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Bundesverwaltungsgericht 10.01.2014 C-3171/2013

10. Januar 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,208 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Diritto alla rendita | Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 aprile 2013)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte III C-3171/2013

Sentenza d e l 1 0 gennaio 2014 Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico, cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A._______, rappresentato dal Patronato ITAL-UIL, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2, autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione del 23 aprile 2013).

C-3171/2013 Pagina 2 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: 1. Il 23 aprile 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di rendita AI presentata dall'interessato il 27 marzo 2012. 2. Il 31 maggio 2013, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, di annullare la decisione impugnata nonché di accertare il suo diritto a percepire una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità in quanto le sue condizioni di salute non gli consentono di svolgere una qualsiasi attività lucrativa (doc. TAF 1). 3. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero. 4. 4.1. Nella risposta al ricorso del 30 luglio 2013, l'autorità inferiore ha proposto a questo Tribunale di pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso inoltrato il 31 maggio 2013. Quanto al merito, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso. In virtù del rapporto del 14 febbraio 2013 del proprio servizio medico, il ricorrente è stato ritenuto in grado di svolgere la precedente attività. Per conseguenza, non ha mai subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc. TAF 3). 4.2. Con provvedimento del 13 agosto 2013 (notificato il 28 agosto 2013; doc. TAF 5 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 30 luglio 2013, unitamente a copia dei documenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di

C-3171/2013 Pagina 3 pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso. 5. 5.1. Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 1° ottobre 2013, ha invitato il ricorrente a versare, entro il termine di 30 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione del provvedimento medesimo, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (doc. TAF 6). 5.2. Il 14 novembre 2013, l'invio raccomandato contenente il provvedimento del Tribunale amministrativo federale del 1° ottobre 2013 è stato ritornato a questo Tribunale con la menzione "al mittente compiuta giacenza giorni 30" (doc. TAF 9). Dall'estratto della Posta "Tracciamento degli invii" del 7 novembre 2013 risulta altresì che precedentemente è stato effettuato un tentativo infruttuoso di recapito diretto dell'invio in questione al rappresentante dell'insorgente l'8 ottobre 2013 (doc. TAF 7 [v. anche doc. TAF 9]). 5.3. Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali essendo scaduto infruttuoso, il ricorso era da considerarsi inammissibile (art. 23 PA) già per questo motivo, dal momento che la notificazione della decisione incidentale del 1° ottobre 2013 era stata effettuata correttamente all'ultimo indirizzo noto del rappresentante del ricorrente e che non era stato provveduto al versamento dell'anticipo richiesto nel termine accordato. 6. 6.1. Questo Tribunale, senza altresì che sussistesse un obbligo rispettivamente una necessità in tal senso, ha tuttavia ritenuto, con decisione incidentale del 15 novembre 2013 (notificata all'insorgente il 23 novembre 2013; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 11]), di concedere al ricorrente stesso la facoltà di eventualmente ancora versare, entro il termine di 20 giorni a decorrere da quello successivo alla notificazione di quest'ultimo provvedimento, l'anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4

C-3171/2013 Pagina 4 PA) precedentemente non versato dal proprio rappresentante, con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. 6.2. Anche quest'ultimo termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Pertanto, pure da questo profilo, il ricorso deve considerarsi inammissibile (art. 23 PA), senza che vi sia necessità d'esaminare la questione di sapere se il ricorso inoltrato dal ricorrente fosse tempestivo. 7. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF). 8. Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

C-3171/2013 Pagina 5 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Comunicazione a: – rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento) – autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata) – Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico: La cancelliera:

Vito Valenti Marcella Lurà

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

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