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Bundesverwaltungsgericht 24.01.2008 C-3917/2007

24. Januar 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·852 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | prestazioni dell'assicurazione invalidità

Volltext

Corte II I C-3917/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 4 gennaio 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Johannes Frölicher, Eduard Achermann, cancelliera Paola Carcano. S._______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3917/2007 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 24 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a S._______, cittadino italiano, nato il _______, che la sua domanda presentata il 29 marzo 2004, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, era stata respinta per carenza d'invalidità di grado pensionabile, che, con ricorso del 4 giugno 2007 consegnato alla posta il medesimo giorno, S._______, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce: una relazione ortopedica del 4 giugno 2007, una decisione del 19 novembre 1999 della Commissione medica di prima istanza dell'Azienda Sanitaria Locale no. 1 di Venosa (PZ) giusta la quale l'assicurato è invalido al 55%, un referto di un esame EMG-ENG del 19 maggio 2006, un certificato medico ed una prescrizione medica del 24 settembre 2006 del Dott. A._______, un certificato medico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 21 febbraio 2007 oltre ad un certificato medico ed una prescrizione medica del 1° aprile 2007 del Dott. A._______, che, chiamata a pronunciarsi sul merito, l'amministrazione ha sottoposto l'incarto al Dott. S._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 3 dicembre 2007, ha posto in evidenza la necessità di completare l'istruttoria acquisendo agli atti una nuova perizia medica su modello 213 oltre ad un M8, che, l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 6 dicembre 2007, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 12 dicembre 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante; entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa, che, in data 14 dicembre 2007, lo scrivente Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente per conoscenza le osservazioni Pagina 2

C-3917/2007 dell'amministrazione, che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. S._______, nella sua relazione medica del 3 dicembre 2007, che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 24 aprile 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. Pagina 3

C-3917/2007 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. ________), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Paola Carcano Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 4

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