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Bundesverwaltungsgericht 02.10.2012 C-5045/2010

2. Oktober 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,980 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Persone soggette al diritto in materia di asilo | Approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 Lasi

Volltext

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Corte III C-5045/2010

Sentenza d e l 2 ottobre 2012 Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, cancelliere Manuel Borla.

Parti

A._______, … patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi.

C-5045/2010 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino del Niger nato il …, è entrato in Svizzera illegalmente il 9 dicembre 2003 ed ha depositato una domanda d'asilo il giorno successivo. L'istanza è stata respinta con decisione del 30 agosto 2004 dall'allora competente Ufficio federale dei rifugiati (UFR). All'interessato non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato ed è quindi stato pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera entro il 25 ottobre 2004. Il 17 settembre 2004 contro la suddetta decisione A._______ ha inoltrato un ricorso dinanzi all'allora competente Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA, sostituita dal Tribunale amministrativo federale [di seguito: il TAF o il Tribunale] il 1° gennaio 2007). Con sentenza del 12 ottobre 2009 il Tribunale ha respinto il ricorso dell'interessato. Conseguentemente, il 20 ottobre successivo, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito UFM) ha fissato al 12 novembre 2009 il nuovo termine di partenza dal territorio svizzero. B. Il 10 ottobre 2007 l'interessato ha iniziato un'attività lavorativa in qualità di lavapiatti presso il B._______ a …, restandone alle dipendenze sino alla cessazione dell'attività il 31 dicembre 2009. C. Alla luce della sentenza del TAF, l'interessato, mediante scritto del 1° dicembre 2009, ha informato la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino (SPI, attualmente: Sezione della popolazione [SP]) della propria intenzione di inoltrare un'istanza volta alla concessione di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 della Legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Vista tale richiesta, con scritto del 4 dicembre 2009, l'autorità cantonale ha sospeso l'ordine di partenza, autorizzando l'interessato a continuare la propria attività lavorativa. Il 1° gennaio 2010 A._______ ha iniziato a lavorare, sempre in qualità di aiuto cucina/lavapiatti, presso l'C._______ a …. D. Con istanza dell'11 gennaio 2010, trasmessa all'Ufficio regionale degli

C-5045/2010 Pagina 3 stranieri di Mendrisio, l'interessato ha postulato il rilascio del permesso di dimora conformemente all'art. 14 cpv. 2 LAsi. L'8 febbraio seguente la SP ha inoltrato all'UFM tale richiesta con preavviso favorevole, indicando che l'interessato si esprime correttamente in italiano, ha un'indipendenza finanziaria dall'ottobre 2007, ha sempre mantenuto un comportamento irreprensibile e la sua reputazione è buona. A dire ancora dell'autorità cantonale, A._______ gode di uno stato di salute buono e al momento non si vede alcuna possibilità di reintegrazione nel paese d'origine. E. Mediante scritto del 16 febbraio 2010, l'UFM ha informato l'interessato dell'intenzione di negare il rilascio del permesso in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Ossequiando al diritto di essere sentito, l'UFM ha accordato al ricorrente la possibilità di prendere posizione in merito. Con scritto del 3 marzo 2010 A._______ ha sottolineato di soggiornare in Svizzera da oltre sei anni, la propria buona integrazione nel tessuto socio-economico ticinese nonché la conoscenza ininterrotta da parte dell'autorità del proprio luogo di soggiorno. Con decisione del 10 giugno 2010, l'UFM ha respinto l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in relazione all'art. 30 cpv. 1 lett. b legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), poiché le condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore grave non erano adempiute. A sostegno delle proprie argomentazioni, l'autorità di prime cure ha osservato che una deroga alle condizioni d'ammissione in virtù dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr costituisce una misura eccezionale e deve quindi essere valutata in modo restrittivo. L'UFM ha segnatamente evidenziato che la buona integrazione sociale e professionale, nonché il comportamento integerrimo, come pure le relazioni professionali d'amicizia e di buon vicinato durante la permanenza in Svizzera non sono sufficienti per costituire un caso personale particolarmente grave. L'autorità di prime cure ha segnalato inoltre che il ricorrente non poteva avvalersi di qualifiche professionali importanti o specifiche e non ha acquisito conoscenze o qualifiche professionali che non possano essere utilizzate anche in Patria, né ha avuto un'evoluzione a livello professionale talmente notevole da giustificare il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Infine, a dire dell'UFM, A._______, celibe e senza legami famigliari particolarmente stretti con la Svizzera, dove ha risieduto per oltre sei anni a fron-

C-5045/2010 Pagina 4 te di un periodo di 26 anni trascorso in Patria, poteva sopportare un ritorno al proprio Paese d'origine. F. Con ricorso del 12 luglio 2010 A._______ ha chiesto al Tribunale amministrativo federale di annullare la decisione impugnata e al contempo approvare il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Il ricorrente ha fatto valere di risiedere da quasi sette anni in territorio svizzero, nonché di essere attivo professionalmente dall'ottobre 2007 e non dal 2010 come ritenuto dall'UFM. Inoltre a suo dire l'integrazione deve essere considerata di particolare rilievo, avendo frequentato diversi corsi di formazione, ed esprimendosi perfettamente in italiano. Infine A._______ ha evidenziato il totale rispetto dell'ordinamento giuridico elvetico e la difficoltà di un suo reinserimento sociale in Niger. G. Con osservazioni del 27 agosto 2010, l'UFM ha confermato la decisione del 10 giugno 2010. Esso ha segnatamente osservato che l'attività lavorativa svolta per qualche anno quale lavapiatti e aiuto cucina non costituisce un'integrazione professionale tale da considerare eccessivamente rigoroso il ritorno in Patria. A dire dell'autorità di prime cure neppure i corsi di formazione frequentati in Svizzera non giustificano il rilascio di un permesso di dimora, se non vi è un'integrazione professionale di un certo spessore e legami particolari con la Svizzera. H. Con replica del 4 ottobre 2010, il ricorrente ha osservato di ottemperare alle condizioni poste per un caso di rigore, segnatamente il rispetto dell'ordinamento giuridico svizzero, una certa padronanza di almeno una lingua nazionale e la partecipazione al benessere economico del Paese. A._______ ha rilevato inoltre che l'estrema povertà, l'eccezionale siccità e la carestia che attanagliano il Niger non permettono una sua reintegrazione come pure non rendono possibile l'utilizzo dell'esperienza professionale e della formazione acquisita in Svizzera. I. Con duplica del 26 ottobre 2010, l'UFM ha ribadito che non è giustificabile il rilascio di un permesso di dimora qualora la persona colpita da una decisione di allontanamento esecutiva non possa far valere un'integrazione professionale di spessore e non ha legami particolari con la Svizzera.

C-5045/2010 Pagina 5 J. Con ulteriore scritto del 9 maggio 2011, il ricorrente ha esibito un attestato del proprio datore di lavoro il quale descrive il ricorrente quale persona affidabile, indipendente, disponibile con superiori e colleghi e sempre puntuale. Con ulteriori dichiarazioni datate 23 febbraio 2010 sottoscritte da conoscenti e colleghi di lavoro, il ricorrente viene ritenuto un gran lavoratore, volonteroso, sincero, umile, di fiducia, ben voluto da tutti ed integrato molto bene. Mediante dichiarazione dell'8 aprile 2011 la Comunità africana del Ticino ha parimenti confermato la buona integrazione nel tessuto socioeconomico ticinese e la padronanza dell'italiano del ricorrente. Con i certificati di frequenza del 20 dicembre 2006, del 3 agosto 2006, del 29 maggio 2006 e del 23 dicembre 2005 l'interessato ha attestato infine di aver seguito i corsi "Informatica – approfondimento" dal 7 novembre al 20 dicembre 2006, "Informatica - approfondimento" dal 10 luglio al 3 agosto 2006, "Introduzione meccanica auto e lavoro automobile e all'economia e al lavoro indipendente" dal 3 aprile al 29 maggio 2006 e "Introduzione all'informatica" dal 18 ottobre al 15 dicembre 2005. K. Con scritto del 2 maggio 2012, il ricorrente ha confermato che la sua situazione personale, familiare e professionale è la medesima di quella al momento dell'inoltro del ricorso.

Diritto: 1. 1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni relative al rilascio del permesso di dimora ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]) e sentenza del Tribunale federale 2C_692/2010)

C-5045/2010 Pagina 6 1.2. Salvo in casi in cui la LAsi non disponga altrimenti, la procedura davanti la Tribunale è retta dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF (cfr. art. 6 LAsi). 1.3. A._______ è destinatario della decisione impugnata ed ha dunque il diritto di ricorrere (art. 105 LAsi) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata parzialmente in DTF 129 II 215). 3. 3.1. Secondo il tenore dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, il Cantone può con il benestare dell'UFM rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli conformemente alle disposizioni in vigore in materia d'asilo. A tale scopo i seguenti criteri devono essere ossequiati: a) l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda; b) il luogo di soggiorno dell'interessato è sempre stato noto alle autorità; e c) si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell'interessato. Questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, ha sostituito i capoversi 3 a 5 dell'art. 44 LAsi (RU 2006 4745, pag. 4767). Essi prevedevano in sostanza la possibilità di pronunciare l'ammissione provvisoria a favore di richiedenti l'asilo in una situazione di rigore personale grave. Raffrontato alla previgente legge, il nuovo art. 14 cpv. 2 LAsi ha esteso il campo di applicazione: esso include anche i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta, migliorando così il loro statuto giuridico, considerato che hanno la possibilità, a certe condizioni, di ottenere un permesso di dimora (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1).

C-5045/2010 Pagina 7 Ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LAsi qualora il Cantone intenda fare uso di tale possibilità, dovrà avvisare senza indugio l'UFM. 3.2. La procedura di rilascio di un permesso di dimora secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi deve essere avviata dai cantoni che intendono fare uso di tale possibilità (cfr. 14 cpv. 3 LAsi). La competenza decisionale spetta tuttavia all'UFM che può rifiutare la sua approvazione o limitare la portata della decisione cantonale (cfr. art. 14 cpv. 2 LAsi e art. 86 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa [OASA; RS 142.201] in relazione con l'art. 99 LStr). Né l'UFM, né il TAF sono legati dal preavviso favorevole del Cantone. Contrariamente alle altre procedure in materia di diritto sugli stranieri la persona interessata ha qualità di parte unicamente nella procedura di approvazione dinanzi all'UFM (art. 14 cpv. 4 LAsi), ovvero a decorrere dalla richiesta presentata dal Cantone. 4. 4.1. Per quanto attiene invece i criteri materiali per l'apprezzamento di un "caso di rigore personale" giusta l'art. 14 cpv. 2 LAsi, essi erano elencati sino al 1° gennaio 2007 nell'art. 33 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. A decorrere dall'entrata in vigore della LStr e delle relative ordinanze d'esecuzione, in particolare dell'OASA, il previgente art. 33 OAsi 1 è stato abrogato e sostituito dall'art. 31 OASA, il quale comprende una lista non esaustiva di criteri da esaminare (cfr. decisioni del TAF C-4884/2009 del 3 maggio 2011, consid. 3.2 e C-673/2011 del 25 luglio 2012, consid. 5.1) In particolare, nella valutazione occorre considerare l'integrazione del richiedente (let. a), il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente (let. b), la situazione familiare in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (let. c), la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione (let. d), la durata della presenza in Svizzera (let. e), lo stato di salute (let. f), nonché la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (let. g). Va rilevato parimenti che ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 OASA il richiedente deve aver rivelato la propria identità: questa norma è stata emanata nel rispetto dei principi della delega legislativa, in quanto essa non esce dal quadro legislativo ed è in rapporto con lo scopo perseguito giacché per definizione un titolo di soggiorno può essere rilasciato unicamente se l'identità della persona interessata è conosciuta. Senza conoscere l'identità non è pertanto possibile rilasciare un qualsivoglia permesso di soggiorno. Infine va osservato che anche la legge stessa, segnatamente l'art. 8 LAsi, disciplina

C-5045/2010 Pagina 8 l'obbligo di collaborare della persona interessata, dovendo fra l'altro quest'ultima dichiarare le sue generalità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3811/2007 del 6 gennaio 2010 consid. 6 e riferimenti ivi citati). Con riferimento al tenore dell'art. 31 cpv. 1 OASA come pure alla giurisprudenza sviluppata in merito va indicato però che nell'apprezzamento del "caso di rigore" occorre tener conto delle circostanze della fattispecie, di modo che i criteri enunciati dalla disposizione legale non costituiscono un catalogo esaustivo e non devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.2). 4.2. Il Tribunale ha inoltre avuto l'occasione di pronunciarsi di recente in merito all'interpretazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF precitato consid. 5.2 e 5.3) ed è giunto alla conclusione che la nozione di un caso di rigore grave prevista da questa disposizione, corrisponde a quella di caso personale particolarmente grave prevista all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr come anche al previgente art. 13 lett. f dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri del 6 ottobre 1986 (OLS, RU 1986 1791). Orbene secondo la prassi e la giurisprudenza relative ai casi personali di estrema gravità, sviluppate in relazione a l'art. 13 lett. f OLS, è necessario che la persona interessata si trovi in una situazione di bisogno personale. Ciò significa che le sue condizioni di vita e d'esistenza in caso di rinvio dalla Svizzera, paragonate alle condizioni medie degli stranieri nella stessa situazione, comporterebbero delle gravi conseguenze. In altre parole, il rifiuto dell'ammissione della propria domanda, deve comportare per il richiedente delle gravi conseguenze. 4.3. Infine il presente Tribunale sottolinea che il tenore del testo dell'art. 14 cpv. 2 LAsi indica in modo chiaro che le condizioni d'applicazione di questa disposizione devono essere restrittive come lo sono quelle inerenti ai casi di rigore del diritto degli stranieri (cfr. DTAF precitato consid. 6.1; DTAF 2007/45 consid. 4.2; DTF 130 II 39 consid. 3). 5. 5.1. Preliminarmente si osserva che A._______, inoltrando la domanda di asilo il 10 dicembre 2003, ha presentato la propria vera identità. In generale dagli atti di causa si evince che il ricorrente mai ha presentato una falsa identità alle autorità competenti per dirimere la propria situazione, ma anzi ha collaborato senza che alcun rimprovero debba essere sollevato in questa sede.

C-5045/2010 Pagina 9 5.2. Con riferimento alla prima condizione posta dall'art. 14 cpv. 2 LAsi, ovvero la presenza dell'interessato in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo, il Tribunale ricorda che i dibattiti parlamentari (cfr. Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale [BU] 2005 pag. 342 [intervento Sommaruga] e 2005 pag. 1164 [intervento Vermot Mangold]) hanno chiaramente indicato che il riconoscimento di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi si applica unicamente a coloro che sono restati in Svizzera, dopo il rifiuto della propria domanda di asilo, per ragioni che non sono riconducibili a propria colpa (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale C-6584/2008 del 26 luglio 2011 consid. 7.1 e C-2868/2010 consid. 5.1). In proposito il 4 dicembre 2009, informata dell'intenzione del ricorrente di procedere ex 14 cpv. 2 LAsi la SP ha sospeso l'ordine di partenza, autorizzando l'interessato a continuare la propria attività lavorativa. Di conseguenza l'11 gennaio 2010 al deposito della domanda di soggiorno ex 14 cpv. 2 LAsi, il ricorrente soggiornava regolarmente in Svizzera da più di 6 anni. Ne discende che la prima condizione è ossequiata. 5.3. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ottempera parimenti la seconda condizione. Infatti le autorità preposte hanno sempre conosciuto il luogo in cui egli soggiornava (cfr. Preavviso positivo della Sezione della popolazione dell'8 febbraio 2010). 5.4. 5.4.1. A._______ ha dimostrato un buona integrazione nella comunità locale, in particolare partecipando a numerose gare di atletica difendendo i colori della … di …. In questo contesto egli si è distinto in numerose gare conquistando addirittura il titolo di campione ticinese nella corse dei 100 metri maschili. Egli, rivelando inoltre un grande impegno nell'apprendere "perfettamente l'italiano" (cfr. certificato di B._______), si è dimostrato un grande lavoratore, ben voluto e affidabile (cfr. dichiarazioni conoscenti ed ex colleghi di lavoro). Infine il ricorrente ha potuto garantire la sua indipendenza finanziaria ininterrottamente dal 2007, anche quando il primo datore di lavoro ha cessato la propria attività, entrando immediatamente alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro. Dal punto di vista dell'integrazione professionale e dell'acquisizione di una formazione specifica, A._______ ha conseguito 3 certificati in "Informatica - approfondimento", nel quadro di corsi di aggiornamento professionali organizzati tra gli altri dal Centro di formazione ECAP Ticino UNIA e riconosciuti e finanziati dalla Divisione della Formazione Professionale

C-5045/2010 Pagina 10 del Cantone Ticino. Nel corso del 2006 egli ha pure frequentato per 2 mesi il corso "Introduzione meccanica auto e lavoro autonomo" presso la Scuola professionale artigianale-industriale di Trevano-Canobbio. Ciononostante queste formazioni sono puntuali, limitate ad un breve periodo, e comportano unicamente l'attestazione di frequenza ai corsi. Inoltre il ricorrente mai ha lavorato nel campo specifico di queste formazioni: egli è infatti stato attivo unicamente e in maniera ininterrotta quale aiuto cucina/lavapiatti in due ristoranti presso il Comune di …. A fronte di quanto sopra l'integrazione socio-professionale del ricorrente, paragonata a quella della media degli stranieri in Svizzera da diversi anni, non riveste un carattere eccezionale. Inoltre, senza mettere in discussione gli sforzi profusi dallo stesso, il Tribunale non può tuttavia considerare che essi abbiano generato dei legami così profondi e duraturi tali che non si possa più ragionevolmente prendere in considerazione un ritorno nel suo paese d'origine. In particolare il ricorrente non ha acquisito delle conoscenze o delle qualificazioni specifiche tali che non possano essere sfruttate in Niger né ha fatto prova di un'evoluzione professionale in Svizzera talmente riguardevole da giustificare a lei sola l'ammissione di un caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Ciò nonostante i certificati di lavoro favorevoli rilasciati dai datori di lavoro 5.4.2 Per quanto attiene alla reintegrazione nel proprio Paese di origine, il Tribunale ricorda che il ricorrente ha dichiarato al suo arrivo in Svizzera di avere ancora famigliari in Niger, in particolare i genitori, una matrigna, tre sorelle e un fratello (cfr. Verbale di audizione, centro di registrazione di Chiasso); in proposito dagli atti di causa non emerge una modifica di questi rapporti famigliari nel corso degli anni. Inoltre egli ha vissuto nel Paese africano sino all'età di 26 anni, trascorrendovi dunque l'infanzia e l'adolescenza, momenti importanti per apprendere gli usi e i costumi del proprio Paese di origine. A questo proposito, il Tribunale non può ritenere, visti gli anni trascorsi in Niger, la situazione personale e famigliare (celibe e in buona salute), nonché l'esperienza professionale acquisita in Svizzera che il ricorrente non sia più in grado di ricostruirsi una vita in Niger. Ne discende che, benché non risulti priva di difficoltà e dopo un periodo di adattamento, è immaginabile una reintegrazione sociale e professionale del ricorrente nel proprio Paese d'origine. .

C-5045/2010 Pagina 11 5.4.3 Il Tribunale non ignora il fatto che il ritorno in Patria dopo un soggiorno di diversi anni in Svizzera può comportare delle difficoltà. Effettivamente, una volta rientrato nel suo Paese d'origine, il ricorrente si troverà indubbiamente in una situazione meno favorevole di quella vissuta in Svizzera. La sua situazione sarà tuttavia simile a quella di molti altri suoi connazionali rimasti in Niger. Tale circostanza non rappresenta tuttavia una ragione sufficiente per poter beneficiare di un permesso di soggiorno fondato sulla base di un caso di estrema gravità personale in quanto lo scopo di questo permesso non è quello di sottrarre l'interessato alle condizioni di vita del suo Paese d'origine. Infatti egli deve trovarsi in una situazione personale di estrema gravità che renda impossibile esigere da lui il riadattamento alla sua esistenza passata. Come già rilevato da questa Corte (cfr. DTAF 2007/16 consid. 10), non vengono prese in considerazione le circostanze generali (economiche, sociali o sanitari) a cui è confrontata l'insieme della popolazione rimasta in Patria e a cui la persona interessata sarà confrontata al suo ritorno, salvo nel caso in cui quest'ultima può far valere delle difficoltà concrete e proprie alla sua situazione particolare. Ciò non è il caso nella presente fattispecie. 6. A fronte di quanto menzionato, le circostanze in esame non sono tali da poter ritenere che il ricorrente si trova in una situazione di grave caso di rigore ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 LAsi e che pertanto l'autorità inferiore ha rifiutato a ragione l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora. Ne discende che l'UFM con la decisione del 10 giugno 2010 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 cpv. 1 LAsi). Per questi motivi il ricorso va respinto. 7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono fissate a fr. 800.- e vengono compensate con l'anticipo versato.

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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese del medesimo importo versato il 3 agosto 2010. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata) – autorità inferiore (incarto n. di rif. … di ritorno) – Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Manuel Borla

Data di spedizione:

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