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Corte III C-3689/2018
Sentenza d e l 4 settembre 2018 Composizione
Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, (Svizzera), rappresentata dall’amministratrice unica B._______, ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni; attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi ed ai gradi delle tariffe dei premi (decisione su opposizione del 6 giugno 2018).
C-3689/2018 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione su opposizione del 6 giugno 2018, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha respinto l’opposizione del 23 agosto 2017 e confermato la propria decisione concernente il calcolo del premio per gli infortuni professionali per la A._______ (di seguito, impresa o ricorrente) a far tempo dal 1° gennaio 2018. 2. Il 25 giugno 2018, l’impresa ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della SUVA del 6 giugno 2018 mediante il quale ha, in sostanza, chiesto di accogliere il ricorso e di annullare la decisione della SUVA dal momento che non si giustifica alcun aumento del premio dell’assicurazione contro gli infortuni professionali. 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con l’art. 33 lett. e LTAF e con l’art. 109 lett. b LAINF (RS 832.20), i ricorsi contro le decisioni su opposizione, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla SUVA in materia di attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi. 4. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale dell’11 luglio 2018 (notificata il 16 luglio 2018; cfr., in particolare, l’avviso di ricevimento postale [doc. TAF 4]), ha invitato la ricorrente a versare, entro il 17 agosto 2018, un anticipo di fr. 2'000.- (al netto d’eventuali spese postali o bancarie a carico della ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Questo Tribunale ha altresì invitato l’insorgente a produrre, sempre entro il 17 agosto 2018, idonea documentazione attestante che l’importo di fr. 2'000.- è stato tempestivamente versato alla posta svizzera o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale. 5. Il termine assegnato alla ricorrente per versare l’anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA). L’insorgente, benché invitata da questo Tribunale a dimostrare il versamento integrale dell’anticipo
C-3689/2018 Pagina 3 equivalente alle presunte spese processuali, non ha altresì esibito tempestivamente alcun mezzo di prova suscettibile di dimostrare il versamento integrale dell’importo di fr. 2'000.-, secondo quanto indicato nella decisione incidentale di questo Tribunale dell’11 luglio 2018. 6. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 7. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3689/2018 Pagina 4 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentate della ricorrente (Atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. […]; Atto giudiziario) – Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: