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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2012 C-3359/2011

16. März 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,317 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Rendite | Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, decisione del 13 maggio 2011

Volltext

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte III C-3359/2011

Sentenza d e l 1 6 marzo 2012 Composizione

Giudice unica Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, ricorrente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, decisione del 13 maggio 2011.

C-3359/2011 Pagina 2

Fatti: A. A.________, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di due figlie, la prima nata nel 1972, la seconda nel 1982, ha lavorato in Svizzera come indipendente dal 2003 al 2010, versando i relativi contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI). Il 21 settembre 2006 l'assicurato ha chiesto di eseguire un calcolo previsionale della sua rendita di vecchiaia alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), la quale, una volta raccolte le informazioni necessarie, gli ha comunicato che la sua rendita mensile ammonterà a Fr. 147.- dal 1° agosto 2010, con la possibilità di anticipare l'età di pensionamento di uno o due anni mediante riduzione della rendita del 6.8% per un anno e del 13.6% per due anni nel corso dell'intera vita (doc. 1 a 8). Il 5 novembre 2010 l'assicurato ha presentato alla CSC, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera. Dopo avere acquisito i dati del conto individuale dell'assicurato concernente i contributi AVS/AI, la CSC ha emanato una decisione il 29 novembre 2010, mediante la quale ha riconosciuto all'interessato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 259.- al mese, con effetto dal 1° agosto 2010, sulla base di una durata di contribuzione di cinque anni e otto mesi, ossia otto mesi nel 2003 e dodici mesi per ogni anno dal 2004 al 2008, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 179'208.- e in applicazione della scala delle rendite 5 (doc. 9 a 18). B. Con scritto del 16 dicembre 2010, l'assicurato si è opposto a questa decisione, facendo valere una durata contributiva superiore a quella considerata dalla CSC, ossia dal 2003 al 31 luglio 2010, ed ha esibito copie di estratti della Cassa di compensazione del Canton Svitto (CCS) relativi ai suoi contributi come indipendente per gli anni 2008, 2009 e 2010. L'assicurato ha nel contempo invitato la CSC a versare la rendita di vecchiaia su un conto bancario in Svizzera a lui intestato (doc. 19). La CSC si è rivolta alla CCS il 22 febbraio 2011, allo scopo di ottenere dei ragguagli concernenti i contributi versati dall'assicurato nel 2009 e 2010. La CCS ha risposto il 4 aprile 2011, affermando che ancora non sussistono registrazioni definitive nel conto individuale dell'assicurato, ma che i

C-3359/2011 Pagina 3 dati provvisori per il 2009 e 2010 corrispondono a Fr. 130'000.-, rispettivamente Fr. 60'000.- (doc. 22 e 25). La CSC ha quindi emesso una decisione su opposizione il 12 maggio 2011, in sostituzione della decisione del 29 novembre 2010, con la quale ha accordato all'interessato, partendo da un totale di redditi per gli anni dal 2003 al 2010 di Fr. 1'030'343.-, di cui Fr. 13'000.- per il 2009 e Fr. 5'243.- per il 2010, una rendita ordinaria di vecchiaia mensile di Fr. 363.- dal 1° agosto al 31 dicembre 2010, e, previa indicizzazione, di Fr. 369.- dal 1° gennaio 2011, sulla base di una durata di contribuzione di sei anni e otto mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 157'296.- e in applicazione della scala delle rendite 7 (doc. 28 e 29). Il 13 maggio 2011 la CSC ha inoltre precisato all'assicurato che, nella misura in cui i suoi periodi assicurativi risultano dalle decisioni provvisorie della CCS e che il suo reddito annuo medio supera il reddito massimo AVS previsto, nulla impedisce di procedere ad un calcolo definitivo della rendita di vecchiaia (doc. 30). C. Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale il 10 giugno 2011, rivendicando un periodo contributivo di sette anni e tre mesi e dei redditi di Fr. 129'350.per il 2009 e Fr. 60'000.- per il 2010, ed ha quindi concluso ad una nuova valutazione della sua situazione pensionistica. La CSC ha risposto dettagliatamente al ricorso il 27 luglio 2011, specificando, da un lato, che la differenza tra il periodo contributivo di sei anni e otto mesi, ritenuto nella decisione su opposizione, e quello di sette anni e tre mesi, avanzato dal ricorrente, è dovuta al fatto che, per legge, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i venti anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946/LAVS; RS 831.10). Dall'altro lato, la CSC ha rilevato che, per la determinazione della scala applicabile, è stato tenuto conto di un periodo contributivo di sette anni completi, conformemente alle Tabelle delle rendite che il Consiglio federale ha adottato tramite l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), e il cui uso è obbligatorio (art. 30 bis LAVS). Inoltre, la CSC ha esposto minutamente le basi del calcolo della rendita, sottolineando in particolare che il reddito annuo medio del ricorrente è pari a Fr. 153'765.-, mentre il reddito annuo medio legale massimo per il 2010 ammonta a Fr. 82'080.-, cosicché risulta senza im-

C-3359/2011 Pagina 4 portanza il fatto che ancora non si conoscano i dati fiscali definitivi del ricorrente relativi agli anni 2009 e 2010, essendo essi ad ogni modo superiori al reddito annuo medio legale massimo. In conclusione, la CSC ha proposto di respingere il ricorso con la conseguente conferma della decisione impugnata. Invitato da questo Tribunale a presentare la propria replica, il ricorrente non si è più manifestato. Richiesta da questo Tribunale di produrre gli estratti dei conti definitivi del ricorrente relativi agli anni 2009 e 2010, la CCS ha comunicato, con scritto del 27 febbraio 2012, un reddito come indipendente di Fr. 129'300.- per il 2009, secondo i dati dell'amministrazione fiscale del Canton Svitto, e un reddito ancora provvisorio di Fr. 53'000.- per il 2010.

Diritto: 1. 1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 LAVS. 1.2. Secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. 1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei

C-3359/2011 Pagina 5 mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA). 1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA). 2. 2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n° 1408/71). 2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4). 2.3. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14

C-3359/2011 Pagina 6 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. 3. Il ricorrente contesta la decisione su opposizione del 12 maggio 2011 e chiede, quant'anche implicitamente, che gli sia attribuita una rendita di vecchiaia superiore a quella riconosciutagli. 4. 4.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAVS, possono pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali. 4.2. Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia (art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). 4.3. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS). 4.4. Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a) durante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29 ter cpv. 2 LAVS). 5. 5.1. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

C-3359/2011 Pagina 7 5.2. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti per compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art. 29 quater

LAVS). Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'UFAS, ha allestito le Tabelle delle rendite, il cui uso è obbligatorio (art. 30 bis LAVS; http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:21/lang:ita). 5.3. La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS). La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art. 38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS). 5.4. L'art. 52 cpv. 1 OAVS illustra il rapporto tra il numero di anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età, la rendita parziale in per cento della rendita completa e il corrispettivo numero della scala delle rendite. Il cpv. 2 della stessa disposizione predispone che è assegnata una rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe d'età comporti almeno il 97.73%. Questo sistema è stato concretizzato nelle Tabelle delle rendite. 5.5. I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS). 5.6. Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni. Tuttavia, ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due crediti cumulativi (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS). L'accredito per compiti educa-

C-3359/2011 Pagina 8 tivi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). Esso è ripartito per metà tra i coniugi durante gli anni civili di matrimonio (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS) e deve essere diviso per il numero di anni di contribuzione (art.30 cpv. 2 LAVS). Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAI). L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello scioglimento del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAI). 6. In concreto, come esposto dalla CSC in modo particolareggiato nella risposta al ricorso, la durata contributiva all'AVS/AI del ricorrente è effettivamente pari a sette anni e tre mesi. Infatti, benché per il calcolo della rendita siano determinanti unicamente gli anni tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i venti anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS), ossia sei anni e otto mesi (ottanta mesi), il ricorrente ha versato contributi fino al luglio 2010, per cui si possono aggiungere sette mesi alla sua durata contributiva per colmare le sue lacune di contribuzione rispetto alla sua classe d'età (art. 52c OAVS), durata che ammonta così a sette anni e tre mesi. Rispetto ai quarantaquattro anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età, il diritto del ricorrente alla rendita di vecchiaia deve essere determinato sulla base della scala 7 (Tabelle delle rendite 2009, pagg. 10 e 11). La CSC ha stabilito che la somma dei redditi realizzati dal ricorrente in Svizzera equivale a Fr. 1'025'100.-, valore che non cambia dopo la sua rivalutazione in funzione del fattore 1 (Tabella complementare "Fattori di rivalutazione 2010"). Ne deriva un reddito annuo medio, secondo la formula (1'025'100 : 80 x 12), di Fr. 153'765.-. Visto che non sussiste un diritto ad accrediti per compiti educativi, le figlie del ricorrente essendo nate nel 1972 e 1982, il reddito annuo medio ammonta a Fr. 153'765.-, ossia, arrotondato all'importo superiore di Fr. 1'368.- secondo le Tabelle delle rendite 2009, Fr. 154'584.-. Questo reddito annuo medio è superiore al reddito annuo medio legale massimo per il 2010, che risulta essere pari a Fr. 82'080.-. Ora, al reddito annuo medio legale massimo nel 2010 corrisponde una rendita di vecchiaia mensile di Fr. 363.- (Tabelle delle rendite 2009, pag. 92). Allo stesso risultato si giungerebbe pure considerando il reddito effettivo, realizzato nel 2009, di Fr. 129'300.-. In effetti, il reddito annuo medio determinante, anche tenuto conto del

C-3359/2011 Pagina 9 reddito provvisorio di soli Fr. 13'000.- per il 2009, risulta essere già quasi il doppio del reddito medio determinante previsto dall'AVS. 7. In conclusione, l'ammontare della rendita di vecchiaia mensile di Fr. 363.dal 1° agosto al 31 dicembre 2010, e, previa indicizzazione, di Fr. 369.dal 1° gennaio 2011, è corretto. 8. Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 9. Ai sensi dell'art. 85 bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato. 10. Secondo l'art. 85 bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. In concreto, non si prelevano spese processuali. In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese ripetibili).

Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

C-3359/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al ricorrente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

La giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: