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Bundesverwaltungsgericht 27.02.2012 C-4934/2011

27. Februar 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,378 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Revisione della rendita | Assicurazione invalidità, decisione del 1° luglio 2011

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-4934/2011

Sentenza d e l 2 7 febbraio 2012 Composizione

Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Franziska Schneider e Daniel Stufetti, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, patrocinato dall'avvocato Ylenia Baretta Mazzoni, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° luglio 2011).

C-4934/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. 1.1. Il 13 settembre 2002, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha deciso di erogare in favore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con due figli (doc. 5) – una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a decorrere dal 1° giugno 2000, unitamente alle rendite completive in favore dei familiari (doc. 54 e 55; v. anche doc. 49). È stato stabilito, in virtù della perizia pluridisciplinare del 16 novembre 2001 della Clinica di C._______ (doc. 39), che l'interessato era affetto segnatamente da sindrome panvertebrale cronica con irradiazione ad entrambe le braccia ed alla gamba sinistra, periartropatia al ginocchio sinistro e disturbo somatoforme indifferenziato. L'assicurato è stato considerato inabile al lavoro nella misura del 70%, ciò che conduceva ad un grado d'invalidità del 74% dal 14 giugno 2000 e del 97% dal 1° ottobre 2001. 1.2. Il 27 febbraio 2003, a seguito del rimpatrio dell'assicurato, l'Ufficio AI ha trasmesso l'incarto all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 63). 2. 2.1. Nel mese di novembre del 2003, l'autorità inferiore ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto alla rendita (doc. 64). 2.2. L'8 marzo 2005, l'UAIE ha comunicato all'interessato che il grado d'invalidità non è modificato. Pertanto, ha confermato il diritto alla rendita intera (doc. 100). In particolare, è stato considerato, sulla base della documentazione medica assunta agli atti (doc. 88 a 95) come pure dei rapporti del 20 agosto e 28 dicembre 2004 del dott. D._______, medico dell'UAIE (doc. 80 e 98), che l'interessato era affetto da una sindrome panvertebrale e da un disturbo ansioso-depressivo con incidenza funzionale moderata e che lo stesso presentava un'incapacità al lavoro del 70% nella precedente attività di aiuto-fabbro a decorrere dal 14 maggio 2004, ma, sempre da tale data, una capacità al lavoro del 50% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute. È stato determinato un grado d'invalidità del 70% (doc. 99).

C-4934/2011 Pagina 3 3. 3.1. Nel mese di aprile del 2009, l'autorità inferiore ha avviato un'ulteriore procedura di revisione della rendita (doc. 106). 3.2. Nei rapporti del 7 settembre e 14 dicembre 2010 e del 13 maggio 2011 (doc. 167, 181 e 218), il dott. E._______, del Servizio medico regionale "Rhône", ha rilevato, sulla base della perizia pluridisciplinare del 28 luglio 2010 del Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità (SAM; doc. 164) e del rapporto medico del 10 novembre 2010 del SAM (doc. 177), che l'interessato era affetto da sindrome cervicale e lombare cronica con alterazioni degenerative, ma senza deficit neurologico, e disturbo somatoforme differenziato (F 45.1 secondo l'ICD 10). Ha quindi ritenuto un'incapacità lavorativa dell'interessato del 30% nella precedente attività e del 20% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, a far tempo dal 14 aprile 2010. 4. Il 1° luglio 2011, l'autorità inferiore, dopo avere constato che in virtù dei nuovi documenti ricevuti l'incapacità lavorativa nella precedente attività è del 30% e l'esercizio di un'attività lucrativa confacente allo stato di salute sarebbe da considerare esigibile a far tempo dall'aprile del 2010 e permetterebbe di realizzare più del 60% del guadagno che potrebbe essere ottenuto senza invalidità, ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° settembre 2011, la rendita intera d'invalidità pagata fino ad allora, essendo intervenuto un notevole miglioramento ai sensi dell'art. 17 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1 [doc. 221; v. anche doc. 219]). 5. 5.1. Il 7 settembre 2011, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 1° luglio 2011 mediante il quale ha chiesto in via principale il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 1° settembre 2011. In via subordinata, ha postulato il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore affinché la stessa, dopo il necessario complemento istruttorio, emetta una nuova decisione. Si è doluto di un'errata valutazione delle sue condizioni di salute. Ha segnalato che, secondo il rapporto ortopedico del 12 marzo 2011 del dott. F._______ e la relazione psichiatrica del 30 agosto 2011 del dott. G._______, allegati in copia al gravame, le affezioni di cui soffre comportano una completa incapacità al lavoro in una qualsiasi atti-

C-4934/2011 Pagina 4 vità lucrativa e limitano in maniera significativa il suo "funzionamento sociale". Infine, ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio (doc. TAF 1). 5.2. Il 24 ottobre 2011, l'interessato ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 4). 6. Nella risposta al ricorso del 15 febbraio 2012 (doc. TAF 12), l'UAIE ha proposto l'ammissione parziale del ricorso ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa procedere conformemente alla presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 23 dicembre 2011 (doc. 230; v. altresì la presa di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 5 gennaio 2012 [doc. 230]), in cui è indicato che per completare l'istruttoria appare necessario sottoporre la relazione psichiatrica del 30 agosto 2011 del dott. G._______ (allegata al gravame del 7 settembre 2011) al dott. H._______ che, in data 14 aprile 2010, ha visitato il ricorrente nell'ambito di una perizia pluridisciplinare (doc. 162) richiesta dall'UAIE. 7. Con provvedimento del 21 febbraio 2012, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso del 15 febbraio 2012 e le prese di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 23 dicembre 2011 e del 5 gennaio 2012 (doc. TAF 13). 8. 8.1. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 8.2. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni

C-4934/2011 Pagina 5 della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 8.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 9. 9.1. Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. 9.2. Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 10. 10.1. Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alle prese di posizione del Servizio medico dell'UAIE del 23 dicembre 2011 e del 5 gennaio 2012 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnatamente con un complemento dell'esame sullo stato di salute psichico (il medico del SMR avendo rilevato che il dott. G._______, nella relazione psichiatrica del 30 agosto 2011, contesta in modo dettagliato l'apprezzamento diagnostico e le constatazioni di cui alla perizia psichiatrica del 19 aprile 2010 del dott. H._______ [doc. 162] ed avendo ritenuto che occorre sottoporre detta relazione psichiatrica al dott. H._______ [cfr. presa di posizione del 23 dicembre 2011 {doc. 230}]). 10.2. Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giurisprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità inferiore e dal medico SMR consultato, riservato ogni ulteriore esame che

C-4934/2011 Pagina 6 l'evoluzione nel tempo dello stato di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non è possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa del ricorrente con il necessario grado della verosimiglianza preponderante e pertanto neppure accogliere la conclusione principale del ricorso mediante la quale è chiesto il versamento della rendita intera fino ad allora accordata anche dopo il 1° settembre 2011. 10.3. Ritenuto che nella risposta al ricorso del 15 febbraio 2011 l'autorità inferiore ha proposto di dare seguito alla conclusione subordinata presentata dall'insorgente, proposta che è accolta in questa sede, non era necessario nell'ambito del provvedimento del 21 febbraio 2012 di questo Tribunale (cfr. considerando 7 del presente giudizio [trasmissione per conoscenza segnatamente dei documenti 229 e 230 dell'incarto dell'UAIE]) accordare al ricorrente un termine per pronunciarsi sulla risposta al ricorso stessa prima della pronuncia del presente giudizio (art. 30 cpv. 2 lett. c PA). 10.4. Nel caso concreto non era altresì necessario nell'ambito del provvedimento del 21 febbraio 2012 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuova giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente (cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 1° luglio 2011 l'autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto al 1° settembre 2011, la rendita intera d'invalidità versata fino ad allora. 10.5. Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso precedentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso. 11. 11.1. Visto l'esito della causa, non sono prelevate delle spese processuali (art. 63 PA).

C-4934/2011 Pagina 7 11.2. Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 2'500.--, tenuto conto del lavoro effettivo – in causa non necessariamente semplice e con incarto relativamente voluminoso – svolto dalla patrocinatore del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. 11.3. Per conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta senza oggetto.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4934/2011 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 1° luglio 2011 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di spese ripetibili. 4. La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è pertanto divenuta senza oggetto. 5. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-4934/2011 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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