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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2026 C-3450/2026

3. Juni 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·853 Wörter·~4 min·15

Zusammenfassung

Assicurazione per l'invalidità (altro) | Assicurazione invalidità; compensazione di rendite retroattive con prestazioni anticipate di un'assicurazione (decisione del 20 marzo 2026)

Volltext

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Corte III C-3450/2026

Decisione d e l 3 giugno 2026 Composizione

Giudici Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Ambra Martignoni.

Parti

A._______, ricorrente,

Contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione invalidità; compensazione di rendite retroattive con prestazioni anticipate di un'assicurazione (decisione del 20 marzo 2026).

C-3450/2026 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Con decisione del 20 marzo 2026 (doc. TAF 2), l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) – dopo avere riconosciuto il 30 gennaio 2026, con decorrenza dal 1° agosto 2025, il diritto da parte di B._______ di percepire una rendita d’invalidità – ha deciso giusta l’art. 22 cpv. 2 LPGA di assegnare i versamenti retroattivi della rendita, di fr. 8'982.-, alla C._______ a titolo di compensazione per le prestazioni che detta assicurazione ha anticipato (indennità giornaliere di malattia). 2. Con scritto del 1° aprile 2026, inoltrato all’UAIE tramite e-mail, l’assicurazione di indennità giornaliere di malattia A._______ (di seguito: ricorrente, interessata) ha in particolare osservato di aver appreso con disappunto che l’importo retroattivo summenzionato è stato assegnato ad un unico assicuratore – nonostante fossero coinvolte altre due assicurazioni (lei stessa compresa) che hanno versato a loro volta delle indennità giornaliere – e ha pertanto chiesto di voler rivedere la decisione (“Il nostro importo di fr. 2'280.50 già tiene conto di questa ripartizione”) e di informarla, qualora la sua e-mail non fosse sufficiente per contestare la decisione, sulle modalità da rispettare a tal fine (doc. TAF 1). 3. Con scritto del 13 maggio 2026, l’UAIE ha trasmesso per competenza al Tribunale amministrativo federale il menzionato messaggio elettronico (doc. TAF 2). 4. Con decisione incidentale del 22 maggio 2026, questo Tribunale ha assegnato alla ricorrente un termine di 5 giorni dalla notificazione del provvedimento in questione per regolarizzare l’atto impugnativo (doc. TAF 3). 5. Con scritto del 1° giugno 2026, l’interessata ha comunicato a questo Tribunale di ritirare il ricorso interposto il 1° aprile 2026 (doc. TAF 5). 6. Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l’interesse degno di protezione della ricorrente all’annullamento o alla modificazione della decisione impugnata del 20 marzo 2026.

C-3450/2026 Pagina 3 7. Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d’oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF). 8. Allorquando il ricorso è stralciato dai ruoli in ragione del ritiro del ricorso, la parte ricorrente è considerata soccombente (DTF 109 V 234; v. pure sentenze del TF 2C_136/2026 del 16 aprile 2026 e 2C_984/20216 del 23 novembre 2016). Tuttavia, e per eccezione, nel caso di specie non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Non si giustifica altresì l’attribuzione di ripetibili.

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3450/2026 Pagina 4

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide: 1. La causa C-3450/2026 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono ripetibili. 4. Questa decisione è comunicata alla ricorrente, all’autorità inferiore e all’UFAS.

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Ambra Martignoni

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

C-3450/2026 Pagina 5 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

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