Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.09.2012 C-3974/2012

14. September 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·695 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione invalidità (decisione del 19 giugno 2012)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3974/2012

Sentenza d e l 1 4 settembre 2012 Composizione

Giudice unico: Francesco Parrino, Cancelliere: Dario Croci Torti.

Parti

A._______, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 19 giugno 2012).

C-3974/2012 Pagina 2

Ritenuto in fatto e considerato in diritto: mediante decisione del 19 giugno 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso, con effetto dal 1° agosto 2012, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio il cittadino italiano A._______, nato il ; con scritto datato martedì 17 giugno 2012 (recte: martedì 17 luglio 2012), consegnato alla posta il 19 luglio 2012, l'interessato ha inviato all'Ufficio AI summenzionato "un'opposizione preventiva" nella quale afferma che la sua situazione medica non è ancora stabile e si riserva di produrre ulteriori esami in corso chiedendo una proroga del termine a tal fine; allega una prenotazione per un esame RMN previsto per il 20 luglio 2012; l'UAIE ha trasmesso tale scritto allo scrivente Tribunale amministrativo federale; mediante ordinanza del 9 agosto 2012, questo Tribunale ha impartito a A._______ un termine scadente il 24 agosto successivo, per precisare le conclusioni e i motivi del gravame, come prescritto dall'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), avvertendolo nel contempo che in caso di mancata risposta entro il termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile; questo scritto è stato notificato all'interessato il 24 agosto 2012 come si evince dall'avviso di ricevimento ad atti; visto questa notifica, questo Tribunale ha sospeso il caso fino ad oggi; la parte interessata non ha dato tuttavia seguito all'ordinanza del 9 agosto 2012 nel termine impartito né sino ad ora; lo scritto di A._______ manca inequivocabilmente di motivazioni, si limita ad annotare che degli esami saranno effettuati il 20 luglio 2012 ed a chiedere un termine supplementare per perfezionare le sue intenzioni che, appunto, mancano; l'interpellato, non solo non ha risposto all'ordinanza di questo Tribunale del 9 agosto scorso, ma nemmeno ha inviato i risultati di detti esami;

C-3974/2012 Pagina 3 facendo difetto i requisiti formali previsti dall'art. 52 PA, è necessario applicare la comminatoria contenuta nell'ordinanza del 9 agosto 2012 e non entrare nel merito della comunicazione del 17 luglio 2012

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)

Il giudice unico: Il cancelliere:

Francesco Parrino Dario Croci Torti

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-3974/2012 — Bundesverwaltungsgericht 14.09.2012 C-3974/2012 — Swissrulings