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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2014 C-4007/2014

19. Dezember 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·912 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 giugno 2014)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-4007/2014

Sentenza d e l 1 9 dicembre 2014 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 5 giugno 2014).

C-4007/2014 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 5 giugno 2014, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessata il 30 luglio 2012. 2. Il 12 luglio 2014, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 5 giugno 2014 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, l'annullamento della decisione impugnata. Si è in particolare doluta di un'errata valutazione delle sue condizioni di salute e della sua capacità lavorativa (doc. TAF 1). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. Nella risposta al ricorso del 22 agosto 2014, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Ha rinviato alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone B._______ del 14 agosto 2014, secondo la quale, in virtù della perizia in medicina interna del luglio 2012, della perizia reumatologica del dicembre 2012, della perizia neurologica del maggio 2013 e della perizia psichiatrica del giugno 2013 – perizie che sono conformi ai criteri di una perizia neutrale specialistica – la ricorrente è abile al lavoro al 100% in una qualsiasi attività lucrativa da dicembre del 2012, di modo che non è adempito il presupposto di un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno per potere pretendere all'assegnazione di una rendita d'invalidità svizzera (doc. TAF 3). 5. Nella replica datata 9 ottobre 2014, l'insorgente si è riconfermata nelle argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 12 luglio 2014 (doc. TAF 6), atto di replica che è poi stato trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza con provvedimento del 27 ottobre 2014 (doc. TAF 7). 6. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 4

C-4007/2014 Pagina 3 novembre 2014 (notificata il 17 novembre 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 9]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 5 dicembre 2014, un anticipo di fr. 400.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il 5 dicembre 2014, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 400.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 7. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). 8. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 9. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

C-4007/2014 Pagina 4 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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