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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2011 C-3775/2010

27. April 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,295 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Rendite | Assicurazione vecchiaia e susperstiti, decisione su opposizione del 1° aprile 2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-3775/2010 Sentenza del 27 aprile 2011 Composizione Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Oggetto Assicurazione vecchiaia e susperstiti, decisione su opposizione del 1° marzo 2010.

C-3775/2010 Pagina 2 Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il (…), coniugato e padre di due figlie, ha lavorato in Svizzera dal 1962 al 2003, versando i contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 12 a 14). Il 28 settembre 2009 egli ha presentato alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera (doc. 32). Dopo avere acquisito i dati del conto individuale concernente i detti contributi, la CSC ha emanato una decisione il 4 novembre 2009 (doc. 43), con copia per conoscenza all'INPS, mediante la quale ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia svizzera di Fr. 2'073.- al mese, con effetto dal 1° dicembre 2009, sulla base di una durata di contribuzione di quarant'anni, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 125'856.- e della scala delle rendite 40. B. Con scritto del 18 novembre 2009, l'assicurato ha formulato opposizione contro questa decisione (doc. 62), facendo valere di avere contribuito durante dodici mesi sia nel 1975, e non solamente un mese, sia nel 1978, e non unicamente sei mesi, come invece stabilito nella decisione della CSC. Una volta ricevuto conferma da parte della "Sozialversicherungsanstalt" (SVA) del Canton (…) che l'assicurato aveva lavorato da gennaio a dicembre 1975 e da gennaio a giugno 1978 presso dei datori di lavoro a lei affiliati (doc. 64 a 66), la CSC ha provveduto a rettificare il conto individuale AVS (doc. 70 a 72). Il 1° marzo 2010 la CSC ha quindi emesso una decisione su opposizione (doc. 73 a 87), notificata all'assicurato per posta semplice, mediante la quale ha attribuito a quest'ultimo una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 2'125.- dal 1° dicembre 2009, fondandosi su una durata di contribuzione di quarant'un anni e cinque mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 123'120.- e della scala delle rendite 41. C. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 5 maggio 2010, facendo valere di avere lavorato dodici mesi nel 1968, come era stato del resto fissato nella decisione del 4 novembre 2009, e non solamente dieci mesi, ed ha

C-3775/2010 Pagina 3 concluso che il computo di questi due mesi potrebbe avere come conseguenza l'applicazione della scala delle rendite 42. La CSC ha risposto al ricorso il 2 luglio 2010, rilevando, previa proposta di entrare nel merito dello stesso, che il ricorrente ha effettivamente lavorato dodici mesi nel 1968, e non solamente dieci, ma che questa differenza di due mesi non esplica alcun effetto sull'importo della rendita di vecchiaia, per il motivo, da un lato, che la durata di contribuzione di quarant'un anni e sette mesi, rispetto alla durata di quarant'un anni e cinque mesi, non implica un cambiamento della scala delle rendite applicabile, e, dall'altro lato, che il reddito annuo medio determinante diminuisce da Fr. 123'120.- a Fr. 121'752.- in seguito alla divisione della somma dei redditi per quarant'anni e sette mesi, per cui rimane comunque superiore al reddito annuo medio massimo. La CSC ha concluso proponendo di rettificare l'inscrizione della durata contributiva affinché risulti essere di quarant'un anni e sette mesi. Il ricorrente ha replicato il 19 luglio 2010, chiedendo, in sostanza, che la durata contributiva di quarant'un anni e sette mesi sia arrotondata al numero superiore e che gli sia così applicata la scala delle rendite 42.

Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10). 1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le

C-3775/2010 Pagina 4 disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°

C-3775/2010 Pagina 5 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente contesta l'applicazione della scale delle rendite 41 e pretende che gli sia applicata la scala delle rendite 42, partendo dal presupposto che il periodo contributivo di quarant'un anni e sette mesi deve essere arrotondato a quarantadue. 4. 4.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10), possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29bis cpv. 1 LAVS). Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a) durante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).

C-3775/2010 Pagina 6 4.3. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti per compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS). Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ha allestito delle tavole, in tedesco e in francese, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS; HYPERLINK "http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita" http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita). 4.4. La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS). La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS). 4.5. L'art. 52 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS, RS 831.101) illustra il rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, la rendita parziale in per cento della rendita completa e il corrispettivo numero della scala delle rendite. Il cpv. 2 della stessa disposizione predispone che è assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97.73%. 5. In concreto, l'unica questione controversa verte sul fatto di sapere se, come preteso dal ricorrente, il periodo contributivo di quarant'un anni e sette mesi deve essere arrotondato a quarantadue, con la conseguente applicazione della scala delle rendite 42. Ora, questo modo di vedere non trova conferma nella legge svizzera, come risulta inequivocabilmente dagli art. 38 cpv. 2 LAVS e 52 cpv. 2 OAVS, relativi al calcolo della rendita di vecchiaia parziale, vale a dire non completa, secondo i quali contano unicamente gli anni interi, i.e. senza possibilità di arrotondare al

C-3775/2010 Pagina 7 numero intero superiore, ossia nella fattispecie quarantadue, i mesi che oltrepassano il numero intero immediatamente inferiore, ossia quarant'uno. Ne discende che, seguendo l'art. 52 cpv. 1 OAVS, il rapporto tra il numero di anni contributivi interi del ricorrente e quello degli assicurati della sua classe d'età è pari a 93.18% (41/44x100), ciò che corrisponde alla scala delle rendite 41. 6. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. Peraltro, come da lei stessa suggerito, la CSC provvederà a fare rettificare nel conto individuale del ricorrente l'iscrizione della durata contributiva, affinché risulti essere di quarant'un anni e sette mesi, e a trasmettere il contenuto aggiornato dei periodi contributivi all'organismo di collegamento italiano competente. 7. Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 8. . Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili). Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.

C-3775/2010 Pagina 8 Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. L'incarto è trasmesso alla CSC affinché proceda ai sensi del consid. 6. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione: – al ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata). La giudice unica: Il cancelliere: Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

C-3775/2010 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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