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Corte III C-392/2012
Sentenza d e l 1 7 agosto 2012 Composizione
Francesco Parrino: giudice unico Dario Croci Torti: cancelliere
Parti
A._______, ricorrente,
Contro
Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione facoltativa, decisione su opposizione del 22 dicembre 2011.
C-392/2012 Pagina 2
Fatti: A. A._______, cittadino svizzero residente in Italia, nato il , ha aderito a partire dal 1° gennaio 1967 all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per gli Svizzeri all'estero (doc. 1, 2). B. In data 8 marzo 2011, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha constatato che il nominato non aveva ancora fornito la dichiarazione dei redditi/sostanza ed i giustificativi per accertare la tassazione contributiva del 2010 e lo invitava a provvedere entro 30 giorni (doc. 196). L'interpellato non ha dato seguito a tale invito per cui in data 13 settembre 2011 la CSC ha proceduto ad una tassazione d'ufficio (doc. 200 = doc. 241), aumentando del 30% la precedente tassazione del 2009, che era stata calcolata in base ad un reddito di 7'600 franchi (doc. 194), ottenendo quindi un nuovo reddito sottoposto a tassazione di 9'800 franchi (contributi in totale di 1'008.40 franchi). A._______ ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento con atto datato 6 ottobre 2011 (doc. 243), chiedendo un ricalcolo del reddito imponibile (e dei conseguenti contributi) sulla base di un reddito complessivo di 9'644 Euro. Produce documentazione giustificativa. Con lettera dell'8 novembre 2011, la CSC ha fatto presente che con i dati da lui esibiti, il reddito accertato ammonterebbe a 11'500 franchi (invece di 9'800 franchi), per cui i contributi aumenterebbero a 1'183.35 franchi (invece di 1'008,40 franchi). La Cassa ha quindi offerto all'interessato la possibilità di ritirare l'opposizione pur precisando che anche se l'opposizione fosse stata ritirata, al momento in cui la decisione entrerà in forza, la Cassa avrebbe potuto, se opportuno, rivederla nel senso esposto (doc. 248). L'interpellato non ha risposto a tale scritto. Mediante nuova decisione su opposizione del 20 dicembre 2011, la CSC ha fissato i contributi in 1'183.35 franchi sulla scorta di un reddito accertato di 11'500 franchi (doc. 258). Questa decisione è stata accompagnata da una lettera del 22 dicembre 2011 (doc. 260).
C-392/2012 Pagina 3 C. Con il ricorso depositato il 16 gennaio 2012, A._______ fa presente che il reddito complessivo da lui realizzato è di 9'644 Euro. Produce documenti fiscali italiani in parte già ad atti. Spiega di come lui sia contitolare con partecipazione al 30% di una società in accomandita semplice che ha conseguito un reddito netto nel 2010 di 29'448 Euro. Chiede il ricalcolo di quanto dovuto in quanto i contributi dovuti sono particolarmente gravosi e impossibili da corrispondere. D. Nelle sue osservazioni ricorsuali del 29 febbraio 2012, la CSC propone la reiezione dell'impugnativa spiegando che ad A._______ è stata offerta la possibilità di ritirare l'opposizione da lui formulata il 6 ottobre 2011 contro la decisione iniziale del 13 settembre 2011. La nuova decisione rettificativa scaturisce dai dati da lui forniti. E. Con ordinanza del 6 marzo 2012, il Tribunale amministrativo federale ha invitato A._______ a volersi pronunciare in merito alle osservazioni ricorsuali della CSC, entro 30 giorni dalla ricezione dell'ordinanza stessa. L'interpellato non ha esercitato il suo diritto di replica.
Diritto: 1. In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
C-392/2012 Pagina 4 LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. In merito al diritto applicabile, può essere precisato che a partire dal 1° gennaio 2008, la procedura è retta dall'ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF, RS 831.111), nel suo tenore in vigore dopo la modifica del 16 marzo 2007, pur rammentando il principio che le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui sono avvenuti i fatti giuridicamente rilevanti (DTF 130 V 445 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2). 4. 4.1 Nelle specie l'insorgente contesta la tassazione emanata il 22 dicembre 2011. Questa fa seguito ad una lettera dell'8 novembre 2011, mediante la quale, nell'ambito della procedura d'opposizione, si avvisava l'opponente, sulla scorta dei documenti da lui esibiti in quella sede, che l'amministrazione si vedeva nell'obbligo di ricalcolare i contributi dovuti sulla scorta dei nuovi dati e non più d'ufficio come la decisione originale del 13 settembre 2011. 4.2 4.2.1 Va qui rilevato, sebbene non costituisca la materia del contendere, che la CSC ha applicato con lettera dell'8 novembre 2011 la procedura della "reformatio in pejus" in modo regolare. Secondo l'art. 12 dell'ordinanza sulla parte generale del diritto della assicurazioni sociali dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS 830.11), l'assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell'opponente e può modificare la decisione a favore o a sfavore di questi; tuttavia, se intende modificare la decisione a sfavore dell'opponente, concede a quest'ultimo la possibilità di ritirare l'opposizione (art. 12 cpv. 2 OPGA).
C-392/2012 Pagina 5 4.2.2 Nella specie, la lettera dell'8 novembre 2011 rispetta queste disposizioni legali, concede all'opponente un adeguato termine per rispondere e/o ritirare l'opposizione del 6 ottobre 2011 ed è stata inviata per raccomandata. L'interpellato non ha risposto a tale scritto. La CSC era dunque in diritto di emanare una decisione su opposizione conformemente ai dati forniti dall'assicurato in sede d'opposizione e rinunciare quindi ad un tassazione d'ufficio. 4.3 4.3.1 Ora, se si esamina la decisione su opposizione del 22 dicembre 2011, alle luce delle obiezioni espresse in sede di ricorso, non si può che constatare come, anche in questo caso, la soluzione adottata dalla CSC è leggermente più favorevole di quella proposta dal ricorrente. Infatti, A._______ ammette che dalla società in accomandita semplice, di cui egli è partecipe al 30%, ha percepito un compenso di 8'834 Euro (30% di 29'448). Il ricorrente avanza invece un reddito complessivo di 9'644 Euro riferendosi al rigo RN1 della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2011 (periodo d'imposta 2010; doc. 225). Questo importo non risulta ben specificato, per cui è da ritenere quello precedente, peraltro più favorevole per l'interessato. 4.3.2 Ora, correttamente, la CSC ha proceduto al calcolo del reddito imponibile nel seguente modo: - ha convertito il reddito di 8'834 Euro al cambio medio Euro/Franco di 1.3169, ottenendo un importo di 11'633 franchi; - secondo gli art. 9 LAVS, 18 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 (OAVS, RS 831.101) e 14 cpv. 2 OAF, occorre dedurre da tale importo un interesse del 2% del capitale investito: il capitale da lui investito corrisponde a 3'098 Euro che è il 30% del capitale complessivo della società in accomandita semplice (10'329 Euro; doc. 235), ossia (stesso cambio) 4'080 franchi; il 2% di questo importo corrisponde a 81.60 franchi; da 11'633 franchi occorre dunque dedurre 81.60 franchi; - il risultato di 1'551,40 franchi arrotondato ad 11'500 franchi corrisponde al reddito di tassazione. 4.3.3 I relativi contributi consistono in franchi 1'127 (9.8%, art. 13b OAF; ) ai quali devono essere aggiunti gli oneri amministrativi del 5% (art. 18°
C-392/2012 Pagina 6 OAF), ossia 56.35, il che comporta un dare contributivo AVS/AI per il 2010 di 1'183.35 franchi. 5. 5.1 In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione su opposizione confermata. 5.2 Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice unico (art. 85 bis cpv. 3 LAVS). 5.3 Non si prelevano spese processuali (art. 85 bis cpv. 2 LAVS) né si assegnano indennità per le spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese ripetibili. 3. Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata A/R) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
C-392/2012 Pagina 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: