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Bundesverwaltungsgericht 20.11.2008 C-3530/2007

20. November 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,570 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Valutazione dell'invalidità | decisione su opposizione del 30 aprile 2007 in mat...

Volltext

Corte II I C-3530/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 novembre 2008 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Vito Valenti, Franziska Schneider; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______,patrocinata dall'avvocato Roberto Coppola, corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità (decisione su opposizione del 30 aprile 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

C-3530/2007 Fatti: A. A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in Svizzera dal 1967 al 1974, dal 1979 al 1981 e dal 1991 al 1998, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 6). Dopo il rimpatrio, non ha più svolto attività lucrativa dedicandosi ai lavori della propria economia domestica composta da due persone adulte (doc. 14). In data 8 giugno 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1, 4). B. La richiedente è stata visitata l'8 luglio 2005 presso i servizi medici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino, ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “diabete mellito tipo II in labile compenso metabolico con note associate di artrosi polidistrettuale” ed ha posto un tasso d'invalidità del 60% (doc. 24). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali: - un referto radiologico della spalla sinistra del 16 maggio 2001 ed un referto radiologico del rachide in toto del 16 aprile 2004 (15, 16); - due brevi rapporti d'esame cardiologico del 19 aprile 2004 e neurologico di stessa data (doc. 17, 18); - un certificato del centro antidiabetico di Avellino del 21 aprile 2004 (doc. 19); - l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 15 luglio 2004 (doc. 20); - un breve rapporto d'esame ortopedico del 30 aprile 2004 (doc. 21); - un breve rapporto d'esame oftalmologico del 5 agosto 2005 (doc. 23). Pagina 2

C-3530/2007 Nel questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, l'interessata ha affermato di non essere più in grado di svolgere praticamente nessun lavoro di casa. C. L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al Dott. De Roten, del servizio medico regionale (SMR) “Rhône”, il quale, nella sua relazione del 24 febbraio 2006, ha affermato che, in ambito casalingo, l'interessata non avrebbe mai subito un'incapacità al lavoro di livello pensionabile (doc. 27). Mediante decisione del 1° marzo 2006, l'UAIE ha pertanto respinto la domanda di rendita (doc. 28). D. Con atto spedito il 30 marzo 2006, A._______, regolarmente rappresentata dall'avv. Roberto Coppola, ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimento amministrativo producendo documentazione già ad atti. Mediante decisione su opposizione del 30 aprile 2007, l'UAIE ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione del 1° marzo 2006 (doc. 38). E. Con gravame del 17 maggio 2007, A._______, sempre rappresentata dall'avv. Coppola, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a documentazione già ad atti, una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 20 al 27 gennaio 2007 per prolasso utero-vaginale, diversi esami ematochimici di gennaio/marzo 2007 ed altri esami di preparazione alla degenza menzionata. F. Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa Sereni Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua relazione del 25 settembre 2007, ha affermato che, almeno fino alla data del 64esimo anno di età, l'interessata non ha mai subito un'incapacità al lavoro come casalinga (doc. 40). Pagina 3

C-3530/2007 Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 settembre 2007, l'UAIE propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio. G. Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra documentazione di rilievo, l'avv. Coppola, con scritto spedito il 23 ottobre 2007, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito una relazione medica effettuata l'11 ottobre 2007 dal Dott. Amodeo di Avellino, il quale, dopo aver in sostanza ripreso le patologie già conosciute, ha dichiarato la paziente inabile al lavoro in misura del 100%. Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla Dott.ssa Sereni Keller, la quale, nella sua relazione dell'8 novembre 2007, si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 42). Duplicando in data 20 novembre 2007, l'amministrazione ha riproposto la reiezione del gravame. Copia delle duplica e del parere della Dott.ssa Sereni Keller sono stati inviati alla parte ricorrente, la quale non ha più preso posizione in merito. H. Va rilevato che in data 23 marzo 2007, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______ una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, con decorrenza 1° aprile 2007. Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In Pagina 4

C-3530/2007 particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. Pagina 5

C-3530/2007 3. 3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 4. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 5. La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita l'8 giugno 2005. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una rendita l'8 giugno 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 3 marzo 2007, data in cui l'interessata ha compiuto il 64esimo anno di età e si è aperto, in suo favore, il diritto alla rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (cfr. decisione del 23 marzo 2007 della CSC). Pagina 6

C-3530/2007 6. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI). La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge. 7. 7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Pagina 7

C-3530/2007 7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. 8. 8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessata non ha più lavorato e si è dedicata ai lavori della propria economia domestica (doc. 13, 14). 8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni Pagina 8

C-3530/2007 consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. 9. 9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che l'assicurata soffre di un diabete mellito tipo II in labile compenso metabolico e note di artrosi polidistrettuale. La documentazione prodotta fino alla data dell'impugnata decisione su opposizione, 30 aprile 2007, non permette di evidenziare ulteriori patologie. Con il ricorso e la replica, l'assicurata produce altri documenti fra i quali una cartella clinica relativa ad una degenza dal 20 al 27 gennaio 2007 per un prolasso utero-vaginale. Il referto del Dott. Amodeo del 15 ottobre 2007, rileva delle patologie già note e, altre, non suffragate da documentazione oggettiva, che rappresentano una novità rispetto al precedente quadro diagnostico. Tuttavia, tale perizia esula dal periodo di cognizione giudiziaria (cfr. consid. 5). 9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI. Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno. 10. 10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia dell'8 luglio 2005) Pagina 9

C-3530/2007 pone un tasso d'invalidità del 60% pur rilevando che la paziente è in grado di svolgere un lavoro di operaia generica per 4-5 ore giornaliere ed è perfettamente reinseribile in attività leggere generiche e prevalentemente sedentarie. Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.ri De Roten e Sereni Keller, ritengono che la richiedente è in grado di attendere alle usuali faccende domestiche in misura ben superiore al 60% (doc. 27, 40, 42). In effetti, l'affezione principale che affligge l'assicurata è di natura endocrinologica. L'interessata è portatrice, da lungo tempo, di un diabete mellito non insulino-dipendente, poco controllabile, ma privo di conseguenze invalidanti. In effetti, questa patologia può essere inserita nelle affezioni di carattere debilitante quando provoca disturbi segnatamente alla vista (retinopatia diabetica con perdita quasi totale della vista), al sistema cardiocircolatorio con importanti disfunzioni cardiache e presenza di tumefazioni irreversibili alle estremità degli arti, nonché turbe neurologiche. Invece, nel caso in esame, il diabete provoca turbe metaboliche di poco rilievo, un'eccedenza ponderale (79 kg per 168 cm) e una retinite di grado 1 (il visus è comunque normale). Per quanto si riferisce all'apparato ortopedico/articolare, questo appare sostanzialmente in ordine: non sono segnalate disfunzioni di rilevanza patologica (cfr. doc. 24 cifra 4.8). L'esame neurologico è pure normale. Il processo artrosico polidistrettuale, non negato di principio, non causa dunque alcuna invalidità di rilievo. 10.2 La Dott.ssa Sereni-Keller si è chinata soprattutto sulla documentazione esibita in sede ricorsuale e di replica. La consulente dell'UAIE ha sostanzialmente annotato che se vi è una retinopatia diabetica, questa è “background” di stadio I e non incide nemmeno sull'acuità visiva dell'assicurata; eventuali problemi di polineuropatia si configurano solo a parestesie distali ed iporiflessie oltretutto normali ad una certa età e nelle persone in sovrappeso; non sussiste alcun deficit motorio di significativa importanza. Sussistono delle poliartralgie soprattutto a livello cervicale e vertebrale, ma di modesta entità: come in precedenza, la marcia è libera come pure i movimenti. L'intervento di prolasso utero-vaginale del gennaio 2007, non ha comportato sequele di rilievo. Per il resto, l'interessata si presenta in buone condizioni generali di salute, ogni altro organo ed apparato essendo indenni da patologie. Pagina 10

C-3530/2007 10.3 La valutazione del lavoro domestico si basa sulle indicazioni della richiedente stessa, le quali sono controllate in una certa misura dall'amministrazione. Il risultato è necessariamente una valutazione esaminata dall'UAIE (o dal giudice in caso di ricorso) alla luce delle perizie mediche ad atti. Il controllo giudiziario richiede che ogni punto della valutazione sia stato determinato con cura e precisione. Il risultato in percentuale che si ottiene non può essere arrotondato (DTF 127 V 129 consid. 5a; VSI 2001 p. 265). Analizzando la situazione medica con le incombenze domestiche (famiglia attualmente composta da 2 persone) si giunge a ritenere che l'interessata potrebbe incontrare difficoltà nell'ambito dei lavori più pesanti (come le grandi pulizie, stendere la biancheria, ecc.), oppure fare le compere a piedi e con merce da portare troppo pesante. In compiti più leggeri la sua capacità resta quasi intatta (condotta dell'economia domestica, preparazione dei pasti, ecc.). Nel complesso, in base alle apposite direttive concernenti l'invalidità edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (UFAS; dir. da 3093 a 3098), l'interessata presenta un'incapacità al lavoro, nell'ambito delle consuete attività domestiche, non superiore al 30%, ossia al tasso minimo per aver diritto alla rendita AI. Vero è che A._______, nell'apposito formulario per gli assicurati occupati nell'economia domestica (doc. 14), ha affermato di non essere in grado di svolgere tutti i lavori che competono ad una casalinga. Tale affermazione non può tuttavia assurgere alla dignità di prova, dal momento che riflette la posizione unilaterale della stessa ed è smentita dalle risultanze mediche oggettive. 10.4 Il collegio giudicante non ha pertanto alcun motivo di scostarsi dal convincente parere dei medici dell’UAIE, fondato sul corretto apprezzamento del caso concreto e sull’attento esame della documentazione clinica ad atti. Trattasi infatti di osservazioni cliniche da cui si possono derivare, idonei, oggettivi e persuasivi elementi di giudizio atti a dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è portatrice A._______, entro il 3 marzo 2007, data del compimento del 64esimo anno di età, era in grado di attendere alle sue usuali faccende domestiche in modo tale da escludere un'invalidità di rilievo ai fini della rendita. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata decisione confermata. Pagina 11

C-3530/2007 11. 11.1 Non vengono prelevate spese processuali. 11.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte soccombente. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi il Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2). Pagina 12

C-3530/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 13

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