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Bundesverwaltungsgericht 21.02.2008 C-4508/2007

21. Februar 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,348 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Entrata | Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera

Volltext

Corte II I C-4508/2007 {T 0/2} Sentenza del 21 febbraio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, cancelliere Graziano Mordasini. A._______, patrocinato dall'Avv. Verena U. Fontana, corso Elvezia 16, 6901 Lugano ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4508/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con lettera pervenuta all'Ambasciata di Svizzera a Lima il 10 novembre 2006 A._______, cittadino peruviano domiciliato a B._______, ha invitato la figlia C._______, cittadina peruviana nata il..., a venire in Svizzera per una visita di 3 mesi, garantendo nel contempo l'assunzione di tutte le spese, vitto, alloggio ed ogni altra incombenza di ordine finanziario relative al soggiorno di quest'ultima (cfr. assicurazione conclusa in favore dell'interessata); che il 1° febbraio 2007, C._______ ha presentato presso la suddetta rappresentanza elvetica una domanda di visto per la Svizzera al fine di soggiornare per un periodo di 5 settimane presso il padre, precisando nel contempo di essere nubile e studentessa universitaria; che a sostegno della succitata domanda di visto, la richiedente ha in particolare prodotto agli atti una copia della riservazione di un biglietto aereo per la Svizzera con relativa ricevuta di pagamento, copia dell'assicurazione viaggio conclusa in suo favore, nonché una dichiarazione attestante la sua immatricolazione all'università; che in data 30 maggio 2007, l'UFM ha emesso una decisione di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera nei confronti di C._______, considerando in sostanza che, tenuto conto della situazione socioeconomica prevalente in Perù, ed in particolare delle disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, la sua uscita dal territorio della Confederazione alla scadenza del soggiorno previsto non poteva essere considerata come sufficientemente assicurata; che l'autorità intimata ha inoltre sottolineato il fatto che l'interessata non poteva avvalersi di legami familiari (persona in giovane età, nubile, senza impegni familiari) o professionali stretti con il paese d'origine atti a garantire il ritorno in patria; che con scritto del 2 luglio 2007, A._______ ha interposto ricorso avverso la precitata decisione, affermando come dalla documentazione prodotta agli atti risultasse che la figlia intrattiene stretti legami con il Perù, paese in cui vivono la madre e tutta la cerchia degli affetti familiari e dove essa ha intrapreso degli studi universitari e che il suo rientro in patria è dunque sufficientemente garantito; Pagina 2

C-4508/2007 che chiamato ad esprimersi sul ricorso, con preavviso del 27 agosto 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame, ritenendo come il rientro in patria di C._______ non fosse sufficientemente garantito e sottolineando a questo proposito come la situazione personale di quest'ultima (giovane, nubile e senza impegni familiari particolari) e la presenza in Svizzera di suo padre costituissero dei motivi sufficienti per volere rimanere durevolmente in Svizzera; che, invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità intimata, il ricorrente ha affermato che dopo il 20 aprile 2007, data in cui era previsto il rientro in patria dell'interessata, essa aveva proseguito la sua formazione accademica, dimostrando così di non avere mai avuto l'intenzione di lasciare durevolmente il suo paese d'origine; che con duplica del 31 ottobre 2007, l'autorità di prime cure ha rilevato come, visto che con il rifiuto in questione essa aveva impedito all'interessata di viaggiare all'estero, il fatto che quest'ultima avesse continuato i suoi studi dopo il 20 aprile 2007 non poteva essere considerato quale prova delle sue buone intenzioni; che, invitato a prendere posizione in merito alla duplica dell'autorità intimata, con scritto del 5 dicembre 2007 il ricorrente ha ripreso le argomentazioni sviluppate nel quadro della presente procedura; che, riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; che in particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); Pagina 3

C-4508/2007 che l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (vLDDS, CS 1 117), conformemente all'art. 125 LStr (in relazione con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione, quali in particolare l'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (vOEnS, RU 1998 194), in virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204), e dell'ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (vOLS, RU 1986 1791), conformemente all'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201); che la domanda oggetto della presente procedura di ricorso è stata presentata prima dell'entrata in vigore della LStr, il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile alla presente fattispecie, in conformità alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 1 LStr; che, di contro, conformemente alla regolamentazione transitoria di cui all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della LStr è retta dal nuovo diritto; che, salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF); che A._______, agendo in qualità di interessato alla procedura, ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) e che il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA); che per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di un visto (cfr. art. 1 cpv. 1 in fine e art. 3 vOEnS); che, salvo disposizioni contrarie, il rilascio del visto compete all'UFM (art. 18 vOEnS in relazione con l'art. 25 cpv. 1 lett. a vLDDS); che nelle loro decisioni, le autorità competenti a concedere i permessi terranno conto degli interessi morali ed economici del paese nonché dell'eccesso della popolazione straniera (cfr. art. 16 cpv. 1 vLDDS) e Pagina 4

C-4508/2007 saranno tenute ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione svizzera e quello della popolazione straniera residente (cfr. art. 1 lett. a vOLS); che la Svizzera non può accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia che si tratti di soggiorni di breve che di lunga durata, quindi è legittimo applicare una politica restrittiva in materia di ammissione (cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a p. 6 segg.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di Diritto amministrativo e di Diritto fiscale [RDAF] 1997, p. 287); che esse devono quindi assicurarsi che gli stranieri ammessi in Svizzera dispongano sia della possibilità che della volontà di rientrare nel loro paese d'origine, in caso di bisogno o al termine del loro soggiorno (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c e 14 cpv. 1 vOEnS); che a questo proposito giova sottolineare che l'ordinamento giuridico svizzero non garantisce alcun diritto all'entrata in Svizzera, né alla concessione di un visto (cfr. art. 4 vLDDS, in relazione con l'art. 9 cpv. 1 vOEnS; cfr. inoltre PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/Münch/ Geiser/Arnold, Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 5.28 ss); che il visto è rifiutato se lo straniero non adempie alle condizioni d'entrata di cui all'art. 1 vOEnS (cfr. 14 cpv. 1 vOEnS), vale a dire in particolare se non fornisce garanzie necessarie che la sua partenza dalla Svizzera avverrà nei termini prescritti (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS); che un permesso d'entrata in Svizzera non può quindi essere rilasciato allorquando il rientro nel paese d'origine non è assicurato, sia in ragione della situazione politica o economica difficile prevalente, sia in funzione della situazione personale del richiedente; che nella fattispecie, tenuto conto dell'insieme delle risultanze dell'incarto, il TAF ritiene che l'uscita dalla Svizzera di C._______ alla scadenza del soggiorno previsto non può essere considerata come sufficientemente assicurata; Pagina 5

C-4508/2007 che in effetti, in ragione della situazione socio-economica difficile regnante in Perù, e viste le considerevoli disparità economiche esistenti tra questo paese e la Svizzera, il TAF non può escludere il rischio che l'interessata non faccia ritorno in patria alla scadenza del visto richiesto; che l'esperienza insegna inoltre che sovente i beneficiari di un permesso d'entrata, dal momento in cui si trovano in Svizzera, non prendono più in considerazione il ritorno nel loro paese d'origine, e che, nonostante le promesse di lasciare il territorio della Confederazione al termine del periodo di visita concesso, non esitano ad utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, mettendo a profitto il loro soggiorno in questo paese per risiedervi ad un titolo qualsiasi; che, in ragione della situazione personale di C._______, questa ipotesi non può essere esclusa nella fattispecie; che dalle informazioni fornite alle autorità elvetiche nel corso della procedura si evince che la madre della richiedente vive in Perù; che, sebbene si debba riconoscere che un legame familiare così stretto sia tale, in una certa misura, da incitare una persona a rientrare in patria al termine del soggiorno auspicato, esso non è comunque sufficiente ad assicurarne il ritorno nel paese d'origine; che la richiedente è nubile, in giovane età e senza figli e quindi senz'altro in grado di costruirsi una nuova esistenza lontano dalla sua patria, senza che ciò comporti per lei delle difficoltà maggiori sul piano personale e familiare; che, tenuto conto della suddetta situazione personale, e nella misura in cui C._______ ritrova in Svizzera suo padre, non si può escludere che, una volta arrivata sul territorio della Confederazione, essa tenti con ogni mezzo di restarvici; che nel quadro della sua domanda di visto l'interessata ha affermato di essere studentessa; che dunque essa non possiede alcun legame professionale, né alcuna prospettiva economica, propri a garantirne il ritorno in Perù; Pagina 6

C-4508/2007 che, come rilevato a giusto titolo dall'autorità intimata nella sua duplica del 31 ottobre 2007, tenuto conto che con la decisione in questione essa aveva impedito a C._______ di viaggiare, il fatto che quest'ultima avesse continuato i suoi studi dopo la data prevista per il suo ritorno in patria (20 aprile 2007) non può essere considerato quale prova delle sue buone intenzioni; che, di transenna, il rifiuto di cui è stato oggetto la richiedente non è tale da costituire un ostacolo al mantenimento delle relazioni con il padre residente in Svizzera, potendo quest'ultimo renderle a sua volta visita, e questo nonostante gli inconvenienti di ordine pratico o economico che ne potrebbero derivare; che le garanzie fornite da A._______ in relazione alla presa a carico delle spese cagionate dal soggiorno auspicato, nonché le sue assicurazioni secondo le quali la figlia C._______avrebbe lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non sono tali da impedire ad un cittadino straniero, una volta sul territorio elvetico, di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente; che l'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni d'intenzione formulate in merito all'uscita puntuale dalla Svizzera allo scadere del visto, così come le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante, costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici e non sono pertanto sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero nei termini stabiliti (cfr. Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 57.24); che a questo proposito occorre precisare che il rifiuto dell'autorizzazione d'entrata in oggetto non è tale da mettere in discussione la buona fede di una persona residente regolarmente in Svizzera, la quale ha invitato un terzo domiciliato all'estero per un soggiorno turistico; che l'avvenuta stipulazione da parte dell'invitante di una polizza assicurativa relativa al prospettato soggiorno in Svizzera di C._______ non è tale da modificare la situazione, in quanto le garanzie fornite sul piano finanziario, sebbene siano effettivamente prese in considerazione al momento di pronunciarsi sulla questione di sapere se un visto può essere accordato ad un cittadino straniero che lo sollecita, non possono essere considerate come decisive, nella misura Pagina 7

C-4508/2007 in cui esse non vincolano la richiedente, la quale risponde individualmente del proprio comportamento e di conseguenza non permettono minimamente di escludere l'eventualità che l'interessata, una volta in Svizzera, non cerchi di prolungare la sua presenza (cfr. a questo proposito la decisione del Tribunale federale 6S.281/2005 del 30 settembre 2005); che, alla luce di quanto esposto, il TAF ritiene che il ritorno in patria della richiedente non può essere considerato come sufficientemente garantito (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. c vOEnS), di modo che le condizioni per il rilascio di un permesso d'entrata non sono adempiute; che la decisione impugnata si rileva essere conforme al diritto (cfr. art. 49 PA); che il ricorso è respinto; che le spese di procedura sono pertanto poste a carico del ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 prima frase PA in relazione con gli art. 1 e 3 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: Pagina 8

C-4508/2007 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, pari a fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data 16 luglio 2007. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto 2 278 650 di ritorno) - Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Data di spedizione: Pagina 9

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