Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.03.2008 C-5366/2007

10. März 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,637 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Entrata | Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata

Volltext

Corte II I C-5366/2007 {T 0/2} Sentenza del 10 marzo 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Andreas Trommer, Blaise Vuille, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinata dall'Avv. Yasar Ravi, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-5366/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con decisione del 19 agosto 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona (di seguito: SPI) non è entrata nel merito di un'istanza presentata da A._______ e B._______, cittadini della Repubblica della Serbia residenti in Ticino, volta ad ottenere il ricongiungimento familiare in favore di C._______, cittadina serba nata il..., figlia di primo letto di A._______; che con decisione del 13 ottobre 1999, il Consiglio di Stato del canton Ticino (di seguito: CdS) ha respinto il ricorso interposto in data 7 settembre 1999 da A._______ e B._______ avverso la succitata decisione; che tra il 2002 ed il 2005, C._______ ha beneficiato a tre riprese di visti d'entrata per la Svizzera al fine di trascorrere un periodo di vacanza (della durata variabile tra i 60 ed i 66 giorni) presso la madre; che in tutte queste occasioni l'interessata ha fatto regolare ritorno nella Repubblica della Serbia entro i termini stabiliti; che l'8 agosto 2006, C._______ ha presentato presso l'Ambasciata di Svizzera a Belgrado una domanda di visto per la Svizzera tendente al ricongiungimento familiare con la madre; che, chiamato ad esprimersi in merito al ricorso interposto in data 2 ottobre 2006 avverso la decisione del 25 settembre precedente con la quale la SPI aveva respinto la suddetta richiesta, il 5 dicembre 2006, il CdS ha confermato la posizione dell'autorità di prime cure; che in data 23 maggio 2007, l'interessata ha presentato presso la succitata rappresentanza elvetica una seconda domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di un mese presso la madre A._______; che il 9 luglio 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di C._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente nella Repubblica della Serbia, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla Pagina 2

C-5366/2007 scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato come il fatto che all'interessata fosse stata negata l'autorizzazione di soggiorno presso la madre nell'ambito del ricongiungimento familiare facesse sorgere dei dubbi sullo scopo effettivo del soggiorno richiesto, anche per il fatto che quest'ultima aveva terminato le scuole dell'obbligo nel mese di giugno 2006 in Serbia e Montenegro e che l'intenzione della madre era di far venire in Svizzera la figlia per poterla avere con se e farla studiare; che il suddetto ufficio ha infine rilevato che dalla domanda di ricongiungimento familiare dell'8 agosto 2006 e dalla lettera ad esso indirizzata dalla madre in data 21 novembre 2006, risultasse che la richiedente non poteva avvalersi di legami familiari stretti con il paese d'origine atti a garantirne il ritorno in patria, e che quindi il fatto che essa avesse già soggiornato in Svizzera in precedenza a scopo turistico non consentiva di considerare il soggiorno auspicato come opportuno; che con scritto del 10 agosto 2007, agendo per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando che la figlia gode di un tenore di vita molto alto in patria e sottolineando la volontà di quest'ultima di farvi ritorno al fine di iniziare dal novembre 2007 una scuola di parrucchiera; che essa ha poi dichiarato che l'interessata aveva già beneficiato di visti d'entrata facendo sempre regolare ritorno nella Repubblica della Serbia alla scadenza degli stessi, rilevando inoltre che, a seguito del rifiuto del ricongiungimento familiare, l'unico modo per la figlia di poter renderle visita fosse quello di chiedere il rilascio di un visto turistico; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 27 settembre 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come il rientro in patria di C._______ non fosse sufficientemente garantito e sottolineando come le autorità elvetiche fossero tenute ad applicare una politica restrittiva in materia di rilascio dei visti; che, invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, la ricorrente ha affermato che, tenuto conto della diminuzione Pagina 3

C-5366/2007 del numero di persone straniere provenienti da stati terzi in Svizzera riscontrato dall'UFM stesso, non vi fosse alcun motivo di applicare una politica restrittiva, tanto più che la figlia non intende risiedere definitivamente in Svizzera, ma unicamente renderle visita per un breve periodo; che, a comprova della volontà di C._______ di fare regolare rientro nel suo paese d'origine, essa ha poi prodotto una dichiarazione attestante l'assunzione in patria della figlia in qualità di apprendista parrucchiera a partire dal 15 novembre 2007; che con duplica del 3 dicembre 2007, l'autorità di prime cure ha rilevato come la giovane età della richiedente (14 anni), il fatto che essa avesse terminato le scuole dell'obbligo, nonché la sua situazione familiare (cfr. domanda di ricongiungimento familiare) facessero sorgere seri dubbi sulle reali intenzioni dell'interessata e di sua madre; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS Pagina 4

C-5366/2007 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201); che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr; che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto; che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______, la quale ha partecipato al procedimento dinanzi all'UFM, ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a vOLS); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière Pagina 5

C-5366/2007 de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di C._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante nella Repubblica della Serbia, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che ancora nel 2007 la Repubblica della Serbia si è situata al secondo posto nella lista degli Stati di provenienza dei richiedenti d'asilo; Pagina 6

C-5366/2007 che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di C._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura (cfr. in particolare lettera del 21 novembre 2006 della ricorrente all'intenzione dell'UFM), si evince che la richiedente vive nella Repubblica della Serbia con la nonna materna, la quale, a seguito del peggioramento del suo stato di salute, non è più in grado di accudirla convenientemente; che, l'interessata non può pertanto avvalersi di legami familiari stretti con il paese d'origine, atti a garantire il ritorno in patria; che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui essa ritrova in Svizzera sua madre, non si può escludere che, una volta giunta sul territorio della Confederazione, la richiedente tenti con ogni mezzo di restarvici, tanto più che un soggiorno prolungato a titolo di ricongiungimento familiare era già stato prospettato a due riprese in passato; che alla luce di quanto esposto, il fatto che l'interessata abbia sempre fatto ritorno in patria al termine dei visti turistici di cui ha beneficiato, non è determinante, tanto più che attualmente C._______ ha portato a termine le scuole dell'obbligo, di modo che essa è senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò le comporti delle difficoltà maggiori sul piano personale e familiare; che a questo titolo si rileva quindi che, posteriormente alla sua ultima visita in Svizzera, la situazione personale della richiedente si è modificata in maniera sostanziale; che nel quadro della procedura inerente la sua domanda di visto C._______ ha affermato, come peraltro comprovato dalla Pagina 7

C-5366/2007 documentazione agli atti (cfr. attestazione di assunzione del 30 luglio 2007), di voler intraprendere la formazione di parrucchiera in patria; che i legami professionali che l'interessata intrattiene con il suo paese d'origine non appaiono comunque sufficientemente intensi da garantirne il ritorno nella Repubblica della Serbia; che il diritto di mantenere un contatto personale (sottoforma di visita) tra la madre e sua figlia è previsto dall'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), nonché dall'art. 13 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cst, RS 101); che le suddette disposizioni non garantiscono tuttavia un diritto assoluto a poter scegliere il luogo più adatto all'incontro, salvo il caso in cui questi contatti possano essere esercitati esclusivamente sul territorio della Confederazione, ciò che non è il caso nella fattispecie; che il rifiuto di cui è stato oggetto la richiedente non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la madre residente in Svizzera, potendo quest'ultima renderle a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le assicurazioni fornite da A._______ secondo le quali la figlia C._______ avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Pagina 8

C-5366/2007 Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria della richiedente non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1-3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 9

C-5366/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 23 agosto 2007. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto 2 246 232 di ritorno) - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: Pagina 10

C-5366/2007 — Bundesverwaltungsgericht 10.03.2008 C-5366/2007 — Swissrulings