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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2010 C-3655/2010

3. Dezember 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,079 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Entrata | Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen

Volltext

Corte II I C-3655/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 3 dicembre 2010 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, cancelliera Mara Vassella. A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen concernente B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3655/2010 Fatti: A. Il 1° dicembre 2009, B._______, cittadina vietnamita nata il ..., ha pre sentato una domanda di visto presso l'Ambasciata di Svizzera in Hanoi al fine di recarsi in Ticino per un soggiorno di tre mesi presso il compagno A._______. La richiedente ha fornito alla suddetta Ambasciata una lettera d'invito del 16 novembre 2009, con la quale l'invitante afferma di voler trascorrere più tempo con lei in Svizzera e alla quale vi erano annessi la documentazione fiscale (2007) ed economica (2008- 2009) inerente all'invitante. Inoltre la richiedente ha prodotto una dichiarazione del 27 novembre 2009 mediante la quale la datrice di lavoro dell'interessata, l'agenzia C._______, ne confermava l'assunzione a tempo pieno quale "Customer Service Executive", una richiesta scritta di congedo non pagato dal 22 febbraio al 22 maggio 2010 approvata il 30 novembre 2009 e una dichiarazione dello stesso giorno dell'istituto bancario D._______ con sede in Vietnam, attestante un conto bancario di cui la richiedente è titolare e infine una polizza d'assicurazione viaggio datata del 24 novembre 2009. B. Con decisione informale dell'8 dicembre 2009, la suddetta Rappresentanza elvetica ha rifiutato di emettere il visto in favore dell'interessata in ragione del fatto che le intenzioni, le condizioni del soggiorno e la volontà di ritornare nel Paese d'origine non avevano potuto essere accertate. Il 29 dicembre 2009 la richiedente ha presentato una nuova domanda di visto che è stata trasmessa il 26 gennaio 2010 dalla Sezione della popolazione del Canton Ticino all'UFM per competenza e decisione. C. Con decisione del 30 aprile 2010, l'UFM ha respinto l'istanza ravvisando che la legislazione in ambito di autorizzazione d'entrata non garantisce nessun diritto all'entrata nello spazio Schengen anche nel caso in cui il richiedente adempia tutte le condizioni. Inoltre, l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen non può essere concessa se il ritorno nel Paese d'origine non è garantito sia a causa della situazione politica o socioeconomica prevalente nello Stato d'origine sia a causa della situazione personale del richiedente. Nella fattispecie l'UFM ha riconfermato la motivazione della Rappresentanza elvetica, ritenendo che la partenza dallo spazio Schengen al termine del Pagina 2

C-3655/2010 soggiorno non poteva essere considerata sufficientemente garantita. Considerata la prassi restrittiva in materia di visti, l'intenzione di frequentare corsi d'italiano nonché il desiderio di rendere visita al fidanzato non risultavano essere motivi sufficienti per giustificare un'autorizzazione d'entrata. Da ultimo, l'invitante non è impedito dal far visita alla fidanzata all'estero. D. Il 19 maggio 2010, A._______ è insorto avverso la suddetta decisione postulandone l'annullamento nonché il rilascio di un visto d'entrata in Svizzera durante tre mesi. Egli ha dapprima rimproverato al l'autorità inferiore di avanzare argomenti non pertinenti. Ha poi precisato di aver conosciuto l'interessata tramite internet e, successivamente, di essersi recato in Vietnam a renderle visita. Al fine di conoscersi meglio egli aveva manifestato il desiderio di invitarla in Ticino. Quo ai legami con il Vietnam, l'invitata può far valere dei rapporti famigliari al suo Paese d'origine nonché un'attività lavorativa. Il ricorrente ha infine osservato di aver presentato la documentazione atta ha comprovare la serietà delle proprie intenzioni e di quelle della richiedente. E. Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 5 luglio 2010, l'UFM ha riconfermato la decisione impugnata, sottolineando che viste le disparità economiche tra la Svizzera e il Vietnam, non si può escludere che l'interessata non tenti di prolungare il proprio soggiorno sul territorio svizzero nella speranza di trovarvi condizioni esistenziali migliori. Inoltre dagli atti non si evincono obblighi o legami particolari che potrebbero ostacolare un'eventuale emigrazione, sottolineando che l'amicizia tra il ricorrente e la richiedente costituirebbe un ulteriore motivo per prolungare il soggiorno, asserendo infine che la buona fede degli interessati non veniva messa in discussione. F. Con replica del 10 agosto 2010, il ricorrente ha ribadito quanto già addotto nel suo gravame ed ha aggiunto di aver prodotto tutte le garanzie richieste. Egli ha poi sottolineato che la relazione iniziata potrebbe essere eventualmente consolidata da un futuro matrimonio con successiva permanenza della coppia in Ticino. G. Con replica del 18 agosto 2010, l'autorità inferiore ha riconfermato quanto asserito nella decisione del 30 aprile 2010 e nel suo preavviso Pagina 3

C-3655/2010 del 5 luglio 2010. Diritto: 1. 1.1 Giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. Rimangono riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM, autorità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). 1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA). 2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata parzialmente in: DTF 129 II 215). 3. Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore la legislazione sviz zera in materia di diritto sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en- Pagina 4

C-3655/2010 trata in Svizzera né il rilascio di un visto. Come gli altri Stati, la Svizzera non è tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri nel suo territorio. Riservati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale pubblico, questa decisione viene presa dalla Svizzera in maniera autonoma (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Nella presente fattispecie trovano applicazione le norme di diritto intero concernenti la procedura di visto nonché l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni derogatorie (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5 della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri[LStr, SR 142.20]). 5. 5.1 Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera ri spettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi necessi tano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e, se ri chiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1 dell'ordi nanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto [OEV, 142.204] in relazione con l'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamento [CE] n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [Codice frontiere Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1-32] e l'art. 2 del regolamento [UE] n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata [GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 1-4]). 5.2 Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1 lett. b LStr, art. 5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 243 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]). I cittadini di Paesi terzi che intendono entrare nello spazio Schengen, devono comprovare che, trascorso il periodo concesso dal visto, lasceranno la Svizzera entro il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d, art. 21 cpv. 1 codice dei visti e art. 5 cpv. 2 LStr). Infine non devono es- Pagina 5

C-3655/2010 sere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr, art. 5 cpv. 1 lett. d ed e Codice frontiere Schengen). 6. Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art. 5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen). 7. L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in possesso di un visto (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7, per quanto ri guarda la fonte integrale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Siccome il Vietnam è contenuto nel predetto Allegato, la richiedente soggiace all'obbligo del visto. 8. L'autorità inferiore ha rifiutato di concedere il visto alla richiedente siccome l'uscita dallo spazio Schengen entro il termine stabilito non poteva essere garantita. A tale proposito essa si è fondata sulla difficile situazione prevalente in Vietnam e sul fatto che la richiedente non ha dimostrato di avere obblighi di natura personale che la vincolano al suo Paese d'origine. 8.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, visto che non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale del Paese d'origine del richiedente. 8.2 A tale proposito occorre prendere in considerazione la situazione socio-economica prevalente in Vietnam come anche il divario Pagina 6

C-3655/2010 economico importante che esiste tra la Svizzera e questo Paese. Il Vietnam gode di un'economia molto dinamica in paragone ad altri Stati situati nella regione, con una crescita del 5.3 % nel 2009 e questo, nonostante la crisi finanziaria mondiale. Questo Stato si situa inoltre tra i paesi che vantano una delle crescite economiche più elevate ed è attualmente il terzo Paese mondiale esportatore di riso. Nondimeno l'economia vietnamita rimane a tutt'oggi dipendente dagli investimenti stranieri e dalle esportazioni verso l'Europa e gli USA. Seppure non vi sono stati cambiamenti drastici, la crisi finanziaria mondiale ha comportato l'inversione di certe tendenze nel 2008 e nel 2009. Effettivamente, alla fine del settembre 2008, l'inflazione ha raggiunto il 27,9 % e le perdite a livello commerciale sono aumentate dai 4,8 miliardi USD nel 2006 ai 18 miliardi USD nel 2008. Vi sono pure state delle forti tensioni sulla moneta che hanno spinto le autorità a deprezzarla e, non da ultimo, un aumento del debito pubblico, causato segnatamente da importanti investimenti in questo settore. La crisi internazionale ha parimenti giocato un ruolo importante negli introiti del Paese provenienti dai cittadini vietnamiti residenti all'estero, i quali contribuiscono sensibilmente alla crescita del prodotto interno lordo (PIL), nettamente diminuito nel 2009 (20% nel primo semestre). Nel 2009, il PIL pro capite era infatti pari al 2'862 USD (cfr. sito internet del Ministère des affaires étrangères et européennes della République française www.diplomatie.gouv.fr > Pays – zone géo > Vietnam > Présentation du Vietnam, attualizzato il 25 giugno 2010, visitato in novembre 2010). 8.3 Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine della richiedente nonché delle differenze tra il Vietnam e la Svizzera, la valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predi sposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquando parenti o conoscenti si trovano già all'estero, va nondimeno osservato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza, risulta essere più elevata in presenza di persone giovani che non hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origine. Trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe tuttavia ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme Pagina 7 http://www.diplomatie.gouv.fr/

C-3655/2010 delle circostanze del caso concreto. In particolare gli obblighi familiari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. 9. 9.1 Per quanto riguarda i vincoli al Paese d'origine, dagli atti di causa risulta che la richiedente ha 30 anni, è nubile e non ha figli, non le in combe pertanto alcun obbligo famigliare, come asserito a giusto titolo dall'autorità inferiore, nonostante la presenza in Vietnam dei suoi famigliari. Quo all'attività lavorativa dell'interessata, impiegata dal 2004 presso l'agenzia C._______ quale "Customer Service Executive" occorre rilevare che le è stato concesso un congedo di tre mesi non remunerato sulla base di una dichiarazione che attesta la necessità di dover sbrigare alcuni affari personali. Tale circostanza, tenuto conto del periodo di assenza relativamente lungo, permette di ritenere che gli ob blighi derivanti dall'attività svolta non siano così vincolanti da rendere sufficientemente verosimile il rientro in Vietnam. Circa il motivo di sog giorno, si constata, che il ricorrente ha dichiarato di intrattenere un rapporto sentimentale con l'interessata e che in futuro vi sarebbe l'intenzione di contrarre matrimonio. Ora, i visti per visita o turismo vengono concessi unicamente nella misura in cui è possibile fondarsi su fatti concreti, idonei a comprovare il rispetto dei termini d'uscita dallo spazio Schengen. Il fatto che, come affermato dal ricorrente, l'interessata è stata invitata in Svizzera anche in vista di un futuro matrimonio con successiva permanenza della coppia in Ticino, dimostra da una parte, che la persona in questione non ha alcun vincolo al suo Paese d'origine che le impedisca di rimanere in Svizzera oltre il termine richiesto e, d'altra parte, che lo scopo dell'entrata in Svizzera non è chiaramente definito. 9.2 Visto quanto precede, il mero desiderio espresso dal ricorrente, perfettamente comprensibile, di invitare l'amica in Svizzera non può costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Tenuto conto del numero importante di domande di concessioni dell'autorizzazione d'entrata inoltrate, le autorità elvetiche devono prendere in considerazione il rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo soggiorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali circostanze le autorità competenti sono state portate ad adottare una politica d'ammissione restrittiva e a procedere ad una severa limitazione del numero delle au- Pagina 8

C-3655/2010 torizzazioni d'entrata nello spazio Schengen. Da quanto precede il Tribunale constata che si è in presenza di un ri schio migratorio elevato e che pertanto, il rilascio del visto a favore della richiedente non può essere concesso. 9.3 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere contestata neppure dalle dichiarazioni di garanzia di uscita puntuale dalla Svizzera formulate dal ricorrente. A questo titolo giova sottolineare che la buona fede e l'onestà dell'invitante non sono messe in di scussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitata dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione fornita dal ricorrente con la quale egli si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non è tale da impedire alla richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9). Le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante costituiscono delle semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici le quali non permettono di garantire la volontà della richiedente di uscire dallo spazio Schengen e di assicurarne la partenza entro i termini stabiliti. 10. Ne discende che l'UFM con decisione del 30 aprile 2010 non ha né violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 9

C-3655/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato alla cassa del Tribunale il 31 maggio 2010. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno) La presidente del collegio: La cancelliera: Elena Avenati-Carpani Mara Vassella Data di spedizione: Pagina 10

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