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Bundesverwaltungsgericht 16.12.2009 C-4033/2008

16. Dezember 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,417 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione invalidità (decisione del 7 maggio 2...

Volltext

Corte II I C-4033/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 dicembre 2009 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Beat Weber, Madeleine Hirsig, cancelliere Dario Quirici. A._______, patrocinato da Maître José Nogueira Esmorís, Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES- 15006 A Coruña, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione invalidità (decisione del 7 maggio 2008). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-4033/2008 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di due figli, muratore di formazione e residente in (...), ha lavorato in Svizzera, da ultimo come macchinista, dal 1985 al 1991, versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 2 novembre 1992 l'assicurato ha formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del canton Berna (UAI-BE) una domanda di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). Dopo avere eseguito le delucidazioni mediche necessarie, le quali hanno evidenziato, sostanzialmente, la diagnosi di lombalgie croniche con discopatia L5/L1 ed ernia del disco mediale, l'UAI-BE ha riconosciuto all'assicurato, mediante delibera del 19 maggio 1993, il diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 20 agosto 1992 e ad una rendita intera dal 1° aprile 1993, con revisione prevista per il 1° luglio 1994 (doc. 9 a 26). Dando seguito a questa delibera, l'"...", la cassa di compensazione del datore di lavoro dell'assicurato, ha emesso le rispettive decisioni il 24 agosto 1993, concedenti la mezza rendita dal 1° agosto 1992 al 31 marzo 1993, a favore dell'assicurato e, a titolo completivo, di sua moglie e dei suoi figli, e la rendita intera dal 1° aprile 1993 (doc. 27 e 28). B. Agli atti figurano, in particolare, i documenti seguenti: - il questionario per il datore di lavoro, del 24 novembre 1992, dal quale si evince che l'assicurato ha lavorato come macchinista, dal 3 gennaio 1985 al 26 agosto 1991, per la ditta "...", eseguendo da ultimo quaranta ore alla settimana, e che avrebbe percepito nel 1992 un salario mensile di Fr. 3'722.- (doc. 5), - un rapporto reumatologico del Prof. G._______ e dei dott.ri M._______ e L._______ dell'(...), stilato il 29 giugno 1994, facente stato della diagnosi di sindrome dolorosa somatoforme cronicizzata, con discrepanza tra le risultanze somatiche oggettivabili e i dolori riferiti dall'assicurato, e dal quale si evince pure che quest'ultimo presenta uno stato generale di salute molto buono, che la sua capacità Pagina 2

C-4033/2008 lavorativa è completa e che è necessario procedere ad una revisione della rendita (doc. 33), - un rapporto della "..." di (...), del 22 dicembre 1994, incaricata dall' UAI-BE di verificare le possibilità di reinserimento professionale dell'assicurato, nel quale si attesta che quest'ultimo ha interrotto di propria iniziativa, il 31 ottobre 1994, le misure professionali iniziatesi il 17 ottobre precedente (doc. 38), - un rapporto dell'UAI-BE, del 23 dicembre 1994, nel quale è costatata l'impossibilità di determinare la capacità lavorativa dell'assicurato a causa dell'interruzione da parte di quest'ultimo delle misure di reinserimento professionale (doc. 39), - un rapporto medico intermedio del dott. W._______, medico curante dell'assicurato, del 18 maggio 1995, nel quale è riportato testualmente: "Sowohl im Bereich der physischen wie auch der psychischen Haltung zeichnet sich eine Besserung ab [...] Eine schrittweise Steigerung bis zur vollen Arbeitsfähigkeit für körperlich leichte Tätigkeiten ist anzustreben. Ich habe dem Patienten klar zu machen versucht, dass ihm die IV keine Rente zahlen, sondern helfen will, in einem geeigneten Beruf wieder erwerbsfähig zu werden. Der Patient hat die begonnene Abklärung nach wenigen Tagen wegen ihm unerträglich scheinenden Schmerzen abgebrochen. Ich bin überzeugt, dass dabei psychische Faktoren eine wesentliche Rolle gespielt haben: Der Patient hat die rheumatologische Abklärung im Inselspital extrem negativ erlebt und mit einer riesigen Frustration darauf reagiert [...]" (doc. 40), - una lettera dell'UAI-BE, del 19 ottobre 1995, con la quale l'UAIE è stato messo in possesso dell'incarto, dopo il rientro dell'assicurato in ... a fine settembre 1995, ed è stato reso attento al rapporto neurologico dell'(...) del 29 giugno 1994 e alla necessità di procedere ad una revisione (doc. 51 e 53), - una comunicazione della Cassa svizzera di compensazione, con la quale quest'ultima ha informato l'assicurato di essere subentrata all'"..." nel pagamento delle rendite d'invalidità a decorrere dal 1° ottobre 1995 (doc. 54), - una lettera dell'H._______, del 21 febbraio 2005, con la quale Pagina 3

C-4033/2008 quest'ultima, in qualità d'assicuratore previdenza professionale, chiede all'UAIE se ci sono stati cambiamenti riguardo alla rendita d'invalidità versata all'assicurato (doc. 57). C. Il 19 maggio 2005 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha iniziato una procedura di revisione della rendita (doc. 59), nell'ambito della quale si è procurato, tra gli altri, i documenti seguenti: - il questionario per la revisione della rendita, del 19 gennaio 2006, dal quale risulta che l'assicurato non esercita più alcuna attività lavorativa (doc. 67), - un referto di risonanza magnetica nucleare del rachide lombare, del 2 novembre 1999 (doc. 69), - un rapporto del dott. H._______, presso la "...", del 4 ottobre 2005, nel quale è posta, in particolare, la diagnosi di lombalgie e cervicalgie croniche (doc. 70), - una perizia medica dettagliata CH/E20 del dott. T._______, del 2 novembre 2005, nella quale è diagnosticata una lombosciatalgia destra con patologia erniaria del disco L5-S1 e stabilito un grado d'invalidità del 100% per l'ultimo lavoro svolto (doc. 71), - un certificato del dott. Ab._______, presso la "...", dell'11 maggio 2006, facente stato di un'ernia discale L5/S1 (doc. 73). D. Su richiesta del dott. H._______, medico dell'UAIE, è stata disposta una perizia medica pluridisciplinare presso la (...) (doc. 88). Detta perizia è stata redatta dal dott. Ca._______ il 10 settembre 2007 (doc. 113), dopo l'esecuzione degli accertamenti ambulatoriali necessari dal 3 al 9 giugno 2007, sulla base di referti radiologici esperiti dalla dott.ssa Ro._______ il 6 giugno 2007 (doc. 108 e 109), di un rapporto neurologico del dott. Bi._______, del 12 giugno 2007, corredato di un esame elettroneuromiografico del 6 giugno 2007 (doc. 110 e 111), e di un rapporto di valutazione della capacità funzionale, del 12 luglio 2007 (doc. 112), stilato dallo stesso dott. Ca._______ e Pagina 4

C-4033/2008 dall'ergonomista Co._______. Nella perizia è posta la diagnosi di sindrome lombo-vertebrale, rispettivamente lombo-spondilogena con fulcro focalizzato all'altezza del versante articolare lombosacrale di destra in presenza di alterazioni degenerative plurisegmentali, senza componente radicolare, di sindrome cervico-vertebrale in presenza di alterazioni segmentali degenerative C5/C6, di periartropatia tendinotica della spalla destra e di disturbi condropatici, piuttosto femoro-patellari, delle ginocchia bilaterale. Per quanto riguarda la capacità lavorativa, nella perizia è rilevato che l'attività svolta in precedenza, quale operaio di fabbrica adibito alla gestione e al controllo di macchinari per l'assemblaggio di munizioni militari, non è più medicalmente esigibile, mentre sono esigibili lavori leggeri o medio-pesanti, a tempo pieno e con la possibilità di cambiare regolarmente la posizione di lavoro. E. L'UAIE ha trasmesso l'incarto per apprezzamento al proprio servizio medico, nella persona del dott. H._______. Nel suo rapporto conclusivo del 31 ottobre 2007, quest'ultimo ha considerato sostanzialmente, dopo avere riformulato la nota diagnosi, che l'incapacità lavorativa dell'assicurato è nulla, in attività confacenti, dal 12 luglio 2007 (doc. 122). L'UAIE ha quindi proceduto al calcolo del grado d'invalidità, il 6 dicembre 2007, determinando per il 2006, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS), un salario mensile da valido di Fr. 5'676.30 e un salario mensile da invalido di Fr. 4'933.11, relativo ad attività confacenti leggere, ridotto del 15% per tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato, ossia Fr. 4'193.14, per cui ha ottenuto una perdita di guadagno del 26.13%, corrispondente ad un grado d'invalidità pari al 26% (doc. 123). F. In considerazione del fatto che il dott. H._______ non si è pronunciato sull'esistenza o meno di un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, l'UAIE ha ritenuto opportuno sottoporre nuovamente il caso al proprio servizio medico, nella persona della dott.ssa K._______. Nella sua presa di posizione del 10 gennaio 2008, Pagina 5

C-4033/2008 quest'ultima ha stabilito, una volta esposta la nota diagnosi, un'incapacità lavorativa completa nell'attività abituale, a decorrere dal 1° aprile 1993, e del 20% in attività di sostituzione confacenti, come quelle di sorvegliante di parcheggio, magazziniere o venditore, a partire dal 18 maggio 1995, data del rapporto del dott. W._______, affermando che da esso risulta un miglioramento importante dello stato di salute dell'assicurato, da allora rimasto stabile (doc. 126 e 126.1). L'UAIE ha così effettuato un nuovo calcolo del grado d'invalidità, il 24 gennaio 2008, determinando per il 2006, secondo i dati dell'UFS, un salario mensile da valido di Fr. 5'676.30 e un salario mensile da invalido di Fr. 4'690.47, relativo ad attività confacenti leggere, ridotto del 5% per tenere conto delle circostanze personali dell'assicurato e considerato nella misura dell'80%, ossia Fr. 3'564.76, per cui ha ottenuto una perdita di guadagno del 37.20%, corrispondente ad un grado d'invalidità pari al 37% (doc. 127). G. Il 1° febbraio 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con il quale ha preannunciato all'assicurato la soppressione del diritto alla rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare sue eventuali osservazione entro un termine di trenta giorni (doc. 128). L'assicurato si è opposto al progetto di decisione con scritto del 22 febbraio 2008, facendo valere dolori alla spalla e al rachide (doc. 131), ed ha esibito nuova documentazione medica, ossia: un referto di tomografia assiale computerizzata dell'addome pelvico, del 25 novembre 1998; un referto di risonanza magnetica nucleare del rachide lombare, del 5 novembre 1999; un rapporto del dott. I._______, del 14 novembre 1999, e un altro del dott. An._______, del 5 ottobre 2005, entrambi facenti stato della diagnosi d'ernia discale L5/S1; un rapporto del dott. D._______, del 12 maggio 2004, nel quale è diagnosticato, in particolare, un dolore toracico atipico; un rapporto del dott. H._______, del 22 febbraio 2008, e un altro del dott. G._______, del 28 febbraio 2008 (doc. 133 a 138). La dott.ssa K._______ ha preso conoscenza di questi documenti medici e, nel suo rapporto del 27 marzo 2008, ha costatato che essi non apportano nulla di nuovo rispetto allo stato di salute dell'assicurato, per cui l'apprezzamento del caso rimane invariato (doc. Pagina 6

C-4033/2008 140). Il 7 maggio 2008 l'UAIE ha emanato una decisione, mediante la quale ha accertato che l'assicurato non ha più diritto di percepire una rendita d'invalidità svizzera a decorrere dal 1° luglio 2008 (doc. 142). H. Contro questa decisione, rappresentato dall'avvocato Esmorís, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 18 giugno 2008, chiedendo, sostanzialmente, di annullarla e di riconoscere il suo diritto di continuare a percepire una rendita intera d'invalidità anche dopo il 30 giugno 2008. L'UAIE ha risposto il 13 ottobre 2008, rilevando la fondatezza della propria decisione e proponendo perciò il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha replicato il 28 novembre 2008, ribadendo le proprie conclusioni, ed ha prodotto un referto di tomografia computerizzata del 13 luglio 2009, da cui risulta la diagnosi di sospetta lesione discale L4- L5. I. Con decisione incidentale del 2 dicembre 2008, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.-. Il relativo versamento è stato effettuato il 16 dicembre 2008. La dott.ssa K._______ ha in seguito preso conoscenza del nuovo documento medico esibito dal ricorrente con la replica e, nel suo rapporto del 25 agosto 2009, ha considerato che esso conferma gli esami svolti precedentemente, per cui la valutazione del caso rimane immutata (doc. 145). L'UAIE ha quindi presentato la duplica il 3 settembre 2009, riaffermando le proprie conclusioni di rigetto del ricorso e conseguente conferma della decisione impugnata. Diritto: Pagina 7

C-4033/2008 1. 1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), in vigore dal 1° gennaio 2003. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile, nella misura in cui è stato presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che pure l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- è stato versato nei termini. Pagina 8

C-4033/2008 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore Pagina 9

C-4033/2008 dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4). 3. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della LAI al momento della decisione impugnata, tenuto conto del principio secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). A questo proposito, deve essere precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione). Ne consegue che, il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni. 4. 4.1 Ai sensi dell'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 4.2 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto Pagina 10

C-4033/2008 l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 4.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI e 28 cpv. 2 LAI del 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI del 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità europea e vi risiede. 4.4 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). 4.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a). 5. Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione del 7 maggio 2008, con la quale l'UAIE gli ha soppresso la rendita d'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2008. Pagina 11

C-4033/2008 6. 6.1 Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. 6.2 Conformemente all'art. 87 cpv. 2 dell'Ordinanza federale sull'assicurazione invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Al fine di giudicare se sussistono indizi sufficienti per ritenere verosimile una modifica rilevante del grado d'invalidità, si deve considerare il periodo tra la decisione iniziale e quella che pronuncia la revisione. Decisioni intercalari sono pertinenti unicamente se sono state emesse sulla base di una nuova valutazione materiale del grado d'invalidità, ossia dopo delucidazione dei fatti, apprezzamento delle prove e esecuzione del raffronto dei redditi (DTF 133 V 108). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). 6.3 In concreto, le decisioni iniziali sono state pronunciate il 24 agosto 1993 (doc. 27 e 28). Ne consegue che il periodo di riferimento per giudicare se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità, tale da giustificare una riduzione o la soppressione della rendita, è quello tra il 24 agosto 1993 e il 7 maggio 2008, data della decisione impugnata (doc. 142). Pagina 12

C-4033/2008 È doveroso ancora rilevare che, nella comunicazione all'"..." della delibera del 19 maggio 1993 (doc. 26), l'UAI-BE aveva previsto una revisione della rendita per il 1° luglio 1994. A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1). 7. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109). 8. 8.1 In concreto, al ricorrente è stato riconosciuto il diritto ad una mezza rendita d'invalidità dal 20 agosto 1992 e ad una rendita intera dal 1° aprile 1993, come conseguenza di lombalgie croniche con ernia discale che gli hanno impedito di continuare a svolgere il suo ultimo lavoro di macchinista. Pagina 13

C-4033/2008 8.2 Dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalla perizia pluridisciplinare del dott. Ca._______, della (...), del 10 settembre 2007 (doc. 112 e 113), si evince che il ricorrente soffre, essenzialmente, di una sindrome lombo-vertebrale, di una sindrome cervico-vertebrale, di una periartropatia della spalla destra e di disturbi condropatici alle ginocchia. Questa diagnosi è condivisa da tutti gli specialisti, sia dai medici dell'UAIE e dai periti esterni, sia dai medici che hanno visitato il ricorrente in Spagna, per cui il collegio giudicante non intravede nessun motivo per discostarsene, nella misura in cui essa è rimasta praticamente immutata durante il periodo in esame. 9. 9.1 Dal rapporto di valutazione della capacità funzionale - EFL, redatto dal dott. Ca._______ e dall'ergonomista Co._______ il 12 luglio 2007 (doc. 112), si evince che le affezioni di cui soffre il ricorrente si traducono, essenzialmente, in una diminuita caricabilità del rachide lombo-cervicale e del cinto scapolare. Il quadro clinico è descritto come caratterizzato da una funzione dell'insieme ben conservata del rachide lombare, senza contratture muscolari e senza alterazioni del trofismo cutaneo lungo tutta l'estensione toracale e lombare, in presenza di zone d'irritazione medio-basso cervicale con limitazione terminale del movimento di rotazione verso destra, e di scroscii, da ambo i lati, sottocromiali più intensi a destra, con funzione praticamente simmetrica senza insufficienza della cuffia dei rotatori, e scroscii con dolenzia palpatoria retropatellare bilaterale, più marcata a destra, con lieve ipotrofia del quadricipite senza deficit funzionale. Il quadro neurologico risulta essere normale e, radiologicamente, sono individuabili una degenerazione segmentale C5-C6 e delle discopatie praticamente in quasi tutti i segmenti lombari, senza reperto erniario focale di rilievo. I periti hanno inoltre costatato che, in considerazione del quadro complessivo effettivamente oggettivabile, così come delle valutazioni cliniche e paracliniche, la correlazione con l'intensità dei disturbi descritta dal ricorrente risulta essere solo parziale e che, pertanto, appare ragionevole considerare che il ricorrente possiede sufficienti potenzialità per ottenere delle prestazioni migliori rispetto a quanto mostrato nei test. Essi hanno quindi specificato che l'attività svolta in precedenza dal ricorrente, quale operaio di fabbrica adibito alla gestione e controllo di macchinari per l'assemblaggio di munizioni Pagina 14

C-4033/2008 militari, risulta essere medicalmente non più esigibile, mentre lavori leggeri o medio-pesanti, a tempo pieno e con la possibilità di cambiare regolarmente la posizioni di lavoro, sono esigibili. Nel rapporto di sintesi della perizia (doc. 113), il dott. Ca._______, riferendosi all'esito dell'esame EFL, ha considerato che possono entrare in linea di conto delle attività da leggere a tutt'al più mediopesanti, sull'arco di tutta una giornata, con possibilità di libera scelta o, perlomeno, di cambiamento regolare della posizione di lavoro senza movimenti o posizioni inergonomiche per il tronco, compreso il rachide cervicale, con ingaggio limitato degli arti inferiori in posizioni accovacciate o inginocchiate e degli arti superiori sopra l'orizzontale. Egli ha inoltre osservato che non è possibile prendere posizione con sufficiente attendibilità sul decorso effettivo del grado d'inabilità lavorativa dall'inizio degli anni Novanta ad ora. 9.2 Fondandosi su questa valutazione, il dott. H._______, medico dell'UAIE, ha quindi stabilito, nel suo rapporto conclusivo del 31 ottobre 2007 (doc. 122), una capacità lavorativa completa, a partire dal 12 luglio 2007, in attività confacenti. Chiamata a pronunciarsi in proposito, la dott.ssa K._______, medico dell'UAIE, ha ritenuto, nella sua presa di posizione del 10 gennaio 2008 (doc. 126 e 126.1), redatta sulla base delle risultanze dell'incarto, che vi è stato un miglioramento significativo a partire dal 18 maggio 1995, data del rapporto del dott. W._______ (doc. 40), medico curante del ricorrente, e che lo stato di salute è rimasto stabile in seguito, come rilevato dagli esperti della (...). Nonostante quest'ultimi abbiano ritenuto una capacità lavorativa completa in attività confacenti, la dott.ssa K._______ ha fissato all'80% la capacità lavorativa del ricorrente in tali attività. Invitata ulteriormente ad esprimersi in merito alla documentazione medica esibita in fase d'opposizione al progetto di decisione ed in fase di ricorso, la dott.ssa K._______, nelle sue prese di posizione del 27 marzo 2008 (doc. 140) e del 25 agosto 2009 (doc. 145), ha osservato, in particolare, come il dott. G._______ abbia concluso, nel suo rapporto del 28 febbraio 2008 (doc. 138), sulla base di referti di risonanza magnetica nucleare (RMN) e d'elettromiogramma (EMG) effettuati il 27 febbraio 2008, ad una limitazione funzionale per delle attività implicanti il porto di carichi ed il mantenimento di posizioni Pagina 15

C-4033/2008 forzate, negando la necessità di un intervento chirurgico. Nella misura in cui l'ultimo esame IRM del rachide, eseguito il 10 luglio 2009, non evidenzia nuovi elementi significativi, il medico dell'UAIE ha pertanto ritenuto che dall'incarto risulta come, dopo un periodo relativamente critico, lo stato di salute del ricorrente sia migliorato a decorrere dal giorno del rapporto del dott. W._______ e si sia mantenuto stabile, osservando che tali conclusioni corrispondono a quelle dei medici spagnoli, in particolare del dott. G._______. 10. Visto quanto precede, e specialmente le contraddizioni relative alla capacità lavorativa (100% per il dott. H._______ e 80% per la dott.ssa K._______) ed alla riduzione del grado d'invalidità per circostanze personali, fissata dall'UAIE dapprima al 15% e poi al 5%, è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE per complemento d'istruzione. 10.1 Secondo l'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Benché questa disposizione permetta solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata in concreto, se si considerano le contraddizioni che palesa l'incarto riguardo alla capacità lavorativa e alla riduzione del grado d'invalidità per circostanze personali. 10.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria per determinare il grado della capacità lavorativa durante il periodo dal 24 agosto 1993 al 7 maggio 2008 (periodo d'esame giudiziario), e giustificare la discrepanza tra le valutazioni dei propri medici in proposito, come pure stabilire l'ampiezza della riduzione del grado d'invalidità per circostanze personali, esplicitandone le ragioni. A questo fine, l'UAIE sottoporrà l'intero incarto al proprio servizio medico, il quale quantificherà la capacità lavorativa dettagliando e giustificando le proprie conclusioni. Una volta che il servizio medico si sarà pronunciato in questo senso, l'UAIE effettuerà un adeguato e circostanziato raffronto dei redditi, tenendo conto, per quanto concerne la riduzione per circostanze personali, della giurisprudenza federale in materia (DTF 126 V 75), ed emanerà quindi una nuova decisione impugnabile. 11. Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe Pagina 16

C-4033/2008 a carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura, non sono prelevate spese processuali e l'anticipo di Fr. 300.-, versato il 16 dicembre 2008, è retrocesso al ricorrente. Conformemente all'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). In concreto, considerato che il ricorrente ha agito per il tramite di un rappresentante professionale, per cui ha dovuto sostenere spese indispensabili e relativamente elevate, è giustificato assegnarli un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-, da porre a carico dell'UAIE (art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 17

C-4033/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione dell'UAIE del 7 maggio 2008 è annullata. 2. Gli atti sono rinviati all'UAIE, affinché proceda conformemente a quanto esposto al considerando 10.2. 3. Non si prelevano spese processuali. Al ricorrente è rimborsato l'anticipo di Fr. 300.-, versato il 16 dicembre 2008. 4. Al ricorrente si assegna un'indennità per spese ripetibili di Fr. 800.-. 5. Comunicazione: - al rappresentante del ricorrente (Raccomandata/AR); - autorità inferiore (n. di rif. ...); - all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici Pagina 18

C-4033/2008 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 19

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