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Corte III C-3765/2011
Sentenza d e l 1 6 maggio 2012 Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani; Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria, 7742 Poschiavo, ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 1° giugno 2011.
C-3765/2011 Pagina 2
Fatti: A. A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1998 al 2004, essenzialmente come cuoco, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 15). Dal 2001, come stagionale, era alle dipendenze di un albergo di Pontresina (doc. 15, 19) in ragione di 45 ore settimanali; non ha più lavorato dopo il 28 luglio 2004 in seguito di un infortunio stradale. Delle conseguenze dell'incidente se ne è occupata l'assicurazione sinistri Helsana. Dall'incarto di questo assicuratore e da quello dell'assicurazione per l'invalidità si evince che il nominato è stato ricoverato in ospedale per tre mesi dalla data dell'incidente in seguito a gravi ferite a tutto l'arto inferiore sinistro, al cranio fronto-facciale, al piede sinistro; sono state eseguite operazioni di osteosintesi del femore e della tibia a sinistra, interventi alla coscia e al ginocchio sinistro; il paziente è stato sottoposto anche a diversi innesti cutanei plurisettoriali (in parte senza successo) a causa delle molteplici ferite lacerative e, oltre allo shock post-traumatico, per lungo tempo ha presentato pluri-infezioni a tutto l'arto inferiore sinistro. Uno stato di grave invalidità è rimasto presente, secondo il parere dei sanitari, almeno fino alla fine del 2007. B. B.a In data 31 agosto/2 settembre 2005, A._______ aveva presentato una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. B.b Oltre alla voluminosa cartella clinica relativa al lungo ricovero da luglio al 13 ottobre 2004 (doc. 20), è versata agli atti anche una dichiarazione di un'infermiera che si è occupata dello stesso a domicilio con cure assistenziali 24 ore su 24 (doc. 20 da pag. 269 a pag. 273). Dopo la degenza iniziale, l'assicurato è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici nel 2005 e 2006 segnatamente all'ospedale di Liestal. L'assicuratore infortuni ha più volte chiesto il parere del proprio consulente medico Dott. Caranzano, specialista in chirurgia ortopedica, Lugano. Già nel suo primo dettagliato rapporto peritale del 15 dicembre 2006 (doc. 56), lo specialista aveva rilevato la diagnosi conseguente all'infortunio ed aveva posto in evidenza tutte le ripercussioni invalidanti derivanti da questo stato e dai vari interventi operatori; egli aveva escluso che l'assicurato potesse ripren-
C-3765/2011 Pagina 3 dere l'attività di cuoco. Attività di sostituzione leggere e/o quasi (ma non esclusivamente) sedentarie sarebbero state allora proponibili in misura del 50%, ma a determinate condizioni. Tuttavia, nel corso di una visita presso la clinica Hirslanden di Lucerna del 31 gennaio 2007 (doc. 58), destinata al Dott. Caranzano, veniva ribadita un'incapacità di lavoro totale. Sono seguiti ulteriori cure per problematiche ortopedico/chirurgiche (segnatamente il soggiorno dall'11 aprile all'8 maggio 2007 presso la Clinica di riabilitazione di Novaggio, doc. 66). Il Prof. Ochsner della Clinica Hirslanden redigeva un nuovo rapporto il 27 agosto 2007 indicando alcuni ulteriori provvedimenti sanitari da adottare (doc. 67). B.c Da parte dell'Helsana, il Dott. Caranzano è stato chiamato ad effettuare una perizia riassuntiva. Il paziente è stato visitato il 7 maggio 2008. Nella relazione del 13 giugno 2008 (doc. 78) il perito dell'assicuratore infortuni ha sostanzialmente ritenuto la diagnosi di artrodesi tibiotarsica e della sottoastragalica con importante insufficienza dell'apparato estensorio del ginocchio sinistro, estesi reperti cicatriziali gamba sinistra in esiti all'infortunio del 28 luglio 2004, fistola in corrispondenza del malleolo mediale sinistro attualmente chiusa, importante callo doloroso sul versante laterale del tallone sinistro, periartropatia tendinotica spalla destra, articolazione acromio-clavicolare destra sensibile. Non vi sarebbero fattori patologici estranei all'infortunio. Secondo il Dott. Caranzano, lo stato di salute può ritenersi stabilizzato, fatto salvo un eventuale intervento di trapianto tendineo che potrebbe apportare modici benefici complessivi. L'esperto conferma l'inesigibilità del lavoro di cuoco. In ambito di attività leggere a determinate condizioni di postura e porto pesi il paziente sarebbe abile in misura praticamente completa (doc. 76). B.d In data 18 settembre 2008 (decisione), l'Helsana ha riconosciuto un'indennità per menomazione secondo il diritto degli infortuni di 53'400 franchi. A partire dal 7 maggio 2008 l'assicuratore infortuni non ha più riconosciuto prestazioni mediche, salvo alcune eccezioni sanitarie aventi uno stretto nesso di causalità con l'infortunio. Da questa data l'assicurato è stato ritenuto abile al cento per cento in attività di sostituzione; l'indennità giornaliera è stata soppressa con effetto 1° settembre 2008 (doc. 84). B.e Il nominato ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo il 17 ottobre 2008. Sostanzialmente, la parte ricorrente lamenta il fatto che il danno alla salute e le conseguenze valetudinarie conseguenti l'infortunio non sono ancora stabilizzate. Contesta la valuta-
C-3765/2011 Pagina 4 zione del Dott. Caranzano e, comunque, ritiene che in base alla normativa in vigore il diritto alla rendita nasce al termine di eventuali provvedimenti d'integrazione della LAI, nel caso di specie non ancora adottati (per il seguito cfr. lettera B.g e B.i). B.f Nel frattempo, in data 29 dicembre 2008, l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni ha ammesso A._______ al beneficio di un accertamento professionale al Centro d'accertamento medico di Gerra Piano dal 7 gennaio al 3 febbraio 2009 (doc. 94). B.g In data 3 febbraio 2009, l'Helsana ha respinto l'opposizione di A._______ contro la sua decisione del 18 settembre 2008 (doc. 98). B.h In data 12 febbraio 2009, il Centro di Gerra Piano ha inviato il rapporto (soggiorno dal 7 gennaio al 3 febbraio 2009) dal quale si evince che il nominato potrebbe svolgere attività di sostituzione leggere e prettamente sedentarie in misura del 70-80% se non qualificate e del 90-100% nell'ambito di lavori qualificati adatti (dopo formazione). Non è stato proposto un periodo d'osservazione e/o prova per motivi contingenti (doc. 100). In data 9 marzo 2009, l'Ufficio AI cantonale ha emanato una decisione di interruzione della procedura di reinserimento professionale (doc. 104). Con scritto del 24 marzo 2009 all'Ufficio AI, A._______ ha chiesto che la pratica di reinserimento professionale sia solo sospesa in attesa di migliori condizioni fisiche. Ha prodotto una perizia del Dott. Knüsel, specialista in medicina riabilitativa, clinica Valens, nella quale si attesta, nella sostanza, una capacità di lavoro completa in attività estremamente leggere con almeno 2 ore di pause al giorno (doc. 105). Nel frattempo, sembra che l'interessato (comunicazione del 22 giugno 2009, doc. 109) si sia attivato in Italia per seguire un corso di informatica. Chiede una partecipazione ai costi. Segue uno scambio di opinioni sul procedere in seno all'Ufficio AI cantonale (doc. 110). Con risposta del 12 agosto 2009, l'Ufficio AI ha negato indennizzi per la riformazione in Italia ed ha considerato terminati i provvedimenti professionali (doc. 115). B.i A._______ ha impugnato la decisione su opposizione dell'Helsana innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, Coira (TCA). Con sentenza del 7 luglio 2009 (doc. 124), detto Tribunale ha parzialmente accolto l'impugnativa, constatando l'indubbia infondatezza dell'impugnata decisione Helsana ed il diritto per il ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto ad una rendita. In particolare l'assicuratore infortuni avrebbe dovuto rifare il calcolo della perdita di guadagno subita dall'interessato nell'ambito di attività sostitutive secondo i canoni in vigore da tempo. In esito a questa senten-
C-3765/2011 Pagina 5 za, con comunicazione del 7 agosto 2009 all'assicurazione Helsana, A._______ ha fatto presente che la perdita di guadagno, a fronte di un salario privo d'invalidità di 50'506 franchi (2006) ed un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di 28'171.25 franchi (dopo le debite riduzioni ex fattori personali del 25% e per l'applicazione del principio del parallelismo pari al 11.85%). Dopo uno scambio di corrispondenza inerente il calcolo della perdita di guadagno (doc. 124), le parti sono addivenute ad un accordo il 10 settembre 2009, dove, fra l'altro, è stato determinato un tasso d'invalidità del 44% con diritto alla rendita dal 1° ottobre 2008 e presa a carico di diversi mezzi ausiliari e cure suppletive. Con decisione del 28 dicembre 2009 (doc. 121) l'Helsana ha formalizzato tali accordi. C. Dal lato AI, con progetto di decisione del 30 aprile 2010 (doc. 125), l'Ufficio cantonale ha comunicato a A._______ che avrebbe avuto diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° luglio 2005 al 31 marzo 2008 (tre mesi dopo un presunto miglioramento). L'amministrazione si riferiva ad una perdita di guadagno del 18.39% calcolata in base ad un reddito privo d'invalidità di 53'419 franchi (2008) ed un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di 43'594 franchi (doc. 128). Con "opposizione" del 14 maggio 2010, A._______ ha chiesto che gli sia riconosciuta la rendita intera fino al 30 settembre 2008 (e non 31 marzo 2008) ed un quarto di rendita dal 1° ottobre 2008 (doc. 130). L'opponente fa riferimento alle risultanze dell'assicuratore infortuni. Produce una serie di documenti già ad atti. Nel frattempo, con comunicazione del 30 luglio 2010 (doc. 134), A._______ segnalava che il 24 luglio precedente è incorso in un incidente a causa di perdita di equilibrio riportando una frattura mediale del collo del femore sinistro (intervento di riduzione e sintesi, secondo la lettera di dimissione ospedaliera; ricovero dal 24 al 28 luglio 2010, doc. 135). Con lettera del 19 agosto 2010, A._______ ha prodotto la cartella clinica integrale di tale evento ed ha ricondotto l'infortunio alla perdurante scarsa stabilità del ginocchio e dell'arto inferiore sinistro (doc. 136, 137). Produce, in un secondo tempo, un rapporto d'esame ortopedico del 14 settembre 2010 (doc. 140) ed un altro referto (doc. 145) del 24 febbraio 2011. Dal "Case report" datato 23 aprile 2010 (prodotto con la successiva decisione) risulta una presa di posizione dell'Ufficio AI cantonale secondo la quale non sarebbe vincolato dalla decisione dell'assicuratore infortuni (rendita 44% d'invalidità dal 1° ottobre 2008) in quanto frutto di un accor-
C-3765/2011 Pagina 6 do; viene confermato il calcolo comparativo già effettuato; per quanto riguarda l'evento del luglio 2010, da un rapporto della Dott. Pöttig (non ad atti) non si tratterebbe che di un peggioramento temporaneo. Mediante decisione del 1° giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° luglio 2005 al 31 marzo 2008. In un allegato alla decisione, l'amministrazione AI ha indicato per quale motivo si scosta dalle conclusioni dell'assicuratore infortuni, motiva il calcolo comparativo dei redditi, e prende brevemente posizione sull'infortunio del luglio 2010. In allegato risulterebbe anche il "Case report" menzionato (doc. 153). D. Con il ricorso depositato il 30 giugno 2011, A._______, regolarmente rappresentato dall'avv. Plozza di Poschiavo, chiede, sostanzialmente, il riconoscimento del suo diritto ad un quarto di rendita AI dal 1° ottobre 2008 e che, viste le disposizioni dell'assicuratore infortuni, il diritto alla rendita intera venga riconosciuto fino al 30 settembre 2008 (e non 31 marzo 2011). Produce un insieme di documenti già ad atti. La parte ricorrente insiste principalmente sul rapporto del Dott. Knüsel del 5 marzo 2009 citandone alcuni passaggi. Date le ore di pausa che il paziente dovrebbe rispettare anche in attività di sostituzione, che corrispondono ad un grado d'invalidità del 25%, il calcolo comparativo dovrebbe ritenere anche una riduzione del salario dopo l'invalidità del 25% come ammesso dall'assicuratore infortuni, da cui risulterebbe un grado d'invalidità del 45%. E. Con nota del 5 agosto 2011, l'Ufficio AI cantonale dichiara rinunciare ad una presa di posizione. Alla stessa conclusione aderisce l'UAIE con scritto dell'11 agosto 2011. Con ordinanza del 16 agosto 2011, la parte ricorrente è stata invitata a versare un anticipo di 400 franchi a titolo di copertura delle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato versato il 31 agosto 2011. F. Con nota del 25 agosto 2011, A._______ ha fatto presente che necessita ancora di cure per una riacutizzazione infettiva. Produce un attestato in tal senso del Dott. Albertini di Brusio.
Diritto:
C-3765/2011 Pagina 7 1. 1.1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 1.2. L'Ufficio AI cantonale è competente per trattare l'esame delle richieste. L'Autorità inferiore è competente per notificare l'impugnata decisione (art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]). 2. 2.1. In virtù dell'art. 3 lett. d bis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26 bis e 28- 70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. 3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
C-3765/2011 Pagina 8 familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti CEE n° 883/2004 e n° 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea e che sostituiscono i regolamenti CEE n° 1408/71 e 574/72 non sono applicabili. 4. Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5 a revisione), ritenuto tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136 V 24 consid. 4.3). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni. Le disposizioni relative alla 6 a revisione AI (primo pacchetto di misure) che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012 non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
C-3765/2011 Pagina 9 5. Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 31 agosto 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale dovrebbe esaminare le prestazioni a beneficio del ricorrente dal 31 agosto 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda) fino al 1° giugno 2011, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 136 V citata). 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: - essere invalido ai sensi della legge svizzera; - aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71). Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge. 7. 7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
C-3765/2011 Pagina 10 lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1 ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). 7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
C-3765/2011 Pagina 11 razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo tenore dal 1° gennaio 2008). 8. 8.1. Una rendita limitata e/o crescente/decrescente nel tempo corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a cpv. 1 OAI, se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare. 8.2. Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescente/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid. 2.2 e 2.3 confermato in 131 V 164). 8.3. Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3). 9. L'oggetto della contestazione è la soppressione della rendita intera a partire dal 31 marzo 2008. Con la decisione impugnata, l'amministrazione ha infatti riconosciuto una rendita intera AI limitata nel tempo, ossia dal 1° lu-
C-3765/2011 Pagina 12 glio 2005 (un anno dopo l'infortunio) al 31 marzo 2008, data di un presunto miglioramento definitivo. Lo scrivente Tribunale, per l'essenziale, esaminerà quindi la situazione valetudinaria dopo il 31 marzo 2008. 10. 10.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi). 10.2. In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2). 11. 11.1. In sostanza l'assicurato presenta gli esiti del grave incidente della circolazione del 28 luglio 2004. Dopo 4 anni dall'infortunio, è stata posta la diagnosi di artrodesi della tibiotarsica e della sottoastragalica con importante insufficienza dell'apparato estensorio del ginocchio, estesi reperti cicatriziali gamba sinistra in presenza di uno stato dopo fratture multiframmentarie del femore, frattura lussazione dell'articolazione tibio-tarsica sinistra il 28 luglio 2004 trattate cruentamente con decorso complicato da un infetto cronico, fistola in corrispondenza del malleolo mediale, importante callo doloroso sul versante laterale del tallone sinistro, periartropatia tendinotica spalla destra senza indizi per un'insufficienza di rilievo della cuffia dei rotatori, articolazione acromio-articolare destra sensibile (cfr.
C-3765/2011 Pagina 13 segnatamente la relazione del Dott. Caranzano del 13 giugno 2008, doc. 76). Dopo la perizia del Dott. Caranzano, svolta per l'assicuratore infortuni Helsana, di rilievo è solo quella del Dott. Knüsel, responsabile reumatologo e della medicina di reintegrazione della Clinica Valens e svolta il 5 marzo 2009; l'esperto di parte evoca dapprima gli esiti immediati del grave incidente del 28 luglio 2004 e poi le numerose cure ed operazioni alla gamba sinistra perdurate per lungo tempo e, quindi, le limitazioni funzionali direttamente connesse allo status diagnostico (doc. 105). Egli segnala anche un problema di tunnel carpale a destra. 11.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 12. 12.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, la parte ricorrente non contesta il riconoscimento del diritto alla rendita intera dal 1° luglio 2005, ossia un anno dopo l'infortunio del luglio 2004. Il collegio giudicante, alla luce della documentazione medica agli atti dove si attestano i gravi esiti di questo infortunio, non ha motivo di scostarsi da tale valutazione. A._______ ha dunque diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° luglio 2005. 12.2. Contestata risulta essere invece la soppressione della rendita dal 1° aprile 2008. Come rilevato nei considerandi che precedono, spetta all'amministrazione di provare, conformemente all'art. 17 LPGA (cfr. consid. 8), che l'invalidità di A._______ è scesa al disotto del 40%. In sostanza, l'Ufficio AI cantonale ha fondato il suo parere non tanto sulle conclusioni finali dell'assicuratore infortuni, che è giunto a riconoscere una ren-
C-3765/2011 Pagina 14 dita pari al 44% di grado d'invalidità, quanto piuttosto sulla perizia del Dott. Caranzano del 13 giugno 2008, svolta per conto dell'assicuratore infortuni. In sostanza, il Dott. Caranzano riferisce che l'interessato potrebbe riprendere un'attività sostitutiva in misura praticamente completa. 12.3. 12.3.1. In proposito può essere osservato che il Tribunale federale delle assicurazioni, oggi Tribunale federale, aveva a suo tempo disposto delle regole circa l'uniformità della nozione d'invalidità nel campo delle assicurazioni sociali, precisando che la valutazione in ambito AI non vincolava l'assicuratore infortuni (DTF 131 V 362 consid. 2.3). Il Tribunale federale, dal canto suo, ha ammesso la reciprocità di questa regola nei confronti dell'assicurazione invalidità nel senso che questa non è legata dalla valutazione dell'assicuratore infortuni ai sensi del DTF 126 V 288. Di conseguenza, per esempio, l'Ufficio AI non ha facoltà di formulare opposizione (o ricorso) contro una decisione dell'assicuratore infortuni concernente il diritto alla rendita o la determinazione del tasso d'invalidità (DTF 133 V 549). La valutazione dell'invalidità è dunque indipendente nei due rami d'assicurazione (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 consid. 2.3). Questa indipendenza nel decidere non significa che le perizie effettuate nei due rami assicurativi debbano essere utilizzate dalla sola assicurazione che ha ordinato una tale indagine quando, per esempio, l'analisi dell'invalidità è stata ricercata in modo globale e non settoriale e che una determinata perizia non si sia limitata al mero aspetto del rapporto di causalità fra incidente subito e danno alla salute, aspetto questo caratteristico della sola assicurazione contro gli infortuni (cfr. ALFRED MAURER/GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3a ed., Basilea 2009, § 10 n° 39 e seg.). 12.3.2. L'Ufficio AI cantonale afferma di non sentirsi legato dalle conclusioni dell'assicuratore infortuni che in base ad un accordo concluso il 10 settembre 2009 ha riconosciuto una prestazione corrente fondata su di un tasso d'invalidità del 44% dal 1° ottobre 2008. Questa indipendenza di valutazione è corretta alla luce della giurisprudenza sopracitata. Va inoltre osservato che il grado d'invalidità è stato stipulato in base ad una transazione, ciò che deve essere considerato un motivo supplementare per ritenere che l'Ufficio AI cantonale non era vincolato dall'apprezzamento dell'assicuratore infortuni e che poteva procedere a una propria valutazione della documentazione ad atti. 12.4.
C-3765/2011 Pagina 15 12.4.1. Ora, dalla perizia del Dott. Caranzano non si può certo desumere che le condizioni di salute e la capacità di lavoro di A._______ siano migliorate a partire da gennaio 2008. Egli non ne fornisce la prova né nella descrizione clinica oggettiva, né per quanto riguarda la data di riferimento. Questa perizia aveva prettamente un carattere valutativo in ordine alla problematica infortunistica, ma non poteva servire da fondamento alla decisione dell'AI. In realtà, le limitazioni funzionali descritte dal Dott. Caranzano sono ancora di notevole entità: il paziente potrebbe svolgere un'attività di sostituzione a determinate condizioni, come ad esempio attività sedentarie con un trasporto pesi notevolmente limitato. L'esperto non si esprime in merito alle pause che il paziente dovrebbe comunque effettuare, data la sua situazione di dolore e di facile esaurimento muscolare. Le conclusioni di questo medico sono inoltre parzialmente in contrasto con quanto riscontrato al Centro di accertamento professionale di Gerra Piano (doc. 101). Sebbene non si tratti di un parere medico, deve essere sottolineato come gli incaricati del Centro abbiano messo in evidenza una diminuzione del rendimento del 20/30% anche in attività leggere non qualificate. È verosimile, anche in considerazione delle stesse constatazioni oggettive dell'esperto reumatologo, che A._______, in un'eventuale attività di sostituzione, non possa lavorare in modo continuativo, ma abbia bisogno di pause frequenti e che, in generale, il suo rendimento sia ridotto. 12.4.2. La valutazione del Dott. Caranzano non trova conferma neppure nella perizia del Dott. Knüsel (medico capo alla clinica reumatologica e riabilitativa di Valens) del 5 marzo 2009 (doc. 105). Non solo, contrariamente a quanto sostenuto dal Dott. Caranzano, il Dott. Knüsel afferma che il paziente abbisogna di cure per evitare il peggioramento della sua situazione, ma ulteriori cure sono già necessarie per mantenere il suo attuale stato di salute. Secondo l'esperto reumatologo, l'interessato potrebbe sì svolgere attività alternative molto leggere, prevalentemente sedentarie, ma egli necessiterebbe di pause regolari. Se si analizzano poi le limitazioni funzionali elencate nell'allegato alla perizia del Dott. Knüsel (doc. 105, 29/36 e seg.), si evince che le stesse sono ancora notevoli per cui, segnatamente anche nell'ipotesi di un'attività adattata alle limitazioni menzionate, il rendimento lavorativo ne sarebbe comunque pregiudicato. 12.4.3. La critica principale che si può muovere all'operato dell'autorità inferiore è dunque quella di essersi fondata su una perizia dell'assicuratore infortuni che si limitava ad esaminare la vertenza solamente in relazione all'incidente stradale del luglio 2004. Non è neppure dimostrato che a partire da gennaio 2008, le condizioni valetudinarie di A._______ sarebbero migliorate a tal punto da non più giustificare un'incapacità lavorativa in at-
C-3765/2011 Pagina 16 tività leggere (con una conseguente perdita di guadagno del 18%). Un'ulteriore indagine dal punto di vista medico appare necessaria per determinare la misura dell'eventuale modifica dell'incapacità di lavoro e di guadagno subita dall'interessato dopo il 31 marzo 2008. 12.4.4. Il diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità può essere invece confermato almeno fino alla data stabilita dall'autorità inferiore, ossia il 31 marzo 2008 (cfr. DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). 12.5. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione medica per il periodo da marzo 2008 (soppressione della rendita), fino alla data dell'impugnata decisione (1° giugno 2011). L'UAIE emanerà poi un nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere sottoposto ad una perizia approfondita in ortopedia ed a tutti quegli esami clinici/strumentali che il caso richiede. 13. 13.1. Non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dall'insorgente il 31 agosto 2011 gli viene restituito. 13.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esame, viste le memorie di ricorso e di replica e la documentazione sanitaria esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per le spese ripetibili di 2'500 franchi, da porre a carico dell'UAIE.
C-3765/2011 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 1° giugno 2011, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché proceda ai sensi del considerando 12.4.4 e 12.5 e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dal ricorrente il 31 agosto 2011 gli viene restituito. 3. Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di 2'500 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore. 4. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: