Corte II I C-4690/2007 {T 0/2} Sentenza del 25 febbraio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinata dal Soccorso operaio svizzero SOS, via Zurigo 17, 6900 Lugano ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-4690/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che nella primavera 2005, B._______, cittadina indiana nata il..., ha presentato al Consolato generale di Svizzera a Mumbai una domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di 30 giorni presso la madre; che il 18 maggio 2005, le competenti autorità elvetiche hanno rilasciato il visto richiesto; che nel corso di un controllo effettuato in data 13 luglio 2005 presso l'aeroporto di Kloten, la polizia zurighese ha constatato come la richiedente si fosse trattenuta sul territorio svizzero oltre i 30 giorni che le erano stati concessi; che il 3 agosto seguente l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha pronunciato nei confronti di B._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera valida fino al 2 agosto 2006, in quanto ritenuta colpevole di grave violazione alle norme di polizia degli stranieri (permanenza intenzionale illegale nel paese); che con lettere del 17 e 27 marzo 2007 A._______, cittadina indiana domiciliata a Lugano, ha invitato le figlie B._______, C._______, nata il..., e D._______, nata il..., a venire in Svizzera per una visita di 3 mesi; che il 2 aprile 2007, B._______, C._______ e D._______ hanno presentato al Consolato generale di Svizzera a Mumbai una domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di 3 mesi presso la madre, precisando nel contempo di essere nubili e studentesse; che a sostegno delle succitate domande di visto, le richiedenti hanno in particolare prodotto agli atti una dichiarazione del 30 marzo 2007 con la quale due amiche di A._______ residenti in Svizzera si portavano garanti per tutte le incombenze di ordine finanziario inerenti il soggiorno auspicato e per il loro rientro in India al termine dello stesso, una copia della riservazione di un biglietto aereo per la Svizzera, nonché delle dichiarazioni attestanti la loro immatricolazione presso istituti scolastici in patria; Pagina 2
C-4690/2007 che con scritto del 2 aprile 2007 B._______ si è scusata con le autorità consolari elvetiche per essere rimasta, per errore, più a lungo in Svizzera nel quadro della visita alla madre nella primavera 2005; che in data 6 giugno 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di B._______, C._______ e D._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in India, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la loro uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che l'autorità di prime cure ha inoltre rilevato che le argomentazioni addotte in merito agli studi attuali delle richiedenti andavano relativizzate e sottolineato come il fatto che B._______ fosse già venuta in Svizzera non permetteva di modificare la situazione, tanto più che essa aveva prolungato il suo soggiorno oltre il periodo inizialmente previsto; che con scritto del 9 luglio 2007, A._______, agendo per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando che le figlie intrattengono stretti legami con l'India, paese in cui risiede tutta la loro famiglia e dove esse hanno intrapreso o stanno per intraprendere degli studi universitari; che l'invitante ha poi sottolineato come la decisione impugnata appaia fondata su pregiudizi, più che su indizi concreti in merito ai rischi legati ad una partenza dalla Svizzera allo scadere del visto; che, a mente della ricorrente, in ragione della politica migratoria svizzera assai restrittiva e del paese di provenienza delle invitate, risulta tutt'altro che facile per quest'ultime ottenere un permesso di soggiorno che le autorizzi ad esercitare un'attività lucrativa sul territorio della Confederazione; che essa ha infine ricordato come la figlia maggiore, sebbene per un equivoco si fosse trattenuta in Svizzera oltre la scadenza del visto, aveva fatto ritorno in patria, ciò che costituisce un indizio che le sue figlie ritorneranno nel loro paese e affermato che, in ragione della sua attività a tempo pieno e considerato che le vacanze scolastiche del Pagina 3
C-4690/2007 figlio residente in Svizzera non coincidono con quelle in India, per lei era diventato più difficile rendere visita alle figlie in loco; che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 27 agosto 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come il rientro in patria di B._______, C._______ e D._______ non fosse sufficientemente garantito e sottolineando a questo proposito come la situazione personale di quest'ultime (giovani e senza impegni familiari o professionali in patria) e la presenza in Svizzera della loro madre costituissero dei motivi sufficienti per volere rimanere durevolmente in Svizzera; che, invitata a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, la ricorrente ha in particolare affermato che le sue figlie sono state affidate allo zio (suo fratello), il quale ha di conseguenza una grande responsabilità, di modo che il supposto mancato rientro in India di quest'ultime sarebbe gravido di conseguenze tanto per lei che per le richiedenti; che con duplica del 7 novembre 2007, l'autorità di prime cure ha rilevato come il fatto che le interessate fossero state affidate allo zio non fosse determinate, potendo quest'ultime essere tentate di rimanere in Svizzera presso la madre e il fratello, parenti molto più stretti dello zio; che inoltre l'UFM ha rammentato che nei confronti di B._______ era stato pronunciato un divieto d'entrata in Svizzera della durata di un anno per gravi infrazioni alle prescrizioni di polizia degli stranieri e come il fatto che tutte e tre le sorelle intendano visitare assieme la madre facesse sorgere dei seri dubbi in merito alle loro reali intenzioni; che, invitata a prendere posizione in merito alla duplica dell'autorità intimata, con scritto del 13 dicembre 2007 la ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel quadro della presente procedura; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; Pagina 4
C-4690/2007 che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201); che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr; che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto; che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______, la quale ha partecipato al procedimento dinanzi all'UFM, ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); Pagina 5
C-4690/2007 che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a vOLS); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS); Pagina 6
C-4690/2007 che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di B._______, C._______ e D._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in India, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che le interessate non facciano ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di B._______, C._______ e D._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura si evince che lo zio e altri familiari delle richiedenti vivono in India; che, sebbene si debba riconoscere che dei legami familiari stretti siano tali, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, essi non sono comunque sufficienti ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine; che le richiedenti sono nubili, in giovane età e senza figli e quindi senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla loro patria, senza che ciò comporti per esse delle difficoltà maggiori sul piano personale e familiare; Pagina 7
C-4690/2007 che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui la domanda di visto è stata inoltrata contemporaneamente dalle tre figlie, le quali ritrovano in Svizzera la madre e il fratello E._______, non si può escludere che, una volta arrivate sul territorio della Confederazione, B._______, C._______ e D._______ tentino con ogni mezzo di restarvici ricostituendo così il nucleo familiare precedentemente diviso; che nel quadro delle loro domande di visto le interessate hanno affermato di essere studentesse; che dunque esse non possiedono alcun legame professionale, né alcuna prospettiva economica, propri a garantirne il ritorno in India; che si sottolinea che in data 3 agosto 2005 l'UFM ha pronunciato nei confronti di B._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera valida fino al 2 agosto 2006, in quanto ritenuta colpevole di grave violazione alle norme di polizia degli stranieri (permanenza intenzionale illegale nel paese non avendo lasciato nei termini il territorio svizzero); che, di transenna, il rifiuto di cui sono state oggetto le richiedenti non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con la madre residente in Svizzera, potendo quest'ultima rendere loro a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da due amiche della ricorrente in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le loro assicurazioni secondo le quali B._______, C._______ e D._______ avrebbero lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Pagina 8
C-4690/2007 Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizazzione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria delle richiedenti non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Pagina 9
C-4690/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 23 luglio 2007. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto 1 648 490 di ritorno) - Sezione permessi e immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarti cantonali di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: Pagina 10