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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2015 C-3932/2015

31. August 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·803 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 18 maggio 2015)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3932/2015

Sentenza d e l 3 1 agosto 2015 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentato dall'avv. Elsa Miggiano e dall'avv. Manuela Miggiano, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità; domanda di rendita (decisione del 18 maggio 2015).

C-3932/2015 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 18 maggio 2015, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 14 settembre 2014. 2. Il 18 giugno 2015, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la menzionata decisione dell'UAIE mediante il quale ha chiesto di accertare e poi dichiarare il suo diritto a percepire una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 14 settembre 2014 (data della richiesta volta all'ottenimento di una rendita). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 6 luglio 2015 (notificata il 13 luglio 2015; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 17 agosto 2015, un anticipo di fr. 400.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il 17 agosto 2015, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 400.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 5. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L'insorgente, benché invitato da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il

C-3932/2015 Pagina 3 versamento integrale dell'importo di fr. 400.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 6 luglio 2015. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3932/2015 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentanti del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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