Corte II I C-327/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 4 marzo 2010 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Beat Weber e Franziska Schneider, cancelliera Marcella Lurà. A._______, rappresentato dal Patronato INAS, ricorrente, contro Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore. Assicurazione per l'invalidità (decisione del 2 dicembre 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
C-327/2010 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 2 dicembre 2009, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di A._______, cittadino italiano, nato il (...), una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° novembre 2007 al 30 aprile 2009 (doc. A 65-1 e 66-1; v. anche doc. A 58-1). Ha peraltro ritenuto che a partire dal 1° maggio 2009 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute) l'interessato non aveva più diritto a rendita alcuna, essendo il grado d'invalidità del 32% (decisione del 2 dicembre 2009 numero ). 2. Il 18 gennaio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la succitata decisione dell'UAIE del 2 dicembre 2009 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di un diritto a tre quarti di rendita d'invalidità a partire dal 1° maggio 2009, segnatamente in ragione delle conseguenze connesse con i diversi interventi per ernia discale nonché con la sindrome ansioso depressiva in cura dal settembre 2008. Ha esibito due relazioni mediche del 7 ottobre 2009 e dell'11 gennaio 2010 del B._______. Ha pure formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (doc. TAF 1). 3. Nella risposta al ricorso del 23 febbraio 2010, l'UAIE ha proposto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché proceda conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone C._______ del 16 febbraio 2010 (conclusione principale; doc. TAF 6), il quale rinvia a sua volta alle annotazioni del Servizio medico regionale (SMR) del 15 febbraio 2010. In quest'ultime è segnalato che in considerazione delle discrepanze diagnostiche (disturbo somatoforme rispettivamente disturbo depressivo con caratteristiche reattive in personalità dipendente) nonché del tempo trascorso dalla valutazione peritale del SMR, occorre sottoporre l'insorgente ad una (nuova) perizia psichiatrica al fine di accertare l'evoluzione dello stato di salute del medesimo (anche riguardo all'infortunio subito dallo stesso nel dicembre del 2009). Pagina 2
C-327/2010 4. Il 3 marzo 2010, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza al ricorrente la risposta al ricorso del 23 febbraio 2010, le osservazioni del 16 febbraio 2010 dell'Ufficio AI del Cantone C._______ e le annotazioni dei medici SMR del 15 febbraio 2010 (doc. TAF 7). 5. 5.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 5.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA. 5.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto ammissibile. 6. 6.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in particolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. Pagina 3
C-327/2010 6.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso. 7. 7.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla conclusione principale della presa di posizione del 16 febbraio 2010 dell'Ufficio AI del Cantone C._______ è giustificata dalla necessità di un sufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, non essendo altrimenti possibile determinarsi sull'incapacità lavorativa del medesimo con il necessario grado della verosimiglianza preponderante. 7.2 Pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione affinché proceda, in tempi ragionevoli, nel senso precedentemente indicato. 8. 8.1 Visto l'esito della causa, non sono prelevate spese processuali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 8.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 800.--, tenuto conto del lavoro effettivo, relativamente contenuto, svolto dal rappresentante del ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 4
C-327/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del 2 dicembre 2009 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto. 3. L'UAIE rifonderà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ) - Ufficio federale delle assicurazioni sociali Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempite le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 5