Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte III C4962/2011 Dec isione d e l 2 4 g enna i o 2012 Composizione Giudice Elena AvenatiCarpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione invalidità, decisione del 22 luglio 2011.
C4962/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, con decisione del 22 luglio 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE ha accordato a A._______ una mezza rendita d'invalidità limitata nel tempo, che in data 8 settembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, che, con atto 19 gennaio 2012, il ricorrente ha ritirato il ricorso dell'8 settembre 2011, che, preso atto della volontà de'll'insorgente, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora un ricorso sia regolato da una rinuncia senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale (art. 6 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]),
C4962/2011 Pagina 3 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. E' preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. xxx.xxxx.xxxx.xx; Raccomandato) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandato) La giudice unica: Il cancelliere: Elena AvenatiCarpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: