Corte II I C-4725/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 agosto 2010 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Beat Weber, Madeleine Hirsig; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 28 maggio 2010) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-4725/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: A._______, cittadino italiano, nato il , è al beneficio, dal 1° giugno 2002, di un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; l'11 aprile 2008, il nominato ha formulato una domanda volta alla revisione del diritto alla rendita; in esito a diversi accertamenti sanitari fatti eseguire dall'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito la richiesta, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per emanare le decisioni formali per le persone non residenti in Svizzera, con provvedimento del 28 maggio 2010, ha soppresso il diritto al quarto di rendita con effetto dal secondo mese che segue la notifica della decisione; con gravame del 30 giugno 2010, A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio, ha chiesto l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e di riconoscere il diritto ad almeno tre quarti di rendita AI; a suffragio delle sue conclusioni ha prodotto una dettagliata relazione sanitaria del Dott. Paolo Enrico, ortopedico, Luino, del 25 giugno 2010; ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI cantonale, nelle sue osservazioni del 15 luglio 2010, ha annotato che in fase d'istruttoria non è stato adeguatamente chiarito lo stato di salute dell'assicurato, soprattutto in relazione ad una procedura di revisione, e ciò nei due campi medici che maggiormente interessano l'insorgente (ortopedia e neuropsichiatria); inoltre l'Ufficio AI annota che occorre esaminare anche a fondo le obiezioni mosse nella perizia del Dott. Enrico prodotta con il ricorso; l'Ufficio AI ticinese propone dunque, in via principale, che il ricorso sia parzialmente accolto e gli atti retrocessi all'amministrazione perché possa approfondire l'indagine medica e fare eseguire un'indagine economico-lavorativa adeguata dal consulente in integrazione professionale; a queste conclusioni ha aderito l'UAIE con scritto responsivo del 19 luglio 2010; Pagina 2
C-4725/2010 copia di questi atti (risposte dell'Ufficio cantonale e dell'UAIE) sono stati inviati, per conoscenza, il 23 luglio 2010, al Patronato rappresentante; in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF; in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20); secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie; il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA); il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel merito; ora, al modo di procedere proposto (in via principale) dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che le indagini complementari di natura medica ed economica appaiono indispensabili, i pareri medici essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA); è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A._______ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura; Pagina 3
C-4725/2010 in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile; non vengono prelevate spese processuali; in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; visti gli atti di causa, la memoria di ricorso, nonché la documentazione esibita, si giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore. Pagina 4
C-4725/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 28 maggio 2010, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 900.-, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5