Corte II I C-3474/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 aprile 2009 Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio), Madeleine Hirsig, Beat Weber; Cancelliere: Dario Croci Torti A._______, rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. assicurazione invalidità (decisione del 17 aprile 2007) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-3474/2007 Fatti: A. A._______, cittadina italiana, nata , ha lavorato in Svizzera, nel settore tessile e delle confezioni (biancheria), dal 1980 al 2000, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Ha cessato di lavorare, per malattia, il 13 luglio 2000. In data 10 ottobre 2001 ha formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Dall'incarto medico emerge che l'assicurata era affetta da esiti di mastectomia destra con linfoadenectomia ascellare e di radio e chemio terapia complementare post-operatoria per carcinoma mammario (luglio 2000), linfedema secondario all'arto superiore destro (cfr. perizia medica particolareggiata del 19 settembre 2000). Nel suo rapporto del 2 ottobre 2002, il Dott. E., del Servizio medico regionale dell'Ufficio AI del Cantone Ticino (SMR), ha ritenuto l'assicurata abile al 100% in attività rispettose di determinate condizioni e posture dal 1° febbraio 2001. L'incarto è stato inviato al Consulente in integrazione professionale (CIP) che, nella relazione del 25 marzo 2003, ha indicato “mancando premesse credibili su cui avviare provvedimenti professionali efficaci o valutazioni aritmetiche attendibili, nell'impossibilità di procedere, chiudo la pratica (...) e raccomando di mettere l'assicurato al beneficio di una rendita intera”. Mediante decisione del 25 giugno 2003, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), ha erogato in favore della nominata una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, con rendita completiva in favore del marito, a decorrere dal 1° luglio 2001. B. Nel 2006, l'Ufficio AI cantonale ha avviato la prevista procedura di revisione del diritto a rendita. Il medico curante, Dott. M., nel rapporto del 1° settembre 2006, indica che la paziente è portatrice degli esiti di mastectomia destra e l'invalidità sarebbe rimasta invariata dal luglio 2000. Il medico dell'Ufficio AI, nel rapporto del 21 dicembre 2006, ha confermato la diagnosi già riferita nel 2002/2003, consistente in stato dopo mastectomia destra nel luglio 2000 per carcinoma, stato dopo 6 cicli di chemio terapia da agosto a gennaio 2001, stato dopo radioterapia post-operatoria dal 4 settembre 2000 al 6 ottobre 2000, trattamento con tamooxifene da febbraio 2001, menopausa iatrogena da ottobre Pagina 2
C-3474/2007 2000, linfedema braccio destro. Il consulente medico ha ribadito la capacità al lavoro totale dell'interessata (come nel 2003), rispettosa di alcune limitazioni funzionali ed ad alcune condizioni. Il caso è stato sottoposto in esame al CIP che, nel rapporto del 14 febbraio 2007, ha indicato che il collega di cui al rapporto del 25 marzo 2003, è manifestamente incorso in un errore e che vi erano i presupposti per una riconsiderazione del caso. Infatti, il CIP sottolinea che l'assicurata è sempre stata abile al cento per cento dal 1° febbraio 2001 in attività leggere, rispettando le indicazioni formulate dal Dott. E. nel 2003 (attività non ripetitive, evitando i movimenti sopra il piano orizzontale, senza pericolo di ferite e senza esposizione a sostanze irritanti e/o a calore eccessivo). A fronte di un salario precedente l'invalidità ipotetico nel 2005 di Fr. 27'649.- e di un salario ipotetico dopo l'invalidità di Fr. 29'184.-, (salario statistico da invalido di Fr. 49'070.-, ridotto del 20,7% a causa dei salari effettivi precedenti l'invalidità nettamente inferiori alla media e del 10% per fattori personali quali età ed handicap) non sussiste alcuna perdita di guadagno. Con progetto di decisione del 19 febbraio 2007, l'Ufficio AI cantonale ha comunicato al Patronato INAS, regolare rappresentante della nominata, che la rendita sarebbe stata soppressa in quanto la decisione iniziale era manifestamente erronea. Con scritto del 12 marzo 2007, l'interpellata ha manifestato la sua opposizione facendo valere di essere invalida in misura rilevante per il diritto a prestazioni. A suffragio delle sue conclusioni produce, segnatamente, un certificato dell'8 marzo 2007 del reparto chirurgia dell'Ospedale (Sant'Anna) di Como attestante un danno postoperatorio (rigetto della protesi mammaria) e dermatologico alle mani; un referto d'esame dermatologico del 20 marzo 2007 (eczema dermico lichenificato) e un attestato del reparto di riabilitazione dell'Ospedale di Como. Ricevute le osservazioni, l'Ufficio AI ticinese ha sottoposto gli atti al Dott. K., del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del 27 marzo 2007, ha affermato che i problemi denunciati non incidono sulla capacità di lavoro dell'assicurata. In un secondo tempo (marzo 2007), l'interessata ha prodotto i risultati di analisi ematochimiche, un succinto rapporto di esame oncologico (nella norma) del 23 aprile 2008, i risultati di una mammografia sinistra (non patologie in atto) del Pagina 3
C-3474/2007 4 aprile 2007 ed i risultati di un'ecografia addominale del 16 marzo 2007. Con decisione del 17 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), autorità competente per emanare provvedimenti per gli assicurati residenti all'estero, ha soppresso il diritto alla rendita dalla fine del mese che segue quello della notificazione della decisione stessa. C. Con il ricorso depositato il 18 maggio 2007, A._______, sempre rappresentata dal Patronato INAS, chiede il riconoscimento del suo diritto ad un rendita d'invalidità nella misura del 50% almeno o in quella che sarà dettata dai risultati di una perizia di parte in corso. In un secondo tempo (31 luglio 2007), la parte ricorrente ha segnatamente trasmesso: un rapporto d'esame ginecologico del 25 maggio 2007; esami ematochimici del 20 febbraio 2007; i risultati di un ecocolordoppler venoso agli arti inferiori del 30 maggio 2007; un referto radiografico standart del torace del 24 maggio 2007. D. Ricevuta l'impugnativa e la documentazione annessa, l'Ufficio AI ticinese ha sottoposto gli atti al Dott. E., il quale ha anche preso visione della documentazione esibita poco prima dell'impugnata decisione. Nella sua relazione del 29 agosto 2007, ha affermato che la più recente documentazione medica non mostra una modifica sostanziale dello stato di salute della ricorrente e le nuove affezioni denunciate (incontinenza urinaria allo sforzo, distonia e prediabete) non hanno carattere invalidante. Nella sua risposta di causa del 3 settembre 2007, l'Ufficio AI cantonale propone la reiezione dell'impugnativa. Anche l'UAIE, nella sua presa di posizione del 7 settembre 2007, propone la reiezione del gravame. E. Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive amministrazioni, con scritto del 15 ottobre 2007, il Patronato INAS ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il ricorso. Il Patronato contesta, in particolare, il calcolo comparativo effettuato dall'amministrazione ritenendo, segnatamente, che la riduzione del salario statistico del reddito dopo invalidità deve essere del 31,42% e Pagina 4
C-3474/2007 non del 20,7%. Produce, successivamente, un attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 12 luglio 2007 ed i risultati di recenti analisi ematochimiche. Duplicando in data 16 novembre 2007, l'UAI ticinese, dopo aver sottoposto l'incarto al proprio consulente medico (cfr. breve nota del 12 novembre 2007 del Dott. E.), si riconferma nelle sue precedenti considerazioni. L'UAIE nella sua duplica del 26 novembre 2007 ha condiviso queste conclusioni. Con ordinanza del 30 novembre 2007, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha inviato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 20 dicembre 2007. In data 26 giugno 2008, l'insorgente ha inviato ulteriore documentazione medica (certificazione del 18 giugno 2008 con un ecografia spalla sinistra del 20 giugno 2008). Diritto: 1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale su l'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20). 2. 2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. Pagina 5
C-3474/2007 1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condizioni sono adempiute nella specie. 2.3 Il ricorso è tempestivo, ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge e l'anticipo per le presunte spese processuali è stato pagato nel termine impartito (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso. 3. Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare, con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6 ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007. 4. 4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Pagina 6
C-3474/2007 4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero. 4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 5. 5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. 5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede. 5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in Pagina 7
C-3474/2007 un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. 6. 6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961; OAI, RS 831.201). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid. 2a). La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lettera a OAI). 6.2 Se le condizioni dell'art. 17 LPGA non sono adempiute, l'assicuratore può tornare sulle decisioni formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro Pagina 8
C-3474/2007 rettifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Per verificare che sia possibile procedere ad una riconsiderazione di una precedente decisione, in ragione della sua manifesta erroneità, bisogna fondarsi sui fatti e sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata resa, tenuto conto, anche, della prassi in vigore a quell'epoca (DTF 125 V 383 consid. 3). Per ragioni di sicurezza del diritto, l'eventuale irregolarità della decisione iniziale deve essere manifesta, evidente, affinché si eviti che il disposto della riconsiderazione diventi un argomento invocato con frequenza dall'amministrazione o dal giudice. Segnatamente, una semplice inesattezza pur manifesta non rappresenta un motivo di riconsiderazione, quando l'esame della domanda dipendeva da altri elementi di giudizio ed un ampio potere d'apprezzamento. Se, semplicemente, sussistono dei ragionevoli dubbi sul carattere errato della decisione iniziale, le condizioni della riconsiderazione non sono adempiute (cfr. sentenza del TF del 19 febbraio 2009, 9C_860/200). 6.3 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Pertanto, nella specie, il periodo di esame si estende dal 25 giugno 2003, data della decisione con la quale l'interessata è stato posta al beneficio di una rendita intera AI (con decorrenza 1° luglio 2001), al 17 aprile 2007, data dell'impugnata decisione. 7. L'interessata non ha più lavorato dopo il luglio 2000. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V 275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la Pagina 9
C-3474/2007 malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). In carenza di documentazione economica, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). 8. 8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla quale traspariva che l'assicurata era portatrice di esiti di mastectomia destra con linfoadenectomia ascellare, esiti di radio e chemio terapie complementari post-operatorie per carcinoma mammario a destra, linfedema braccio destro. 8.2 Al momento della revisione in esame l'assicurata è portatrice degli esiti della patologia indicata, la quale non ha comportato né metastasi né recidive del male. La paziente presenta inoltre un fenomeno d'eczema alle mani ed una certa limitazione funzionale al braccio destro, disturbo già presente (cfr. rapporto del Dott. E. del 21 dicembre 2006). La documentazione medica esibita in sede ricorsuale e di replica non evidenzia ulteriori patologie debilitanti e/o gravi. In questa occasione viene denunciata la presenza di fenomeni di leggera flebite agli arti inferiori, di una uretrocistocele e di una sindrome neurovegetativa-distonica (menopausa?). Pagina 10
C-3474/2007 9. 9.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, ha dapprima evidenziato il parere del Dott. E. del 21 dicembre 2006, che confermava una diagnosi ed uno stato di salute praticamente uguali a quelli riscontrati nel 2002. L'assicurata è abile al cento per cento in attività leggera, non ripetitiva, non da svolgere al di sopra del piano orizzontale, senza pericolo di ferita e senza esposizioni alle sostanze irritanti e/o senza esposizione a calore eccessivo e ciò da inizio febbraio 2001. In seguito, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto il caso al CIP. Questi, nel suo rapporto del 14 febbraio 2007, si è immediatamente reso conto che il CIP incaricato di svolgere l'indagine economica il 25 marzo 2003 si era manifestamente sbagliato. L'assicurata, già pochi mesi dopo la malattia subita sarebbe stata reintegrabile in un settore produttivo rispettoso delle limitazioni esposte dal Dott. E. appena sopra ricordate. Il precedente lavoro era escluso poiché presupponeva un intenso utilizzo del braccio destro. Ora, come allora, osserva il CIP, vi sono settori, per esempio industriali, che rispettano le capacità e le modeste limitazioni funzionali dell'assicurata, come ad esempio quella di addetta al montaggio di piccole apparecchiature o di addetta al controllo di macchine di produzione automatica (controllo e sorveglianza di produzione); nel settore dei servizi esistevano ed esistono attività semplici ed adeguate, come quella di commessa in negozio, in pasticceria, in profumeria o commercio di abbigliamento), così come attività ancor più semplici, come fattorina, telefonista, ecc. 9.2 Il collegio giudicante condivide pertanto il modo di agire dell'amministrazione che, in assenza di un evidente miglioramento delle condizioni di salute e della capacità di lavoro dell'assicurata, ha subito constatato che la decisione iniziale non poggiava su elementi oggettivi giustificanti il riconoscimento di un diritto alla rendita e, dopo aver proceduto ad un calcolo comparativo dei redditi, ha impostato la decisione sulla base del ricordato art. 53 cpv. 2 LPGA. L'errore a monte della decisione iniziale consiste nel fatto che l'amministrazione non ha valutato opportunamente le possibilità di reintegrazione professionale dell'interessata, atteso che questa analisi deve essere svolta. Peraltro, il principio di reintegrazione gode di precedenza rispetto al diritto alla rendita. Pagina 11
C-3474/2007 9.3 Nel corso della presente procedura di revisione, non sono emerse situazioni patologiche tali da far pensare ad un eventuale peggioramento delle condizioni di salute dell'interessata. Nella sostanza, sono rimaste le stesse limitazioni funzionali non gravi, soprattutto incentrate all'elevazione del braccio destro e dolori a livello della spalla. L'eczema alle mani, peraltro modesto, una sindrome neurovegetativa imputabile all'età o una banale sindrome varicosa agli arti inferiori non giustificano né un'invalidità di rilievo, né appalesano un peggioramento della situazione valetudinaria. Per il resto l'assicurata si presenta in buone condizioni generali di salute, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da patologie invalidanti di lunga durata. 9.4 Già quindi nel 2002-2003 (epoca di esame della richiesta di rendita da parte dell'Ufficio AI cantonale), sarebbe stato necessario verificare se, nell'ambito di un'attività di sostituzione, A._______ presentasse un'incapacità di guadagno rilevante ai fini della rendita. Questo calcolo deve essere svolto con i dati di allora (DTF 128 V 174). 10. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA). 10.1 Il calcolo svolto dal CIP deve essere corretto in quanto contiene alcuni errori. Il più evidente è quello riguardante il reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità, ove, a torto, l'amministrazione ha ritenuto statistiche locali (tabelle cantonali), invece di applicare statistiche nazionali. Inoltre, il CIP si è riferito, empiricamente, a dati del 2005 senza motivare tale scelta. Per il vero, trattandosi di un problema di decisione iniziale manifestamente erronea, occorre svolgere di nuovo il calcolo ritenendo i dati al momento dell'inizio del diritto a un eventuale rendita, ossia del 2001 (cfr. consid. 6.3 e 9.4). 10.2 Quale reddito precedente l'invalidità si riterrà quello che l'interessata avrebbe potuto percepire nel 2001, ossia Fr. 26'283.- (cfr. a questo proposito il dato ritenuto dal CIP), che è desunto da Fr. 11,38 orario x 41 ore settimanali x 52 settimane + 8,33% di tredicesima mensilità. Pagina 12
C-3474/2007 10.3 Quale reddito da invalido occorre riferisi a quello ottenibile in attività di tipo leggero non qualificate (commercio al dettaglio, operaia non qualificata, cassiera, ecc.). Trattasi di attività generiche e devono essere applicate le statistiche nazionali e non quelle cantonali (UFS, inchiesta sui salari, valori 2000, tab. TA1, livello di qualificazione 4, donne); in questo senso deve essere corretto il calcolo del CIP. Queste attività comportano un salario medio mensile di Fr. 3'658.- che deve essere riportato su base annuale, ossia Fr. 43'896.- (anno 2000). Questo valore deve essere indicizzato al 2001, anno di riferimento ed anno in cui mancano le statistiche. Il valore d'indicizzazione è 2,5% (tavole T1 P39 della Vie économique), ciò che comporta un risultato di Fr. 44'993,40 (Fr. 43'896.- + 2,5%). Bisogna adeguare questo dato alle ore settimanali secondo la durata normale (non settoriale) media lavorativa nel 2001 che corrispondeva a 41,7 ore (Tavole B 9.2 della “Vie économique”). Ne consegue il calcolo seguente: Fr. (44'993,40 : 40) x 41,7 = Fr. 46'905,60 10.4 Ora, si nota bene che in un'attività di ripiego, teoricamente, l'interessata guadagnerebbe molto di più che nel precedente lavoro (Fr. 46'905,60 contro Fr. 26'283.-). Il Tribunale federale ha osservato che nei casi in cui, come quello che ci occupa, il reddito di una persona assicurata (senza invalidità) si situi al disotto delle media dei salari per un'attività equivalente, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. In pratica, se si è accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. VSI 1999 p. 246 consid. 1; RCC 1992 p. 94, 1989 p. 483 consid. 3b, STFA del 5 dicembre 2004 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3). In una recente giurisprudenza, l'Alta Corte ha precisato che se una persona assicurata, per motivi estranei alla sua invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi sia spontaneamente accontentata, si procede, in primo luogo, ad un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, Pagina 13
C-3474/2007 questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione della deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e 6.2). 10.5 Nella specie, non risulta dall'incarto che l'interessata abbia percepito quei redditi conseguiti nel passato per sua scelta e/o perché si sia accontentata. La ricorrente ha sempre lavorato nel settore tessile, per cui va ritenuto il salario medio in vigore nel 2001 (anno di riferimento) nel settore tessile (tavola TA1, 2000, livello 4, femmine), ossia Fr. 3'139.- al mese, valore del 2000, che, come sopra deve essere riportato su di un anno (x 12) ed indicizzato (2,5%) al 2001, ossia: Fr. 3'139.- x 12 = Fr. 37'668.- Fr. 37'668.- + 2,5% = Fr. 38'609,70 Anche questo importo, che statisticamente è basato su 40 ore settimanali, deve essere adeguato alla durata normale del settore (manufatturiero) nel 2001 di 41,2 ore (tavola B 9.2 della Vie économique): Fr. (38'609,70 : 40) x 41,2 = Fr. 39'768.- Si procede al confronto per verificare di quanto, il salario precedente l'invalidità è inferiore al guadagno teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità: 100 - (26'283.- : Fr. 39'768.-) x 100= 33,91% A questo punto, si prende il salario teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità in attività sostitutive adeguate (cfr. cifra 10.3), ossia Fr. 46'905,60 e lo si riduce del 33,91%, percentuale che rappresenta lo Pagina 14
C-3474/2007 scapito che l'interessata subisce nel suo settore lavorativo (tessile) in rapporto alla media nazionale delle lavoratrici della sua categoria, ossia: Fr. 46'905,60 – 33,91% = Fr. 30'999,90 Questo importo rappresenta il salario dopo l'insorgenza dell'invalidità. Tuttavia, questo salario teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali dell'assicurata (DTF 126 V 75), quali età, handicap. Questi fattori possono essere presi in considerazione nella fattispecie in quanto non erano all'origine del salario inferiore alle statistiche percepito dall'assicurata. Lo scrivente tribunale, vista l'età dell'assicurata (classe 1959) e l'handicap presentato, è del parere che una riduzione del 25% tiene ampiamente conto di tutte le circostanze, ricordando che si tratta della riduzione massima consentita dalla giurisprudenza ed è quella che è stata anche ritenuta dall'amministrazione (cfr. rapporto del CIP del 14 febbraio 2007). Ne consegue : Fr. 30'999,90 – 25% = Fr. 23'249,95 L'insorgente, come si è visto nel considerandi precedenti in esito ai pareri medici, poteva svolgere le attività di sostituzione al cento per cento. Pertanto, non resta che confrontare il salario precedente l'invalidità, con quello successivo, ossia: 100 - (Fr. 23'249,95 : 26'283.-) x 100 = 11,54% Un tasso d'invalidità dell'11,50% non consentiva il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 11. Di conseguenza, l'UAIE ha soppresso a ragione il diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in quanto la decisione iniziale di assegnazione della rendita intera era manifestamente errata e la sua modifica riveste un notevole importanza dal momento che tale diritto non sussiste. L'effetto di questa decisione non è comunque retroattivo e si manifesta il secondo mese che segue la notifica della decisione del 17 aprile 2007, ossia il il 1° giugno 2007. Pagina 15
C-3474/2007 12. 12.1 In queste circostanze il ricorso è respinto e l'impugnata decisione confermata. 12.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo versato il 20 dicembre 2007. 12.3 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente che è soccombente. 12.4 Per qual che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 dell regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 16
C-3474/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 300.-. 3. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - Rappresentante della ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. XXX) - Ufficio federale della assicurazioni sociali, Berna Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Parrino Dario Croci Torti Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 17