Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.10.2012 C-3262/2011

18. Oktober 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,290 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (altro) | Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su opposizione del 5 maggio 2011

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3262/2011

Sentenza d e l 1 8 ottobre 2012 Composizione

Giudice Elena Avenati-Carpani, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, patrocinata dall'avv. Clelia Soraci, Via Mandanici 118, IT-98051 Barcellona P.G., richiedente,

contro

Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione vecchiaia e superstiti, decisione su opposizione del 5 maggio 2011.

C-3262/2011 Pagina 2

Visto le decisioni della Cassa svizzera di compensazione (CSC), del 5 maggio 2000 (doc. 13 e 14), riconoscenti a B._______ (in seguito, l'assicurato) e A._______ (in seguito, l'assicurata), cittadini italiani nati …, rispettivamente il …, sposati dal …, il diritto ad una rendita di vecchiaia ordinaria di Fr. 671.-, rispettivamente completiva di Fr. 201.- al mese, e ciò a decorrere dal 1° settembre 1999, l'autorizzazione a vivere separatamente, accordata agli assicurati dal Tribunale di … (…), il 18 settembre 1998 (doc. 22), il versamento della rendita completiva direttamente all'assicurata, in seguito a sua richiesta, a partire da dicembre 2001 (doc. 23 a 25), il certificato cumulativo di esistenza in vita, stato civile e domicilio, del 25 gennaio 2010 (doc. 39), e la sentenza del Tribunale di …, del 26 febbraio 2007, con la quale è stato pronunciato il divorzio degli assicurati, annotata a margine dell'atto di matrimonio il 2 aprile 2009 (doc. 43), la decisione della CSC, del 28 gennaio 2010 (doc. 41), fissante la nuova rendita dell'assicurato in considerazione dell'avvenuto divorzio, dalla quale sono state dedotte le mensilità relative alla rendita completiva da marzo 2007 a gennaio 2010, percepite indebitamente, con una ritenuta mensile di Fr. 350.- fino all'estinzione del debito, uno scritto dell'assicurato, del 16 aprile 2010 (doc. 43), in cui quest'ultimo fa valere che l'assicurata è unica debitrice delle somme percepite indebitamente, la domanda del 23 giugno 2010 (doc. 45), mediante la quale la CSC ha chiesto all'assicurata la restituzione dell'importo di Fr. 7'826.-, relativo alle rendite completive versate da marzo 2007 a gennaio 2010, per il motivo che il diritto alla rendita completiva per coniuge si estingue con il divorzio, pronunciato in concreto il 26 febbraio 2007, la decisione della CSC, del 31 agosto 2010 (doc. 48), sostituente la decisione del 28 gennaio 2010, in cui sono esposti gli importi della rendita di vecchiaia ordinaria dell'assicurato a decorrere dal 1° marzo 2007,

C-3262/2011 Pagina 3 la decisione della CSC, del 12 ottobre 2010, spedita per raccomandata con avviso di ricevimento il 14 e distribuita il 20 ottobre successivi all'indirizzo privato italiano dell'assicurata, avviso firmato da quest'ultima (doc. 49 e 50), in cui è ordinata la restituzione di Fr. 7'826.-, corrispondente all'importo delle rendite completive percepite indebitamente da marzo 2007 a gennaio 2010, con l'indicazione della possibilità di chiedere un condono, i solleciti di restituzione della CSC all'assicurata, del 26 gennaio e 9 marzo 2011 (doc. 51 e 52), uno scritto dell'assicurata, rappresentata dal suo avvocato, del 7 marzo 2011, pervenuto alla CSC il 16 marzo successivo (doc. 53), con allegata una copia della sentenza di divorzio del 26 febbraio 2007, in cui è chiesta l'erogazione della rendita di vecchiaia completiva dalla data della sospensione ad oggi, una lettera della CSC, del 12 aprile 2011 (doc. 56), nella quale l'ultimo scritto dell'assicurata è considerato come opposizione formale alla decisione del 12 ottobre 2010, con richiesta alla stessa di presentare una procura scritta a favore del suo avvocato entro il 9 maggio 2011, ciò che è avvenuto tempestivamente (doc. 57), la decisione su opposizione della CSC, del 5 maggio 2011 (doc. 58), in cui l'opposizione è dichiarata tardiva e, in quanto tale, irricevibile, lo scritto, intitolato "ricorso", inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) dall'assicurata, per il tramite del suo avvocato, il 4 giugno 2011 (incarto TAF, doc. 1), in cui quest'ultima (di seguito, la richiedente) chiede la restituzione del termine per presentare regolare opposizione, facendo valere, in sostanza, che si è trovata impossibilitata ad agire tempestivamente a causa del suo stato di salute, che l'ha costretta a stabilirsi da suo nipote, gli allegati allo scritto, ossia un breve certificato medico italiano del 19 maggio 2011, in cui la richiedente è definita essere invalida civile al 100% e necessitante "assistenza continua per gli atti quotidiani della vita […] dopo il 21 dicembre 2010, si trovava ospite presso il nipote", un certificato di un centro di neurolesi italiano, dell'8 giugno 2009, relativo ad una visita medica del 26 maggio 2009, facente stato della diagnosi di "vasculopatia cerebrale con deterioramento cognitivo severo in soggetto dislipidemico e diabetico", e una dichiarazione del nipote della richiedente, del

C-3262/2011 Pagina 4 19 agosto 2011, da cui risulta che quest'ultima si è trasferita presso di lui nel dicembre 2010, per motivi di salute, e che egli ha in seguito controllato la corrispondenza, rinvenendo la decisione del 12 ottobre 2010, che ha letto e quindi trasmesso all'avvocato della richiedente, la risposta della CSC, del 15 luglio 2011 (incarto TAF, doc. 3), in cui è riaffermato che la decisione del 12 ottobre 2010 è stata notificata il 20 ottobre 2010, che l'opposizione è quindi tardiva e che peraltro non sussistono i presupposti per restituire il termine, la replica della richiedente, inviata il 20 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 6), con copie delle sentenze di separazione e di divorzio, del 3 luglio 2003 e 27 febbraio 2007, nonché gli allegati già citati, la duplica della CSC, del 30 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 8), in cui è sottolineato, in breve, che il non rispetto del termine per inoltrare opposizione corrisponde, viste le circostanze, ad una mancanza colpevole, dimodoché la domanda di restituzione del termine deve essere respinta, la trasmissione di una copia della duplica alla richiedente per conoscenza ed eventuale presa di posizione, e considerato che, in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85 bis cpv. 1 LAVS, che, secondo l'art. 3 lett. d bis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga, che, conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.

C-3262/2011 Pagina 5 Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del richiedente o del suo rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del richiedente (art. 52 cpv. 1 PA), che, con lo scritto del 4 giugno 2011, intitolato "ricorso", la richiedente non contesta la decisione su opposizione della CSC, del 5 maggio 2011, ma chiede che il termine per presentare regolare opposizione alla decisione del 12 ottobre 2010 le sia restituito, che, a questo proposito, è pacifico che l'opposizione del 7 marzo 2011, pervenuta alla CSC il 16 marzo successivo, è tardiva, essendo essa intervenuta ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della decisione del 12 ottobre 2010, avvenuta il 20 ottobre successivo, che lo scritto del 4 giugno 2011 deve quindi essere considerato come una domanda di restituzione del termine d'opposizione, che, ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendo i motivi entro trenta giorni della cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso, che, corrispondendo l'art. 41 LPGA all'art. 24 cpv. 1 PA, la giurisprudenza relativa a quest'ultimo è applicabile anche al primo, che, come osservato dal Tribunale federale (sentenza 9C_1020/2010 del 28 dicembre 2011 e le referenze citate), competente a trattare una domanda di restituzione del termine è quell'autorità che, in caso di suo accoglimento, dovrebbe statuire sull'atto processuale recuperato, che, in concreto, la CSC si è espressa dettagliatamente sulla domanda di restituzione del termine d'opposizione in sede di risposta e di duplica il 15 luglio e il 30 agosto 2011 (TAF, doc. 3 e 8), che la richiedente ha avuto conoscenza sia della risposta, alla quale ha replicato il 20 agosto 2011 (incarto TAF, doc. 6), sia della duplica, alla quale non ha presentato osservazioni,

C-3262/2011 Pagina 6 che, di conseguenza, si può affermare che questo Tribunale ha la facoltà, in virtù dell'art. 24 PA oppure dell'art. 41 LPGA, di pronunciarsi sulla domanda di restituzione del termine d'opposizione, conformemente all'art. 24 cpv. 1 PA oppure all'art. 41 LPGA, che le tre condizioni menzionate all'art. 41 LPGA, ossia l'impedimento non colpevole, la domanda motivata e il compimento dell'atto omesso, sono cumulative, che la giurisprudenza in materia di restituzione di un termine è molto restrittiva e considera quale impedimento ad agire unicamente un ostacolo oggettivo che renda praticamente impossibile l'osservanza del termine, come un evento naturale imprevisto, oppure un ostacolo soggettivo che metta l'amministrato o il suo rappresentante nell'impossibilità di occuparsi delle proprie incombenze o di incaricare un terzo affinché se ne occupi, come un'ospedalizzazione urgente dovuta ad un infortunio o una malattia grave (DTF 119 II 86, 114 II 181 e 112 V 255), che una malattia può costituire un impedimento non colpevole, ai sensi dell'art. 41 LPGA, solamente se interviene alla fine del termine accordato, impedendo l'interessato stesso di agire tempestivamente oppure di incaricare un terzo di compiere gli atti procedurali necessari (DTF 112 V 255 consid. 2a e 119 II 86 consid. 2a), che la CSC ha correttamente esposto, nella sua risposta del 15 luglio 2011, i presupposti per poter ottenere una restituzione del termine d'opposizione, citando la giurisprudenza pertinente, che la richiedente fa valere che, al momento della notifica della decisione del 12 ottobre 2010 al suo indirizzo privato in Italia, con avviso di ricevimento da lei stessa firmato, soffriva di seri problemi di salute, e di avere dovuto pertanto stabilirsi da suo nipote a decorrere dal 21 dicembre 2010, il quale avrebbe rinvenuto solamente in seguito, senza precisare quando, la lettera contenente la decisione in questione, che, considerate tutte le circostanze sopradescritte, non appare credibile che la richiedente, che ha firmato, come già ricordato, l'avviso di ricevimento relativo alla notifica della decisione del 12 ottobre 2010, non abbia potuto agire, a causa dei problemi di salute che fa valere, in particolare una vasculopatia cerebrale, entro il 20 novembre 2010, ultimo giorno per potersi opporre regolarmente alla detta decisione,

C-3262/2011 Pagina 7 che, pure ipotizzando che la vasculopatia cerebrale costituisca di per sé, come malattia, un impedimento (non colpevole), ciò che non può comunque essere ammesso di primo acchito in concreto, vista la pochezza della documentazione medica agli atti, non appare credibile che, dopo avere preso conoscenza del contenuto della decisione del 12 ottobre 2010 per il tramite di suo nipote, e ciò tra il 20 novembre 2010 e presumibilmente, vista l'assenza di indicazioni precise, la fine di gennaio 2011, non abbia potuto formulare una domanda motivata di restituzione del termine e compiere l'atto d'opposizione entro trenta giorni, ossia al più tardi fino alla fine di febbraio 2011, che, considerato quanto precede, la domanda di restituzione del termine d'opposizione deve essere respinta, che non si prelevano spese di procedura né si attribuiscono indennità per spese ripetibili,

C-3262/2011 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di restituzione del termine è respinta. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Comunicazione: – al rappresentante della richiedente (Raccomandata/AR); – all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata); – all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).

La giudice unica: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Dario Quirici

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte richiedente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

C-3262/2011 — Bundesverwaltungsgericht 18.10.2012 C-3262/2011 — Swissrulings