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Bundesverwaltungsgericht 06.04.2011 C-457/2011

6. April 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·886 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità, decisione del 7 dicembre 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-457/2011 Sentenza del 6 aprile 2011 Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Vito Valenti, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per l'invalidità, decisione del 7 dicembre 2010.

C-457/2011 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto che, mediante decisioni del 7 dicembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha accordato al cittadino italiano A._______ un quarto di rendita dal 1° febbraio al 31 marzo 2007 ed una mezza rendita d'invalidità dal 1° aprile 2007, che, con ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale il 13 gennaio 2011, l'assicurato, rappresentato dal Patronato INCA, chiede, in sostanza, che gli sia riconosciuto il diritto una rendita intera d'invalidità da aprile 2007, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI-TI), il quale ha chiesto il rinvio degli atti fondandosi sul rapporto del 16 marzo 2011 della sua consulente IP, la quale ha rilevato la necessità di effettuare un periodo di accertamento professionale presso il … di … al fine di determinare le attività rispettose di tutte le limitazioni funzionali elencate in sede medica, considerata la sua capacità al lavoro del 50%, qualora questa non dovesse essere modificata dalla perizia giudiziaria in atto nell'ambito dell'assicurazione per gli infortuni, che l'UAIE, prendendo posizione il 21 marzo 2011, ha concluso all'ammissione del ricorso con il conseguente rinvio della causa per completare l'istruttoria, come proposto dall'UAI-TI, ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, il 23 marzo 2011, questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per conoscenza, copia delle osservazioni dell'amministrazione, che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all' art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della

C-457/2011 Pagina 3 legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1), che, secondo l'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione, condizioni adempiute in concreto, che il ricorso, tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), è ricevibile, nulla ostando quindi all'esame del merito dello stesso, che, in concreto, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta, per cui il collegio giudicante non può trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non ha motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE e dell'UAI-TI di procedere al complemento istruttorio richiesto dalla consulente IP nel suo rapporto del 16 marzo 2011, che il ricorso deve quindi essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che non vengono prelevate spese, che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che il ricorrente ha quindi diritto ad un'indennità, la quale è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 132 V 215 consid. 6.2), che, in concreto, si giustifica riconoscere al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del

C-457/2011 Pagina 4 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2; art. 64 cpv. 2 PA]). il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 1 dicembre 2010, l'incarto è rinviato all'UAIE affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Al ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.- a carico dell'UAIE. 4. Comunicazione: – al ricorrente (Atto giudiziario); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata). La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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