa i datori di lavoro e luoghi di dimora (lettera del 18 giugno 2013, doc. 15). Intanto, l'Ufficio controllo abitanti di B._______ ha fornito i dati circa la presenza di A._______ in quel Comune. In sostanza emerge che il nominato ha colà risieduto con permesso A (stagionale) a diverse riprese dal 1965 al 1972, con il permesso B (annuale) a partire dal 22 dicembre 1973 e con domicilio dal 25 aprile 1978 fino al 16 aprile 1981 (doc. 19).

C-5368/2013 Pagina 3 Con scritto del 26 luglio 2013 l'interpellato ha risposto alla richiesta della CSC senza fornire le indicazioni richieste (doc. 22, p. 3-6). Egli conferma tuttavia più volte che i contributi iscritti sui conti individuali sono esatti e la contestazione non consiste nei dati che stanno alla base della decisione. D. In base alla permanenza in Svizzera con permesso B (annuale dal 22 dicembre 1973) e C (domicilio dal 25 aprile 1978) l'amministrazione ha quindi rifatto i calcoli, giungendo ad una durata contributiva più elevata (doc. 19, 24). Con la decisione su opposizione del 14 agosto 2013 (doc. 28), la CSC, in annullamento della propria precedente decisione del 27 febbraio 2013, ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° febbraio 2013. L'importo della prestazione è stato calcolato in base ad un nuovo periodo contributivo di 12 anni e 10 mesi, una scala rendite 12 ed un reddito annuo medio determinante di fr. 28'080.-. Con lettera allegata la CSC ha fornito all'assicurato spiegazioni in merito al periodo contributivo aumentato, ad altri elementi del calcolo e al montante della prestazione (doc. 29). E. Con il ricorso depositato il 20 settembre 2013 A._______ chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad un importo pensionistico più alto e consono a quanto ha versato. L'interessato non contesta né i contributi versati, né la nuova durata contributiva, ma si chiede per qual motivo colleghi ed amici, con meno contributi e/o durata di contribuzione percepiscono rendite maggiori della sua (doc. TAF 1). Nella sua risposta al ricorso dell'8 ottobre 2013, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio (doc. TAF 3). In replica del 9 novembre 2013, A._______ si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni, indicando tra l'altro che un parente percepirebbe una rendita più elevata, ma non sarebbe in possesso dei dati, che i questi ultimi vanno adeguati al costo della vita e chiedendo qual è la percentuale del salario che viene percepito in forma di rendita (doc. TAF 6).

C-5368/2013 Pagina 4

Diritto: 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 LTAF questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 LAVS. 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed

C-5368/2013 Pagina 5 assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea (art. 1 ch. 2). Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato. Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).

C-5368/2013 Pagina 6 3. 3.1 Il ricorrente contesta la decisione su opposizione del 14 agosto 2013 e chiede, quand'anche implicitamente, che gli sia attribuita una rendita di vecchiaia superiore a quella riconosciutagli. In più occasioni ha avuto modo di affermare che i conti individuali sono esatti e questo lo ribadisce in modo deciso nelle sua lettera alla CSC del 12 luglio 2013 (doc. 22, pag. 3). La sua argomentazione invece consiste nel fatto che posta a confronto la sua rendita mensile con quella di suoi amici e colleghi che come lui hanno lavorato in Svizzera, esaminati inoltre scala rendite e gli altri fattori, l'importo gli sembra molto basso e non sufficiente per vivere in modo decente. 3.2 Considerato comunque che in sede di opposizione la CSC, sulla scorta di dati derivanti dal tipo di residenza in Svizzera dell'assicurato, ha rivisto la durata di contribuzione in favore di quest'ultimo ed annullare la precedente decisione del 27 febbraio 2013, questo Tribunale procederà anche al controllo dei calcoli eseguiti dall'amministrazione per stabilire l'ammontare della rendita. 4. 4.1 Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2 Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 4.3 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 4.4 Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a) durante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo

C-5368/2013 Pagina 7 coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). 5. 5.1 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29bis cpv. 1 LAVS). 5.2 La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti per compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS). Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'UFAS, ha allestito le Tabelle delle rendite, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS; http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita). 5.3 La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS). La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS). 5.4 L'art. 52 cpv. 1 OAVS illustra il rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, la rendita parziale in per cento della rendita completa e il corrispettivo numero della scala delle rendite. Il cpv. 2 della stessa disposizione predispone che è assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97.73%. Questo sistema è stato concretizzato nelle Tabelle delle rendite.

C-5368/2013 Pagina 8 5.5 I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS). 5.6 Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due crediti cumulativi (art. 29sexies cpv. 1 LAVS). L'accredito per compiti educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS). Esso è ripartito per metà tra i coniugi durante gli anni civili di matrimonio (art. 29sexies cpv. 3 LAVS) e deve essere diviso per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAI). L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAI). 6. 6.1 In concreto, come esposto dalla CSC in modo particolareggiato nella sua decisione su opposizione del 14 agosto 2013 (doc. 34) e nella risposta al ricorso dell'8 ottobre 2013 (doc. TAF 3), la durata contributiva all'AVS/AI del ricorrente è stata rivista rispetto a quella esposta nella prima decisione del 27 febbraio 2013 (doc. 11). 6.2 In effetti, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui sia documentato che lo straniero era al beneficio di un permesso di domicilio (C) o anche B (annuale), occorre ritenere una durata contributiva corrispondente al periodo di permanenza e non più fondarsi unicamente su quanto iscritto nei C.I. Questo in quanto il permesso B è assimilato al domicilio ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile e, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo annuale di cui agli art. 20 e 50 OAVS. Il permesso A (stagionale) invece non rappresenta che

C-5368/2013 Pagina 9 un permesso di lavoro e non di dimora per cui non interviene nella determinazione della durata contributiva (cfr. sentenza del TFA H 161/01 del 21 agosto 2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002, anche sentenza del TAF C 2893/13 del 30 marzo 2015 consid. 6). 6.3 In un primo momento, l'autorità amministrativa si era fondata, per calcolare la durata contributiva, solo su quanto iscritto nei conti individuali e, si potrà constatare che la stessa non era completa (cfr. pag. 5 dell'iniziale decisione del 27 febbraio 2013, doc. 11). Ora, l'Ufficio controllo abitanti del Comune di B._______ ha dichiarato che l'interessato ha potuto beneficiare del permesso di dimora (B, annuale) già dal 22 dicembre 1973. Dal dicembre 1973 in poi (non solo dal 1978) quindi la durata è completa fino al momento della partenza dalla Svizzera come chiaramente risulta alla pagina 5 della decisione impugnata doc. 27). Questa circostanza è stata ampiamente spiegata dalla CSC nella decisione su opposizione (doc. 34, pag. 6). 6.4 La durata contributiva è dunque pari a 12 anni e 10 mesi (anziché 11 anni e 10 mesi). Rispetto ai quarantaquattro anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età, il diritto del ricorrente alla rendita di vecchiaia deve essere quindi determinato sulla base della scala 12 (Tabelle delle rendite 2013, pagg. 10 e 11). 6.5 La CSC ha stabilito che la somma dei redditi realizzati dal ricorrente in Svizzera equivale a fr. 276'712.-. Questo importo deve essere rivalutato con il valore 1,256 (tav. rendite 2013, pag. 8), essendo la prima iscrizione nel conto individuale dell'interessato (dopo il compimento del 20esimo anno di età) avvenuta nel 1969 (cfr. art. 30 cpv. 1 LAVS). Ne consegue un reddito annuo complessivo di fr. 347'551.- Questo importo deve essere diviso per la nuova durata di contribuzione di 12 anni e 10 mesi, ciò che comporta un reddito annuo medio determinante di fr. 27'082.- (art. 30 cpv. 2 LAVS). 6.6 Visto che non sussiste un diritto ad accrediti per compiti educativi, i figli del ricorrente essendo nati nel 1980 e 1981 e l'interessato essendo rimpatriato in aprile 1981, il reddito annuo medio ammonta a fr. 28'080.-, ossia, arrotondato all'importo superiore contenuto nelle Tabelle delle rendite 2013. Da notare è qui la circostanza che in seguito ad un effetto divisorio maggiore (l'importo di fr. 347'551.- è stato diviso per 12 anni e 10 mesi e non più 11 anni e 10 mesi) il relativo reddito annuo medio determinante è

C-5368/2013 Pagina 10 diminuito. In compenso, tuttavia, l'assicurato può beneficare di una scala rendite maggiore (12 anziché 11) e un importo pensionistico più alto di quello comunicato il 27 febbraio 2013 con la prima decisione. Ora, al reddito annuo medio di fr. 28'080.- del 2013 corrisponde una rendita di vecchiaia mensile di fr. 402.- (Tabelle delle rendite 2013, pag. 92). 6.7 In conclusione, l'ammontare della rendita di vecchiaia mensile di fr. 402.- dal 1° febbraio 2013 è pertanto corretto. 7. Resta ancora da rispondere al ricorrente circa il motivo per cui la sua prestazione, a suo dire, sarebbe addirittura misera, soprattutto se posta a confronto con situazioni di amici e colleghi che hanno lavorato in Svizzera. 7.1 Come si è visto l'importo della rendita è esatto. Il ricorrente inoltre non ha fornito dati precisi e concreti, per sua stessa ammissione (doc. TF 6). Egli si è infatti limitato ad esprimere situazioni generiche, non documentate. Purtroppo è irrilevante che l'interessato menzioni esempi a titolo di confronto, di parenti ed amici senza indicarne i nominativi affinché l'amministrazione stessa possa fornire un'adeguata risposta. In simili circostanze un confronto non è pertanto possibile. 7.2 Ora, moltissimi fattori concorrono a determinare l'importo della rendita AVS, quali ad esempio, gli anni interi di contribuzione, che determinano poi la scala della rendita, i guadagni conseguiti a suo tempo in Svizzera, che determinano l'importo contributivo, la classe di età in rapporto con gli anni di contribuzione, l'eventuale accredito per compiti educativi aggiunto al reddito annuo medio determinante (non avvenuto nel caso che ci occupa in quanto la prima figlia dell'interessato è nata l'anno precedente il rimpatrio, che non è completo), il fattore di rivalutazione dei redditi da attività lucrativa – i redditi vengono quindi adeguati al costo della vita - che si deduce dal primo anno di attività nel nostro Paese (dopo il compimento del 20esimo anno di età). 7.3 Può essere aggiunto che A._______ può vantare solo 12 anni interi di attività in Svizzera (invece dei "normali" 44) e su di un reddito annuo medio pur rivalutato non altissimo, per cui la carriera assicurativa/contributiva del nominato, alfine di raggiungere un livello pensionistico accettabile, deve essere ricercata nelle altre attività svolte dall' interessato presumibilmente all'estero prima di raggiungere l'età pensionabile. Egli ha infatti lasciato la Svizzera all'età di 33 anni: se dopo questa età ha ancora lavorato fino ai

C-5368/2013 Pagina 11 65 anni, altri sistemi pensionistici (italiani o di altri Stati) concorrono a completare quanto manca. 7.4 Va poi precisato che la LAVS è un'assicurazione le cui prestazioni sono fondate sui calcoli precisi suindicati, che nella specie si sono rivelati esatti e non su una percentuale del salario percepito. La LAVS inoltre non ha carattere di assistenza e non elargisce quindi prestazioni a seconda del bisogno degli assicurati. 7.5 Altre considerazioni espresse dall'insorgente nei suoi vari scritti sono state esaminate, ma non possono essere ritenute determinanti ai fini di questo giudizio. In altri passaggi egli sembra poi confondere la "pensione aziendale" (o professionale) o quella che in Svizzera si definisce "previdenza professionale" (LPP) o secondo pilastro, con invece la prestazione che lo concerne ossia la rendita dell'assicurazione per la vecchiaia (detto primo pilastro). Verosimilmente, il ricorrente essendo rimpatriato nel 1981, non ha potuto beneficiare di questa altra e diversa forma pensionistica, peraltro diventata obbligatoria per i lavoratori dipendenti solo dal 1985. Questa seconda legge previdenziale è stata voluta dal legislatore proprio per fare in modo che, in caso d'invalidità o di sopraggiunta vecchiaia, il lavoratore possa contare su di un introito pensionistico globale (primo e secondo pilastro) il più vicino possibile al guadagno che percepiva prima che uno di quegli eventi assicurati si aprissero. 8. Visto quanto sopra il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 9. 9.1 Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. 9.2 In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.

C-5368/2013 Pagina 12 Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata con ricevuta di ritorno) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata; allegato: doc. TAF 6 per conoscenza) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente

La Presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti

Rimedi giuridici:

C-5368/2013 Pagina 13 Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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