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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2015 C-3810/2015

31. August 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·854 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Affiliazione obbligatoria all'istituto collettore | Previdenza professionale / Affiliazione d'ufficio (decisione del 5 giugno 2015)

Volltext

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Corte III C-3810/2015

Sentenza d e l 3 1 agosto 2015 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentata dalla sig.ra B._______, ricorrente,

contro

Fondazione istituto collettore LPP, Stabile Gerre 2000, casella postale 224, 6928 Manno, autorità inferiore.

Oggetto

Previdenza professionale / Affiliazione d'ufficio (decisione del 5 giugno 2015).

C-3810/2015 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 5 giugno 2015, la Fondazione istituto collettore LPP ha deciso l'affiliazione d'ufficio dell'interessata all'Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al 1° febbraio 2014, dalla segnalazione della competente cassa di compensazione AVS risultando che, a decorrere dal 1° febbraio 2014, l'interessata aveva corrisposto ai propri dipendenti dei salari soggetti alla previdenza professionale e la medesima non avendo apportato la prova, entro il termine impartito, dell'affiliazione ad un istituto di previdenza registrato. La Fondazione ha altresì posto a carico dell'interessata i costi della decisione pari a fr. 450.- e le tasse d'affiliazione d'ufficio pari a fr. 375.- (secondo il regolamento costi della Fondazione Istituto collettore LPP). 2. Il 17 giugno 2015, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la menzionata decisione della Fondazione Istituto collettore LPP mediante il quale ha chiesto l'annullamento dell'affiliazione d'ufficio nonché del pagamento delle spese, di fr. 825.-, poste a suo carico. Ha segnalato d'essere affiliata presso la C._______ a decorrere dal 1° febbraio 2014 (contratto no. …). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. h LTAF, i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Fondazione istituto collettore LPP in materia d'affiliazione obbligatoria. 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 6 luglio 2015 (notificata l'8 luglio 2015; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 3]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 17 agosto 2015, un anticipo di fr. 800.- (al netto d'eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l'insorgente a produrre, sempre entro il 17 agosto 2015, idonea documentazione attestante che l'importo di fr. 800.è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale.

C-3810/2015 Pagina 3 5. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L'insorgente, benché invitata da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell'importo di fr. 800.- secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale del 6 luglio 2015. 6. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3810/2015 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (Atto giudiziario) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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