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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2009 C-491/2009

16. Juni 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·532 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione invalidità, decisione del 9 dicembre...

Volltext

Corte II I C-491/2009 {T 0/2} Decisione d e l 1 6 giugno 2009 Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica, cancelliere Dario Quirici. A._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità, decisione del 9 dicembre 2008. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-491/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che mediante decisione del 9 dicembre 2008, dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, è stato ricalcolato il montante della rendita intera d'invalidità accordata ad A._______, che mediante decisione del 9 dicembre 2008 la Cassa svizzera di compensazione ha ricalcolato il montante della rendita ordinaria di vecchiaia e superstiti di Vincenzo Salomone, che in data 7 gennaio 2009, A._______ e B._______ hanno interposto rispettivamente ricorso e opposizione alle predette decisioni, che in data 16 marzo 2009, la Cassa svizzera di compensazione ha emanato la decisione su opposizione concernente B._______, la quale è cresciuta ingiudicato, che, con atto del 9 giugno 2009, la ricorrente ha ritirato il ricorso del 7 gennaio 2009, che, preso atto della volontà dell'insorgente, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il giudice unico pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, che le spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente qualora un ricorso sia regolato da una rinuncia senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale (art. 6 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 2

C-491/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura è stralciata dai ruoli. 2. Non si percepiscono spese processuali. 3. Non sono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata AR) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 3

C-491/2009 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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