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Bundesverwaltungsgericht 06.08.2008 C-406/2007

6. August 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,497 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Valutazione dell'invalidità | decisione del 2 maggio 2007 in materia di prestazi...

Volltext

Corte II I C-406/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 6 agosto 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Elena Avenati-Carpani, Michael Peterli; Cancelliere Dario Croci Torti A._______, rappresentata dal Patronato INCA, Ufficio legale, casella postale 287, 4005 Basilea, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 2 maggio 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-406/2007 Fatti: A. A._______, cittadina italiana, nata l'11 ottobre 1953, coniugata, ha lavorato in Svizzera dal 1971 al 1975, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, durante tale periodo (doc. 9). Dopo il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa come bracciante agricola, fino al 1979, quando si è ritirata dal lavoro per ragioni personali (doc. 11). In data 10 gennaio 2006, A._______ ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4). B. La richiedente è stata visitata il 30 maggio 2006 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Lecce, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di connettivite indifferenziata e fenomeno di Raynaud, in note di uncoartrosi con accennata protrusione discale C5-C6, protrusioni discali lombosacrali senza compromissione neurofunzionale di rilievo, intolleranza a farmaci, pregressa TVP arto inferiore sinistro, sbalzi pressori senza danno cardiaco, note ansioso-depressive reattive ed ha posto un tasso d'invalidità del 50% (doc. 53). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: - referti d'esami allergologico/immunologico del 9 giugno e 20 luglio 2000 (doc. 19, 22); - un referto radiologico del torace del 25 luglio 2000 (doc. 24) ed i risultati di un'ecografia addominale completa del 27 luglio successivo (doc. 24, 25); - un rapporto di dimissione ospedaliera relativo al ricovero dal 21 luglio al 1° agosto 2000 per connettivite indifferenziata (doc. 27); - diversi esami ematochimici/immunologici, segnatamente del 14 ottobre 2000, 10 marzo 2001, 5 giugno 2002, 5 marzo e 12 settembre 2003, 10 e 11 marzo 2004, 31 maggio e 19 ottobre 2005, 2 marzo 2006 (doc. 28-30, 33-35, 39, 43, 52); 2

C-406/2007 - una lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 25 al 31 luglio 2002 per fenomeno di Raynaud e xeroftalmia (doc. 31); - un rapporto di dimissione ospedaliera concernente la degenza dal 9 al 19 marzo 2005 per artralgie ed astenia (doc. 37) ed un altro rapporto relativo al ricovero dal 19 al 21 maggio 2005 per dolore toracico senza segni strumentali di ischemia miocardica (doc. 38); - un referto odontologico concernente l'estrazione di un residuo di radice del 27° (doc. 45); - un referto d'esame audiologico del 6 dicembre 2005 (doc. 46); - un certificato medico redatto il 7 dicembre 2005 dal Dott. Convenga (doc. 47); - i risultati di una misurazione pressoria sull'arco di 26 ore del 15/16 dicembre 2005 (doc. 48); - un certificato medico allestito il 20 dicembre 2005 dalla Dott.ssa Gerardi (doc. 49); - un breve rapporto d'esame audiologico del 28 febbraio 2006 (doc. 51); - un referto d'esame allergologico del 5 giugno 2006 (doc. 54); - i risultati di un elettrocardiogramma holter (24 ore) del 25 giugno 2006 (doc. 55); - un referto ecocolordoppler cardiaco del 29 giugno 2006 (doc. 56); - un rapporto d'esame allergologico del 31 ottobre 2006 (doc. 58). In un questionario per assicurati occupati nell'economia domestica del 7 dicembre 2006, la richiedente afferma di non essere in grado di svolgere quasi nessun lavoro che compete ad una donna di casa (doc. 12). C. Nella sua relazione del 26 febbraio 2007, il Dott. Luthi, medico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti 3

C-406/2007 all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che la richiedente non presenta praticamente alcuna invalidità né in ambito professionale (come bracciante agricola), né come casalinga (doc. 59, 60). Con progetto di decisione del 1° marzo 2007, l'UAIE ha informato l'assicurata che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 61). L'interpellata non ha preso posizione in merito a tale progetto. Mediante decisione del 2 maggio 2007, l'UAIE ha respinto la domanda di rendita (doc. 62). D. Con il ricorso del 23 maggio 2003, A._______, regolarmente rappresentata dal Patronato INCA di Basilea, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto di almeno una mezza rendita AI a decorrere da gennaio 2005. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 novembre 2007, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi di diritto del presente giudizio. E. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, il Patronato INCA, con scritto del 20 dicembre 2007, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni esibisce un referto di visita reumatologica del 13 giugno 2007 (Dott. Leucci) ed una perizia del Dott. Russo, di data imprecisata (comunque posteriore al 13 giugno 2007), ove viene attestata la diagnosi di connettivite indifferenziata, fenomeno di Raynaud, allergia a farmaci ed altre molecole, cataratta congenita in occhio sinistro (visus spento), cheratocongiuntivite e xeroftalmia, reumatismo fibromialgico primario similspasmofilico, sindrome ansio-depressiva, ipertensione arteriosa, ipoacusia bilaterale; l'esperto di parte giudica la paziente invalida ad ogni proficuo lavoro. F. Ricevuta la replica, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott. Luthi, il quale, nella sua relazione del 28 gennaio 2008, si è riconfermato nelle sue precedenti conclusioni (doc. 65). 4

C-406/2007 Duplicando in data 7 febbraio 2008, l'UAIE ha riproposto la reiezione del gravame. G. Con decisione incidentale del TAF del 14 febbraio 2008, la parte ricorrente è stata invitata a versare un'anticipo di Fr. 300.-corrispondente alle presunte spese ricorsuali. Detta somma è stata versata il 18 marzo 2008. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della 5

C-406/2007 parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, 6

C-406/2007 con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 17 giugno 2007 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 10 gennaio 2006. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 10 gennaio 2005 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 2 maggio 2007, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7

C-406/2007 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. 8

C-406/2007 8. 8.1 A._______ non ha più svolto attività lucrativa dopo il 1979. Si è poi dedicata ai lavori della propria economia domestica. 8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. 9. Dalla documentazione medica ad atti si evince che l'assicurata soffre essenzialmente di una connettivite indifferenziata e fenomeno (lieve) di Raynaud, poliartrosi con protrusione discale C5-C6, intolleranza e allergia a diversi principi attivi di farmaci, sbalzi pressori, ipoacusia bilaterale, cataratta congenita all'occhio sinistro (visus spento), cheratocongiuntivite e xeroftalmia, sindrome ansioso-depressiva reattiva (cfr. perizia medica particolareggiata del 30 maggio 2006, doc. 53 e documentazione esibita in sede di replica). Dopo la data dell'impugnata decisione, con un referto del Dott. Leucci (13 giugno 9

C-406/2007 2007), si accenna ad un reumatismo fibromialgico primario similspasmofilico. Giova in proposito precisare che tali affezioni debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40 % almeno durante un anno. 10. 10.1 Divergenti sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle menzionate affezioni. In effetti, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 50% (doc. 53). Il Dott. Russo, autore della perizia medica esibita in sede di replica, ritiene la paziente del tutto invalida ad ogni proficuo lavoro. Dal canto suo, il Dott. Luthi, medico dell'UAIE, nega qualsiasi incapacità al lavoro di livello pensionabile, sia nell'ambito di un'attività lucrativa consona all'assicurata, sia nella sua qualità di casalinga (doc. 60. 65). 10.2 Il collegio giudicante ritiene che l'assicurata è portatrice di una serie complessa di patologie che, pur considerate nel loro insieme, non provocano alcuna incapacità al lavoro di rilievo. La connettivite indifferenziata, diagnosticata nel 2000, nella specie non causa alcuna invalidità. Si tratta di una patologia autoimmune, caratterizzata da diversi sintomi. Nel caso della ricorrente, l'espressione di tale turba è di moderata entità. Il fenomeno di Raynaud (irrigidimento delle articolazioni, algie varie, ecc.) risulta essere scarsamente evidenziabile, se non dubbio. Dal lato ortopedico/ neurologico la situazione valetudinaria dell'insorgente è compatibile, sia con l'esercizio di un'attività lucrativa non eccessivamente pesante, 10

C-406/2007 sia con l'esecuzione delle più normali faccende domestiche, salvo quelle più pesanti. Infatti, il rachide, pur spinalgico e contratto solo ai gradi estremi, è mobile; la manovra di Lasègue è negativa bilateralmente; lo specifico fenomeno di Raynaud è poco o non apprezzabile sia agli arti inferiori che superiori. La paziente lamenta dolori alle mani in caso di digitopressione ed una lieve riduzione della forza prensile. La mobilità articolare degli arti (inferiori e superiori) è nella norma, i movimenti sono normali, come pure l'andatura; il portamento è eretto. Pertanto, dal punto di vista reumatologico/ortopedico, pur non negando l'esistenza di un complesso patologico degenerativo, questo non è grave a tal punto da impedire lo svolgimento di una regolare attività lucrativa non pesante o di attendere alle usuali faccende domestiche. Dal lato allergologico A._______ presenta diversi problemi che compromettono la sua guarigione da altre malattie. I rapporti d'esame immunologici/allergologici attestano un quadro di lieve/media entità patologica. Questi fenomeni compromettono tuttavia solo marginalmente la sua capacità al lavoro. Per quanto riguarda le altre denunciate affezioni, esse non assumono carattere invalidante perché presenti da molti anni, di natura congenita o perché emendabili con adeguate terapie. Infatti, la nominata è debilitata dalla nascita da un visus spento a sinistra, ma ha potuto svolgere, nel passato, anche attività che richiedono un impegno visivo importante (segretaria, aiuto cucitrice). Le turbe ansio-depressive sono definite solamente come delle “note”. L'instabilità pressoria non causa nessuna patologia cardiovascolare. Visto quanto precede, il collegio giudicante, sulla scorta del giudizio del medico dell'UAIE, è del parere che, nonostante le affezioni di cui l'assicurata è portatrice (di principio non contestate), queste non hanno mai comportato un'incapacità al lavoro, come casalinga o come operaia in attività non eccessivamente pesanti, di livello pensionabile del 40% almeno. 11. 11.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. 11

C-406/2007 11.2 A titolo di spese processuali si prelevano Fr. 300.-, il cui importo viene compensato con l'anticipo già versato. 11.3 Visto l'esito del ricorso non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente Il presidente del collegio: Il cancelliere Francesco Parrino Dario Croci Torti 12

C-406/2007 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: 13

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