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Bundesverwaltungsgericht 22.11.2021 C-4758/2021

22. November 2021·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·881 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 1° settembre 2021)

Volltext

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Corte III C-4758/2021

Decisione d e l 2 2 novembre 2021 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 1° settembre 2021).

C-4758/2021 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 1° settembre 2021, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (di seguito: UAIE o autorità inferiore) ha respinto la domanda di rendita formulata il 7 dicembre 2020 da A._______ (di seguito: interessato, ricorrente o insorgente; cfr. allegati al doc. TAF 1). 2. 2.1. Il 28 ottobre 2021, l'interessato ha interposto ricorso (cautelativo) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UAIE del 1° settembre 2021. Nel gravame ha altresì precisato di riservarsi di completare o di annullare il proprio ricorso cautelativo successivamente al ricevimento dell’incarto dell’autorità inferiore nonché di ulteriore documentazione medica recente (doc. TAF 1). 2.2. Con scritto del 29 ottobre 2021 (cfr. timbro postale), l’insorgente ha informato questo Tribunale di avere ricevuto, il 28 ottobre 2021, l’incarto dell’autorità inferiore in formato CD (doc. TAF 2). 2.3. Con scritto del 15 novembre 2021, il ricorrente ha chiesto una proroga per il completamento o per il ritiro del ricorso cautelativo in quanto ancora in attesa di un rapporto medico-legale (doc. TAF 4). 2.4. Il 17 novembre 2021, il ricorrente ha indicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso cautelativo del 28 ottobre 2021 (doc. TAF 5). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE). 4. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, nel menzionato scritto del 17 novembre 2021, ha indicato di desistere, senza condizioni, al suo ricorso (cautelativo) del 28 ottobre 2021.

C-4758/2021 Pagina 3 5. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 8. Visto quanto precede, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 15 TS-TAF in combinazione con l'art. 7 TS-TAF; DTF 109 V 234).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-4758/2021 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa C-4758/2021 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 3. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegati: copie del ricorso cautelativo del 28 ottobre 2021 e degli ivi allegati documenti, nonché degli scritti del ricorrente del 29 ottobre 2021, del 15 novembre 2021 e del 17 novembre 2021) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Anna Borner

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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