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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2010 C-4578/2009

9. März 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,250 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione de...

Volltext

Corte II I C-4578/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 9 marzo 2010 Giudice unico: Francesco Parrino Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentata dal Patronato ACLI, Sede Provinciale, via Brambilla 35, IT-22100 Como, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione su opposizione del 19 maggio 2009) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4578/2009 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che: con decisione dell'8 maggio 2008, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha comunicato alla cittadina italiana A._______, nata il , che la sua domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia era stata respinta per carenza della condizione di durata minima di contribuzione; la nominata ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo facendo valere di aver lavorato nel nostro Paese per almeno 13 mesi, come risulterebbe dai certificati di lavoro esibiti; malgrado ulteriori ricerche, la CSC non è venuta a conoscenza di contribuzione AVS/AI versata da A._______ o, più semplicemente, B.______ (cognome da nubile); mediante decisione su opposizione del 19 maggio 2009, la CSC ha pertanto respinto l'istanza dell'opponente; con il ricorso depositato il 13 luglio 2009, A._______, rappresentata dal Patronato ACLI di Como, ha ribadito la sua richiesta di prestazioni assicurative AVS senza fornire particolari ragguagli; nelle sue osservazioni ricorsuali del 17 agosto 2009, la CSC ha proposto di respingere il gravame; dopo aver preso atto della risposta dell'amministrazione, e di altra documentazione di rilievo, il Patronato ACLI di Como, nella replica del 9 ottobre 2009, ha spiegato che all'epoca in cui la nominata ha lavorato nel nostro Paese si chiamava C._______, dal cognome del suo primo marito, cognome che ella, inopinatamente, rese illeggibile sui tre certificati di lavoro; il Patronato chiede pertanto che venga riconosciuto un periodo di contribuzione pari a 13 mesi; dopo aver proceduto ad ulteriori ricerche, la CSC ha accertato che la nominata ha effettivamente lavorato nel nostro Paese nei periodi corrispondenti a quelli iscritti sui certificati di lavoro; l'autorità amministrativa ha pertanto calcolato le spettanze dell'assicurata e, mediante nuova decisione su opposizione del 15 dicembre 2009, ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia con decorrenza Pagina 2

C-4578/2009 1° dicembre 2007 fondandosi su di 1 anno e 5 mesi di periodo contributivo; nella sua presa di posizione pervenuta il 5 gennaio 2010 allo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF), la CSC ha comunicato di aver emanato una nuova decisione giusta l'art. 53 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1); con ordinanza del 12 gennaio 2010, il Patronato ACLI di Como è stato invitato a esprimersi, entro un termine di 30 giorni, in merito alla procedura avviata con il ricorso del 13 luglio 2009; l'interpellato non ha risposto entro il termine stabilito; giusta l’art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF; in particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia possono essere impugnate dinanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti (LAVS, RS 831.10); giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una decisione contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso; in data 15 dicembre 2009, la CSC, ha annullato la propria decisione su opposizione del 19 maggio 2009 sostituendola con una nuova; il giudice deve comunque esaminare se il ricorso, per effetto della nuova decisione, sia divenuto privo di oggetto; il Tribunale federale ha affermato che, in deroga al principio devolutivo del ricorso, all'amministrazione è data la facoltà, in virtù dell'art. 58 PA, parificabile all'art. 53 LPGA, di rivedere la pronunzia querelata, ma che la nuova decisione toglie la controversia solo per quanto accondiscende al petitum dell'insorgente; nella misura in cui non è Pagina 3

C-4578/2009 stata risolta nella decisione successiva, la lite permane sulle domande insoddisfatte del ricorrente e in questo caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, prescindendo dal fatto che il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda decisione (DTF 113 V 238, 107 V 250); questa giurisprudenza resta valida anche dopo l'entrata in vigore della LPGA (sentenza del Tribunale federale nella causa J. H 42/04 consid. 1.4); nella specie, il giudice ritiene che il ricorso è divenuto privo d'oggetto per effetto della nuova decisione in quanto il periodo contributivo fatto valere da A._______, ossia 13 mesi, come più volte sostenuto, è stato debitamente riconosciuto (in misura peraltro superiore, ossia 1 anno e 5 mesi) e conteggiato nell'ambito della nuova decisione che eroga prestazioni AVS in favore della ricorrente; il ricorso è quindi divenuto privo di oggetto per effetto della nuova decisione; la causa può pertanto essere stralciata dai ruoli dal giudice unico giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF; nel caso concreto non vengono prelevate spese processuali; in virtù degli art. 5 e 15 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese ripetibili sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa. Se una causa diviene priva d'oggetto senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite; viste le memorie di ricorso e di replica, tenuto conto, tuttavia, che solo in sede di quest'ultimo atto l'autorità è venuta a sapere una notizia fondamentale per la soluzione della vertenza, ossia il cognome del primo marito dell'insorgente, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità ridotta per spese ripetibili di Fr. 300.-, la quale è posta a carico della Cassa svizzera di compensazione. Pagina 4

C-4578/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La causa è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 300.-, la quale è posta a carico della Cassa svizzera di compensazione, intimata. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il giudice unico: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5

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