Corte II I C-3468/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 aprile 2008 Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio), Alberto Meuli (presidente di corte), Stefan Mesmer, cancelliera Paola Carcano. S._______, patrocinata dall'avv. Salvatore Santoro, _______, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond- Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. prestazioni dell'assicurazione invalidità. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che, mediante decisione del 2 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto, per carenza d'invalidità di grado pensionabile, la domanda, volta ad ottenere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, presentata il 21 ottobre 2005 da S._______, cittadina italiana, nata il _______, che, con ricorso del 16 maggio 2007 consegnato alla posta italiana il medesimo giorno, S._______, regolarmente rappresentata dall'avv. Salvatore Santoro, chiede, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità; a suffragio delle sue conclusioni produce un insieme di documenti medici relativi al periodo 2000-2007, che, chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha sottoposto l'incarto al Dott. P._______ del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione medica del 10 ottobre 2007, ha rilevato che dalla nuova documentazione medica prodotta dall'assicurata non possono essere desunti atti a modificare la precedente valutazione del caso, che l'amministrazione, nelle sue osservazioni responsive del 14 novembre 2007, propone, pertanto, la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, che S._______, con replica del 18 dicembre 2007, ribadisce la richiesta di accoglimento del ricorso producendo a suffragio delle sue conclusioni un insieme di documenti medici relativi al 2007, tra cui si annovera altresì una perizia medica del 15 dicembre 2007 del Dott. G._______, che chiamato a pronunciarsi sul merito, l'UAIE ha risottoposto l'incarto al Dott. P._______, il quale, nella sua relazione medica del 6 gennaio 2008, ha posto in evidenza la necessità di esperire una perizia ortopedica o reumatologica da effettuarsi eventualmente in Svizzera, Pagina 2
che l'amministrazione, nella sua duplica del 3 marzo 2008, propone, pertanto, di rinviare la causa al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile, che, in data 7 marzo 2008, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha trasmesso alla ricorrente per conoscenza la duplica dell'amministrazione ed il rapporto medico del Dott. P._______ del 6 gennaio 2008, comunicando nel contempo alle parti la composizione del collegio giudicante: entro il termine impartito non sono state presentate istanze di ricusa, che S._______, con memoria aggiuntiva del 19 marzo 2008, ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso, che, in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF, che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20), che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio, dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie, che il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA), che il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso, Pagina 3
che, nel caso in esame, l'istruttoria è, come peraltro correttamente rilevato dall'UAIE nella duplica del 3 marzo 2008, incompleta ed il collegio giudicante non può quindi trarne conclusioni precise e decisive (art. 49 PA), che, stante quanto precede, il collegio giudicante non intravvede motivi per non aderire alla proposta dell'UAIE al fine di procedere all'assunzione dei complementi istruttori richiesti dal Dott. P._______ nel suo rapporto del 6 gennaio 2008 tramite l'acquisizione agli atti di una perizia ortopedica o reumatologica da esperire eventualmente in Svizzera, che, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata, la causa è rinviata all'UAIE in virtù dell'art. 61 cpv. 1 PA, che, non vengono prelevate spese (art. 63 cpv. 1 PA), che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che, visto il tenore dell'art. 64 PA, la parte ricorrente ha diritto ad un'indennità, che è dovuta anche in caso di accoglimento parziale del ricorso e di rinvio degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un complemento d'istruttoria (DTF 110 V 54 consid. 3a), che, nel caso in esame, vista le memorie di ricorso e di replica come pure quella aggiuntiva del 19 marzo 2008, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di franchi 1'000.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. Pagina 4
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata la decisione impugnata del 2 aprile 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, Ginevra, affinché completi l'istruttoria ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'000.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R), - autorità inferiore (n. di rif. _______), - Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente di corte: La cancelliera: Alberto Meuli Paola Carcano Pagina 5
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e, se in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 6