Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 C-4458/2008

31. Oktober 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,207 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Rendite | Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione de...

Volltext

Corte II I C-4458/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 3 1 ottobre 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Michael Peterli, Stefan Mesmer; Cancelliere: Dario Croci Torti. A._______, _______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione del 19 giugno 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4458/2008 Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il _______, vedovo dal 6 novembre 2007 (doc. 25), ha lavorato in Svizzera nel 1965 e nel 1966, solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 50). In data 6 febbraio 2008 (doc. 37), ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia. Dopo aver riunito i conti individuali intestati al richiedente, la Cassa svizzera di compensazione (CSC), mediante decisione del 13 marzo 2008, ha respinto la domanda di rendita in quanto l'interessato non adempiva la condizione di durata minima di contribuzione di 1 anno (doc. 55). Infatti, figuravano in suo favore contributi per 9 mesi nel 1965 e 2 mesi nel 1966. B. A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo (doc. 63), facendo valere di aver lavorato per più di un anno e produce un certificato di lavoro attestante un'attività dal 27 gennaio 1965 al 18 febbraio 1966 (doc. 62). Sulla base del certificato di lavoro prodotto, la CSC ha rifatto i calcoli della prestazione ritenendo una durata contributiva di 14 mesi. Mediante decisione su opposizione del 19 giugno 2008, la CSC ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° febbraio 2007 e calcolata in base ad un anno e 2 mesi di periodo contributivo, una scala rendite 1 ed un reddito annuo medio determinante di Fr. 11'934.- (doc. 76). C. Con il ricorso depositato il 4 luglio 2008, A._______ contesta il provvedimento di cui sopra e chiede il “trattamento minimo vitale” come corrisposto ai cittadini svizzeri. Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'11 agosto 2008, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. Pagina 2

C-4458/2008 D. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, A._______, con scritto del 21 agosto 2008, ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso. Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri Pagina 3

C-4458/2008 della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. 4.1 Giusta l'art. 29bis LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi e d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato. Pagina 4

C-4458/2008 4.2 Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contributi, durante i quali il suo coniuge ha versato almeno il doppio del contributo minimo e durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS). 4.3 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate sotto forma di rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contribuzione completo (scala massima 44), o di rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di assicurazione incompleto. La rendita parziale corrisponde ad una frazione della rendita completa calcolata conformemente all'art. 34 LAVS; per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione e quello degli assicurati della sua classe di età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 1 e 2 LAVS) 5. 5.1 Affinché la durata di contribuzione sia completa, l'assicurato, appartenente alla classe di età 1942, deve aver versato contributi per 44 anni fino al 2007, anno di adempimento del caso d'assicurazione di vecchiaia. 5.2 Per quanto concerne la durata contributiva vero è che in un primo tempo, l'amministrazione aveva ritenuto solamente 11 mesi. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (DTF 107 V 7). In Pagina 5

C-4458/2008 effetti, i conti individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata contributiva in mesi. 5.3 Nella specie, dopo la decisione del 13 marzo 2008, ove la durata d'assicurazione era stata determinata mediante le apposite tavole, l'interessato ha formulato opposizione producendo un certificato di lavoro determinante ed è su tale base, conformemente alla giurisprudenza suindicata, che l'amministrazione ha ritenuto un periodo assicurativo di 14 mesi. 5.4 In base ad anno intero di contribuzione invece dei 44 richiesti per la sua classe di età, si ottiene una scala rendite 01. 6. 6.1 L'art. 29 quater LAVS prevede che il reddito annuo medio determinante si compone dei redditi risultanti da un'attività lucrativa e degli accrediti per compiti educativi e/o assistenziali. La somma dei redditi, realizzati in 14 mesi, iscritti sui conti individuali di A._______ e ricontrollata in questa sede ammonta a Fr. 9'200.- (cfr. anche l'allegato alla decisione del 19 giugno 2008). 6.2 Considerando che i redditi dell'attività lucrativa possono essere stati conseguiti in anni in cui il livello dei salari era basso, si procede ad una rivalutazione dell'importo reddituale sopra accertato. Il fattore di rivalutazione corrisponde all'evoluzione dei prezzi e dei salari ed è determinato annualmente dal Consiglio federale (art. 30 cpv. 1 LAVS). I redditi di Fr. 9'200.- devono essere rivalutati con il fattore 1,374, considerato che la prima registrazione nei conti individuali dell'interessato (dopo il compimento del 20esimo anno di età) è avvenuta nel 1965. Il risultato (Fr. 9'200.- x 1,374), Fr. 12'641.- (arrotondato al franco superiore), è diviso per la durata contributiva effettiva di 1 anno e 2 mesi, il che comporta un reddito annuo medio di Fr. 10'835.- (arrotondato per eccesso). 6.3 Conformemente all'art. 29sexies cpv. 1 LAVS, un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano un'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i 16 anni. Pagina 6

C-4458/2008 Non risultano figli di A._______ durante il suo periodo di permanenza in Svizzera (E 202, cifra 12, doc. 29). L'importo sopra accertato (Fr. 10'835.-), deve essere arrotondato al prossimo valore superiore contenuto nelle tabelle, ovvero a Fr. 11'934.-, che rappresenta il reddito annuo medio determinante del 2007. 7. Ora, in base alla scala 01 e ad un reddito annuo medio determinante di Fr. 11'934.-, la rendita mensile di vecchiaia ammonta, per il 2007, a Fr. 25.- (tav. rendite 2007, pag. 104). Visto quanto precede, se ne conclude che i dati ed i calcoli alla base della prestazione erogata sono corretti. Il ricorso deve essere di conseguenza respinto e l'impugnata decisione confermata. 8. Va ancora osservato che, di principio, le prestazioni dell'AVS svizzera non hanno carattere assistenziale. L'importo è stabilito in base al periodo contributivo ed al reddito annuo medio. Il ricorrente ha lavorato in Svizzera per 1 anno e 2 mesi, per cui la sua carriera lavorativa restante e, di riflesso, contributiva, deve essere cercata altrove. In particolare, egli non può pretendere un trattamento al “minimo vitale” come sarebbe, a suo dire, concesso ai cittadini svizzeri. Tale sua opinione è priva di ogni fondamento. Verosimilmente, il ricorrente confonde la durata minima di contribuzione di un anno dell'art. 29 cpv. 1 LAVS, necessaria per aver diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, con la rendita minima concessa comunque con una scala rendite 44, prestazione alla quale, ovviamente, egli non può aver diritto. Non ci si trova dunque in presenza di alcuna disparità di trattamento fra cittadini svizzeri e italiani. 9. 9.1 Non sono prelevate spese processuali in quanto la procedura è gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS). 9.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Pagina 7

C-4458/2008 Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. _______) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Pagina 8

C-4458/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 9

C-4458/2008 — Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 C-4458/2008 — Swissrulings